Art. 27. Norme di attuazione
Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, puo' costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilita' e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, puo' costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilita' e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.