Articolo 27 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 26
Versione
14 giugno 1985
Art. 27. Norme di attuazione

Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, puo' costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilita' e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.

Entrata in vigore il 14 giugno 1985