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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2641/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. OSTI ANDREA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OSTI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRIMALDI MARIA TERESA, con elezione di domicilio in VIA DI NOVOLI 7 50127 FIRENZE, presso il difensore avv. OSTI ANDREA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, , cittadino italiano, titolare dell'assegno Parte_1 sociale n. 04018341, con decorrenza dal 1.11.2016, ha esposto:
a) che, con comunicazione di riliquidazione del 16.02.2023, revocava l'intera provvidenza CP_1 liquidata per l'anno 2018, per l'importo di euro 5.959,07 (comprensivo della misura ordinaria dell'assegno e della maggiorazione sociale spettante);
b) che da tale ricalcolo, in ragione del contrapposto credito per rate dovute e non corrisposte nell'anno 2023, risultava un indebito, a carico del pensionato, di euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali riferiti all'anno 2017, comunicato da con missiva del CP_1
17.02.2023;
c) di avere proposto ricorso al Comitato Provinciale , deducendo di non avere ricevuto le CP_1 comunicazioni dell' relative alla sospensione e alla revoca della provvidenza, che CP_1 venivano rispedite al mittente, poiché erroneamente inviate al suo precedente indirizzo di residenza;
2 d) che il Comitato Provinciale respingeva il ricorso in data 2.10.2023, sul presupposto che il CP_1 pensionato non avesse comunicato all'Istituto previdenziale il nuovo indirizzo di residenza, se non successivamente al termine ultimo previsto per la comunicazione dei dati reddituali
(15.09.2021);
e) che con la missiva datata 2.07.2021, inviata presso l'indirizzo di Firenze, via Pisana n. 75, e restituita al mittente in data 21.07.2021, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, gli CP_1 comunicava il preavviso di sospensione della prestazione de qua, per mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2017, ex art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, e gli chiedeva l'invio di tali dati entro 60 giorni dal ricevimento della predetta missiva (come previsto dalla circolare CP_1
n. 2756/2021);
f) di non avere ricevuto né la suddetta comunicazione, né la precedente richiesta di invio del modello RED, per erroneità dell'indirizzo al quale le predette missive erano state inviate;
g) di essere residente in [...], sin dal 15.11.2019 e di avere comunicato ad tale nuovo indirizzo con la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive CP_1 uniche per il calcolo dell'ISEE (c.d. modelli DSU ISEE), in data 23.01.2020 e 8.02.2021, oltre che con la domanda di pensione del 5.05.2022.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la erroneità e la illegittimità dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'assegno sociale e del conseguente indebito per l'annualità 2018, non essendo state inviate le comunicazioni delle quali era onerato per legge al corretto indirizzo del pensionato, CP_1 comunque conosciuto dall'Istituto previdenziale e che, in ogni caso, quest'ultimo avrebbe dovuto conoscere, avendo libero accesso alle banche dati delle anagrafi comunali, come stabilito dall'art. 20, comma XII, D.L. n. 112/2008, conv. in L. 133/2008, e sulla base della procedura VARCO (variazioni anagrafiche dei comuni e consolati italiani), atteso che, se le predette comunicazioni fossero state inviate al corretto indirizzo di residenza, il ricorrente avrebbe comunicato ad , nei successivi 60 CP_1 giorni, i dati reddituali richiesti, ovvero avrebbe confermato l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli conosciuti da (come avvenuto nella fattispecie), senza incorrere nella sospensione e nella CP_1 revoca della provvidenza per tardiva comunicazione dei predetti dati.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo dell'assegno sociale già liquidato, per l'anno 2018, risultando illegittimi e/o infondati i provvedimenti di revoca ed indebito del 16.02.2023 e del 17.02.2023 CP_1 poiché posti in essere in violazione dell'art. 13, c. 6 D.L. n. 78/2010, per tutto quanto esposto in narrativa, condannando l' a restituire gli importi eventualmente già recuperati a tale titolo. - Con CP_1 vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 3 marzo 2014 n. 55 e succ. mod. ed integrazioni), da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1 con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, conv. con mod. in L. 14/2009, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il messaggio 2756/2021 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente) prevede che: “3. CP_1
Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo) La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo. L'istituto provvederà: a inviare una nota
a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione CP_2 della prestazione relativamente all'anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute. (…) Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
4 Ciò posto, è documentale che, nel caso di specie, abbia inviato la comunicazione di preavviso di CP_1 sospensione della prestazione de qua (oggetto: mancata comunicazione dei redditi anno 2017, ex art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008), datata 2.07.2021, contenente l'invito a presentare la dichiarazione reddituale mancante entro i successivi 60 giorni e l'avvertimento che, in difetto, la prestazione sarebbe stata sospesa, all'indirizzo di Firenze, via Pisana n. 75, e che detta comunicazione sia stata restituita al mittente, in data 21.07.2021, in quanto il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Considerato l'esito della spedizione, senz'altro non opera, nella fattispecie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non essendo stata, peraltro, la predetta comunicazione inviata all'indirizzo del destinatario.
È, infatti, documentale che il ricorrente risieda a Firenze, in via Pergolesi n. 13, dal 15.11.2019 (v. doc.
n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso abbia comunicato ad la propria residenza in CP_1
Firenze, via Pergolesi, n. 13, con i DSU ISEE del 23.01.2020 e dell'8.02.2021 (v. doc. n. 7 e 8 del fascicolo di parte ricorrente), oltre che con la successiva domanda di pensione di vecchiaia del
5.05.2022 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Peraltro, come dedotto in ricorso, può accedere al portale e alla procedura VARCO, che gestisce CP_1 il flusso delle variazioni anagrafiche dai Comuni verso l' , e, considerato l'esito negativo della CP_1 spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento del 2.07.2021, sarebbe stato suo onere verificare la correttezza dell'indirizzo del pensionato.
Pertanto, i provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione de qua e il conseguente indebito sono illegittimi, non essendo stata osservata la procedura prevista dall'art. 35, comma 10 bis, D.L.
207/2008, conv. con mod. in L. 14/2009, e dal messaggio 2756/2021, considerato che, se la CP_1 comunicazione di preavviso di sospensione della prestazione de qua fosse stata inviata al corretto indirizzo di residenza del pensionato (Firenze, via Pergolesi n. 13), lo stesso avrebbe potuto tempestivamente effettuare, nei successivi 60 giorni, la comunicazione dei dati reddituali relativi all'anno 2017 (ovvero, come avvenuto nel caso di specie, la comunicazione che non esistevano, nell'anno in oggetto, redditi ulteriori rispetto a quelli conosciuti da;
v. doc. n. 1 del fascicolo di CP_1 parte resistente, dal quale emergono, per l'anno 2017, redditi pari a 0) ed evitare così la sospensione e la revoca della prestazione.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale già liquidato per l'anno 2018, attesa l'illegittimità dei provvedimenti di di riliquidazione dell'assegno sociale de quo nell'anno 2018, del 16.02.2023, e di accertamento CP_1 delle somme indebitamente percepite, per euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali
5 relativi all'anno 2017, del 17.02.2023 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), con conseguente irripetibilità della predetta somma e con condanna di a restituire al ricorrente le CP_1 somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire l'assegno sociale già liquidato per l'anno 2018, per illegittimità dei provvedimenti di di riliquidazione dell'assegno sociale de quo per l'anno 2018, CP_1 del 16.02.2023, e di accertamento delle somme indebitamente percepite, per euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali, del 17.02.2023, con conseguente irripetibilità della predetta somma e con condanna di a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2641/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. OSTI ANDREA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OSTI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRIMALDI MARIA TERESA, con elezione di domicilio in VIA DI NOVOLI 7 50127 FIRENZE, presso il difensore avv. OSTI ANDREA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, , cittadino italiano, titolare dell'assegno Parte_1 sociale n. 04018341, con decorrenza dal 1.11.2016, ha esposto:
a) che, con comunicazione di riliquidazione del 16.02.2023, revocava l'intera provvidenza CP_1 liquidata per l'anno 2018, per l'importo di euro 5.959,07 (comprensivo della misura ordinaria dell'assegno e della maggiorazione sociale spettante);
b) che da tale ricalcolo, in ragione del contrapposto credito per rate dovute e non corrisposte nell'anno 2023, risultava un indebito, a carico del pensionato, di euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali riferiti all'anno 2017, comunicato da con missiva del CP_1
17.02.2023;
c) di avere proposto ricorso al Comitato Provinciale , deducendo di non avere ricevuto le CP_1 comunicazioni dell' relative alla sospensione e alla revoca della provvidenza, che CP_1 venivano rispedite al mittente, poiché erroneamente inviate al suo precedente indirizzo di residenza;
2 d) che il Comitato Provinciale respingeva il ricorso in data 2.10.2023, sul presupposto che il CP_1 pensionato non avesse comunicato all'Istituto previdenziale il nuovo indirizzo di residenza, se non successivamente al termine ultimo previsto per la comunicazione dei dati reddituali
(15.09.2021);
e) che con la missiva datata 2.07.2021, inviata presso l'indirizzo di Firenze, via Pisana n. 75, e restituita al mittente in data 21.07.2021, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, gli CP_1 comunicava il preavviso di sospensione della prestazione de qua, per mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2017, ex art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, e gli chiedeva l'invio di tali dati entro 60 giorni dal ricevimento della predetta missiva (come previsto dalla circolare CP_1
n. 2756/2021);
f) di non avere ricevuto né la suddetta comunicazione, né la precedente richiesta di invio del modello RED, per erroneità dell'indirizzo al quale le predette missive erano state inviate;
g) di essere residente in [...], sin dal 15.11.2019 e di avere comunicato ad tale nuovo indirizzo con la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive CP_1 uniche per il calcolo dell'ISEE (c.d. modelli DSU ISEE), in data 23.01.2020 e 8.02.2021, oltre che con la domanda di pensione del 5.05.2022.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la erroneità e la illegittimità dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'assegno sociale e del conseguente indebito per l'annualità 2018, non essendo state inviate le comunicazioni delle quali era onerato per legge al corretto indirizzo del pensionato, CP_1 comunque conosciuto dall'Istituto previdenziale e che, in ogni caso, quest'ultimo avrebbe dovuto conoscere, avendo libero accesso alle banche dati delle anagrafi comunali, come stabilito dall'art. 20, comma XII, D.L. n. 112/2008, conv. in L. 133/2008, e sulla base della procedura VARCO (variazioni anagrafiche dei comuni e consolati italiani), atteso che, se le predette comunicazioni fossero state inviate al corretto indirizzo di residenza, il ricorrente avrebbe comunicato ad , nei successivi 60 CP_1 giorni, i dati reddituali richiesti, ovvero avrebbe confermato l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli conosciuti da (come avvenuto nella fattispecie), senza incorrere nella sospensione e nella CP_1 revoca della provvidenza per tardiva comunicazione dei predetti dati.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo dell'assegno sociale già liquidato, per l'anno 2018, risultando illegittimi e/o infondati i provvedimenti di revoca ed indebito del 16.02.2023 e del 17.02.2023 CP_1 poiché posti in essere in violazione dell'art. 13, c. 6 D.L. n. 78/2010, per tutto quanto esposto in narrativa, condannando l' a restituire gli importi eventualmente già recuperati a tale titolo. - Con CP_1 vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 3 marzo 2014 n. 55 e succ. mod. ed integrazioni), da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1 con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, conv. con mod. in L. 14/2009, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il messaggio 2756/2021 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente) prevede che: “3. CP_1
Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo) La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo. L'istituto provvederà: a inviare una nota
a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione CP_2 della prestazione relativamente all'anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute. (…) Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
4 Ciò posto, è documentale che, nel caso di specie, abbia inviato la comunicazione di preavviso di CP_1 sospensione della prestazione de qua (oggetto: mancata comunicazione dei redditi anno 2017, ex art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008), datata 2.07.2021, contenente l'invito a presentare la dichiarazione reddituale mancante entro i successivi 60 giorni e l'avvertimento che, in difetto, la prestazione sarebbe stata sospesa, all'indirizzo di Firenze, via Pisana n. 75, e che detta comunicazione sia stata restituita al mittente, in data 21.07.2021, in quanto il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Considerato l'esito della spedizione, senz'altro non opera, nella fattispecie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non essendo stata, peraltro, la predetta comunicazione inviata all'indirizzo del destinatario.
È, infatti, documentale che il ricorrente risieda a Firenze, in via Pergolesi n. 13, dal 15.11.2019 (v. doc.
n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso abbia comunicato ad la propria residenza in CP_1
Firenze, via Pergolesi, n. 13, con i DSU ISEE del 23.01.2020 e dell'8.02.2021 (v. doc. n. 7 e 8 del fascicolo di parte ricorrente), oltre che con la successiva domanda di pensione di vecchiaia del
5.05.2022 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Peraltro, come dedotto in ricorso, può accedere al portale e alla procedura VARCO, che gestisce CP_1 il flusso delle variazioni anagrafiche dai Comuni verso l' , e, considerato l'esito negativo della CP_1 spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento del 2.07.2021, sarebbe stato suo onere verificare la correttezza dell'indirizzo del pensionato.
Pertanto, i provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione de qua e il conseguente indebito sono illegittimi, non essendo stata osservata la procedura prevista dall'art. 35, comma 10 bis, D.L.
207/2008, conv. con mod. in L. 14/2009, e dal messaggio 2756/2021, considerato che, se la CP_1 comunicazione di preavviso di sospensione della prestazione de qua fosse stata inviata al corretto indirizzo di residenza del pensionato (Firenze, via Pergolesi n. 13), lo stesso avrebbe potuto tempestivamente effettuare, nei successivi 60 giorni, la comunicazione dei dati reddituali relativi all'anno 2017 (ovvero, come avvenuto nel caso di specie, la comunicazione che non esistevano, nell'anno in oggetto, redditi ulteriori rispetto a quelli conosciuti da;
v. doc. n. 1 del fascicolo di CP_1 parte resistente, dal quale emergono, per l'anno 2017, redditi pari a 0) ed evitare così la sospensione e la revoca della prestazione.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale già liquidato per l'anno 2018, attesa l'illegittimità dei provvedimenti di di riliquidazione dell'assegno sociale de quo nell'anno 2018, del 16.02.2023, e di accertamento CP_1 delle somme indebitamente percepite, per euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali
5 relativi all'anno 2017, del 17.02.2023 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), con conseguente irripetibilità della predetta somma e con condanna di a restituire al ricorrente le CP_1 somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire l'assegno sociale già liquidato per l'anno 2018, per illegittimità dei provvedimenti di di riliquidazione dell'assegno sociale de quo per l'anno 2018, CP_1 del 16.02.2023, e di accertamento delle somme indebitamente percepite, per euro 4.138,58, per ritardata comunicazione dei dati reddituali, del 17.02.2023, con conseguente irripetibilità della predetta somma e con condanna di a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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