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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16420 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 38600 /2021
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/11/2025 è presente personalmente. Parte_1
Sono altresì presenti l'avv. Laura Carbone in sostituzione dell'avv. Garozzo per Roma capitale e l'avv. Ludovica Pozzi in sost. avv. FAa Di Stefano.
Sono inoltre presenti ai fini della partica forense i dott. e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice
Il giudice invita le parti a concludere ex artt.352-281 sexies cpc.
I difensori discutono oralmente riportandosi a tutti i propri rispettivi scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
UC De IN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.34, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
UC De IN
N. R.G. 38600/2021 + 40538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi civili riuniti iscritti al n. r.g. 38600 /2021 + P.IVA_1
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MORANO PAOLO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Pasquali,
c.f. e dall'Avv. Salvatore Garozzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3
con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14 rappresentata e difesa dall'Avv. FAa CP_1
Di FA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giovanni CP_1
Pierluigi da Palestrina n. 19, PEC: Email_1
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_3
con avv.ti Leandra Fiacco ed Elisabetta Di Giovine
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di Roma n.9628/2021, a sua volta avente ad oggetto opposizione ex artt.615 cpc-7 d.lgs.150/2011 avverso c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097
2018 0106884220 000, la cartella di pagamento n. 097 2019 0059844601 000, la cartella di pagamento n. 097 2019 0095191469 000, cartella di pagamento n. 097 2019
0217880006 00 0 e la cartella di pagamento n. 097 2020 0030201739 000;
rilevato che l'art.12 bis del d.l.84/2025 (introdotto dalla legge di conversione
108/2025) con disposizione di interpretazione autentica ha chiarito che: “
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute
e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in Controparte_3
sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;
rilevato che all'udienza del 14.03.2023 l'opponente ha depositato l'accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) W-
2023021301818245 (codice modulo pagamento 180097501201551219, prima scadenza il 31.10.2023 di euro 1.388,37) in relazione alle somme recate in tutte e cinque le indicate cartelle opposte;
rilevato che nelle note ex art.127 ter cpc in vista dell'udienza dell'11.07.2024 il difensore di a dichiarato: “nel riportarsi a quanto dedotto in sede di costituzione CP_5
in giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate rileva che i piani n. 09790202300825325 e n. 09790202300825326 relativi alla definizione agevolata richiesta dal sig. Pt_1
c.f. risultano in regola con i pagamenti, avendo il
[...] C.F._1
Contribuente adempiuto al pagamento delle prime quattro rate entro i termini previsti dalle disposizioni per la definizione agevolata”;
ritenuto che il contribuente ha quindi dato prova sia di aver ottenuto l'ammissione alla procedura di definizione agevolata, sia di aver pagato (almeno) la prima rata;
ritenuto che deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio;
ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite stante l'intervenuta estinzione del procedimento per volontà del legislatore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025
Il GIUDICE
UC De IN
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/11/2025 è presente personalmente. Parte_1
Sono altresì presenti l'avv. Laura Carbone in sostituzione dell'avv. Garozzo per Roma capitale e l'avv. Ludovica Pozzi in sost. avv. FAa Di Stefano.
Sono inoltre presenti ai fini della partica forense i dott. e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice
Il giudice invita le parti a concludere ex artt.352-281 sexies cpc.
I difensori discutono oralmente riportandosi a tutti i propri rispettivi scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
UC De IN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.34, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
UC De IN
N. R.G. 38600/2021 + 40538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi civili riuniti iscritti al n. r.g. 38600 /2021 + P.IVA_1
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MORANO PAOLO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Pasquali,
c.f. e dall'Avv. Salvatore Garozzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3
con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14 rappresentata e difesa dall'Avv. FAa CP_1
Di FA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giovanni CP_1
Pierluigi da Palestrina n. 19, PEC: Email_1
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_3
con avv.ti Leandra Fiacco ed Elisabetta Di Giovine
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di Roma n.9628/2021, a sua volta avente ad oggetto opposizione ex artt.615 cpc-7 d.lgs.150/2011 avverso c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097
2018 0106884220 000, la cartella di pagamento n. 097 2019 0059844601 000, la cartella di pagamento n. 097 2019 0095191469 000, cartella di pagamento n. 097 2019
0217880006 00 0 e la cartella di pagamento n. 097 2020 0030201739 000;
rilevato che l'art.12 bis del d.l.84/2025 (introdotto dalla legge di conversione
108/2025) con disposizione di interpretazione autentica ha chiarito che: “
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute
e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in Controparte_3
sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;
rilevato che all'udienza del 14.03.2023 l'opponente ha depositato l'accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) W-
2023021301818245 (codice modulo pagamento 180097501201551219, prima scadenza il 31.10.2023 di euro 1.388,37) in relazione alle somme recate in tutte e cinque le indicate cartelle opposte;
rilevato che nelle note ex art.127 ter cpc in vista dell'udienza dell'11.07.2024 il difensore di a dichiarato: “nel riportarsi a quanto dedotto in sede di costituzione CP_5
in giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate rileva che i piani n. 09790202300825325 e n. 09790202300825326 relativi alla definizione agevolata richiesta dal sig. Pt_1
c.f. risultano in regola con i pagamenti, avendo il
[...] C.F._1
Contribuente adempiuto al pagamento delle prime quattro rate entro i termini previsti dalle disposizioni per la definizione agevolata”;
ritenuto che il contribuente ha quindi dato prova sia di aver ottenuto l'ammissione alla procedura di definizione agevolata, sia di aver pagato (almeno) la prima rata;
ritenuto che deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio;
ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite stante l'intervenuta estinzione del procedimento per volontà del legislatore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025
Il GIUDICE
UC De IN