Art. 1. (Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.