Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 229 del 2024, proposto da:
Manuela Sessa, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore EC GI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
Centro Servizi Amministrativi di Napoli e I. C. 1° "D'Acquisto – Leone", in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 4396/2023 pubblicata il 19/07/2023, notificata il 02/08/2023 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, il dott. PA ER;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15.01.2024 e depositato in pari data, parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza di questa Sezione IV del Tar Campania Napoli, n. 4396/2023, pubblicata il 19/07/2023, notificata il 2/08/2023 e passata in giudicato (come da certificazione di non proposto appello. rilasciata dall’Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato in data 15.01.2024 e depositata in allegato al ricorso), nella parte in cui detta sentenza condannava le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi €. 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Precisa e documenta che la sentenza azionata, passata in giudicato, veniva notificata in data 2.08.2023, a mezzo pec, alle Amministrazioni intimate, presso le rispettive sedi.
2. Il solo Ministero intimato s’è costituito in giudizio, in data 3.01.2026, con atto di stile.
2.1. Alla Camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
3. Il ricorso deve essere accolto, risultando:
- notificato il titolo alle Amministrazioni intimate (come da notifiche, a mezzo pec, allegate al medesimo);
- non è dedotto, né tampoco provato, l’avvenuto pagamento della somma per spese di lite, oltre accessori, portata dalla sentenza in questione;
- trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003;
4. Deve quindi essere affermato l’obbligo delle Amministrazioni, resistente ed intimate, di procedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme per spese di lite, oltre accessori come per legge, indicate in sentenza, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno (in conformità a ricevuti principi espressi dalla Corte di Cassazione), a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, e fino al soddisfo.
Il pagamento dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, avvertendosi sin da ora che in difetto di ottemperanza entro il predetto termine, sarà nominato un commissario ad acta ad istanza della ricorrente, previamente notificata.
5. Ritiene, invece, il Collegio che debba essere disattesa l’ulteriore domanda, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/10, di riconoscimento di una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
6. Al riguardo osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a.: “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
Dal che consegue che la richiesta di parte ricorrente, non può essere accolta, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene d’uniformarsi, secondo cui (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698): “Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi”; e ciò, merita ribadire, “in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698, sopra richiamata), considerato che al precedente p. 4 si è stabilito che sull’importo portato dall’azionata sentenza della Sezione, vanno computati e aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno (in conformità a ricevuti principi espressi dalla Corte di Cassazione), a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo.
7. Le spese del presente giudizio d’ottemperanza seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto:
- ordina alle Amministrazioni resistente ed intimate di eseguire la sentenza della Sezione precisata in epigrafe, e per l’effetto di procedere al pagamento alla ricorrente, nel termine perentorio di cui in motivazione, delle somme per spese e compensi di lite, indicate in detta sentenza, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei termini di cui in motivazione.
- respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di pagamento della penalità di mora, di cui all’art. 114, co.4, lett. e), c.p.a.;
- condanna le Amministrazioni resistente ed intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Simona Marotta, antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA ER |
IL SEGRETARIO