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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3136/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590011320910000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE3M001641 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259001320910000, intimante il pagamento del complessivo importo di €uro 17.968,49, limitatamente ai seguenti atti sottesi:
1) avviso di accertamento nr. 250TE3M001641, Addizionale Comunale RP (annualità 2014), €uro
363,64;
2) avviso di accertamento nr. 250IPPN012012021, Addizionale Comunale RP (annualità 2014), intimante il pagamento di €uro 360,14;
3) avviso di accertamento nr. 250IPRN003582023 Addizionale Comunale RP (annualità 2014), intimante il pagamento di €uro 366,37.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti alla impugnata intimazione.
Con il secondo motivo si rileva la prescrizione della pretesa tributaria per assenza di validi atti interruttivi.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara, nel costituirsi, ha ricostruito, con allegata documentazione, gli atti che hanno preceduto l'emissione dell'impugnata intimazione di pagamento nei termini seguenti:
“Il Centro Operativo di Pescara, esaminata la posizione fiscale del sig. Nominativo_1, per il periodo 2014, constatato il mancato assoggettamento a tassazione dei redditi dei fabbricati per gli anni in questione, ha provveduto ad accertare il reddito imponibile e le relative imposte, notificando l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641 (allegati 1).
Il sig. Nominativo_1 è deceduto per cui avverso l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641, la contribuente unitamente agli altri due eredi, sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria di Salerno, rubricato al n. 1638/2020, conclusosi con la sentenza 1810/2021 emessa dalla seconda sezione in data 28 gennaio 2021 (allegato 1). In quella sede il Collegio a pag. 4, in motivazione, rilevava “la legittimità della notifica atteso anche il raggiungimento dello scopo in relazione al disposto di cui all'art. 156 del codice di procedura civile”, pertanto, dichiarava la cessazione della materia del contendere, relativamente alle sanzioni irrogate, mentre rigettava “il resto” del ricorso. Gli eredi proponevano appello depositato il 26 novembre 2021 avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania definito con sentenza di rigetto n. 3404/2023 (allegato 2). Orbene, l'istaurazione dei predetti giudizi ha fatto sorgere l'obbligo ex art. 68 DLgs 546/1992 di versare, frazionato, l'intero tributo. L'Ufficio ha, quindi, provveduto alla notifica, ritualmente eseguita in data 19 novembre 2021 proprio nelle mani della ricorrente, dell'intimazione n. 250PPN01201/2021 (allegato 3) e n. 250IPNR00358/2023 eseguita in data 20 ottobre 2023 sempre nelle mani di Ricorrente_1 (allegato 4).
Il credito veniva affidato all'Agente della Riscossione che dava corso alla procedura esecutiva notificando, in ultimo, l'intimazione di pagamento n. 10020259001320910000.”
In data 26.1.2026 si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Salerno, la quale ha ribadito la infondatezza del ricorso, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelle contenuto nell'atto di costituzione in giudizio del centro operativo di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le evidenze documentali versate in atti rivelano in, primo luogo, la inammissibilità dell'eccepito difetto di notifica dell'avviso di accertamento n. 250TE3M001641, essendosi rispetto a tale atto formato il giudicato per effetto delle sopra richiamate sentenze di primo e secondo grado.
Gli atti successivi- intimazione n. 250PPN01201/2021 ed intimazione n. 250IPNR00358/2023- sono stati notificati personalmente alla ricorrente in data 19.11.2021 e 20.10.2023, di talchè destituita di fondamento
è l'eccezione di illegittimità della intimazione impugnata in questa sede per non essere stata preceduta da atti ritualmente recapitati.
La serie dei provvedimenti versati nel fascicolo consente, inoltre, di escludere la fondatezza della eccezione di prescrizione, tanto in relazione al tributo, quanto rispetto a sanzioni ed interessi;
rispetto a queste ultime, in particolare, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto sospeso per tutta la durata del giudizio che ha riguardato l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641 e, quindi, fino al passaggio in giudicato della sentenza 3404/23 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania- sezione di Salerno, depositata il 23.5.2023.
P.Q.M.
Rietta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio dell'agenzia delle entrate liquidandole in euro 300 oltre accessori come per legge
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3136/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590011320910000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE3M001641 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259001320910000, intimante il pagamento del complessivo importo di €uro 17.968,49, limitatamente ai seguenti atti sottesi:
1) avviso di accertamento nr. 250TE3M001641, Addizionale Comunale RP (annualità 2014), €uro
363,64;
2) avviso di accertamento nr. 250IPPN012012021, Addizionale Comunale RP (annualità 2014), intimante il pagamento di €uro 360,14;
3) avviso di accertamento nr. 250IPRN003582023 Addizionale Comunale RP (annualità 2014), intimante il pagamento di €uro 366,37.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti alla impugnata intimazione.
Con il secondo motivo si rileva la prescrizione della pretesa tributaria per assenza di validi atti interruttivi.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara, nel costituirsi, ha ricostruito, con allegata documentazione, gli atti che hanno preceduto l'emissione dell'impugnata intimazione di pagamento nei termini seguenti:
“Il Centro Operativo di Pescara, esaminata la posizione fiscale del sig. Nominativo_1, per il periodo 2014, constatato il mancato assoggettamento a tassazione dei redditi dei fabbricati per gli anni in questione, ha provveduto ad accertare il reddito imponibile e le relative imposte, notificando l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641 (allegati 1).
Il sig. Nominativo_1 è deceduto per cui avverso l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641, la contribuente unitamente agli altri due eredi, sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria di Salerno, rubricato al n. 1638/2020, conclusosi con la sentenza 1810/2021 emessa dalla seconda sezione in data 28 gennaio 2021 (allegato 1). In quella sede il Collegio a pag. 4, in motivazione, rilevava “la legittimità della notifica atteso anche il raggiungimento dello scopo in relazione al disposto di cui all'art. 156 del codice di procedura civile”, pertanto, dichiarava la cessazione della materia del contendere, relativamente alle sanzioni irrogate, mentre rigettava “il resto” del ricorso. Gli eredi proponevano appello depositato il 26 novembre 2021 avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania definito con sentenza di rigetto n. 3404/2023 (allegato 2). Orbene, l'istaurazione dei predetti giudizi ha fatto sorgere l'obbligo ex art. 68 DLgs 546/1992 di versare, frazionato, l'intero tributo. L'Ufficio ha, quindi, provveduto alla notifica, ritualmente eseguita in data 19 novembre 2021 proprio nelle mani della ricorrente, dell'intimazione n. 250PPN01201/2021 (allegato 3) e n. 250IPNR00358/2023 eseguita in data 20 ottobre 2023 sempre nelle mani di Ricorrente_1 (allegato 4).
Il credito veniva affidato all'Agente della Riscossione che dava corso alla procedura esecutiva notificando, in ultimo, l'intimazione di pagamento n. 10020259001320910000.”
In data 26.1.2026 si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Salerno, la quale ha ribadito la infondatezza del ricorso, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelle contenuto nell'atto di costituzione in giudizio del centro operativo di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le evidenze documentali versate in atti rivelano in, primo luogo, la inammissibilità dell'eccepito difetto di notifica dell'avviso di accertamento n. 250TE3M001641, essendosi rispetto a tale atto formato il giudicato per effetto delle sopra richiamate sentenze di primo e secondo grado.
Gli atti successivi- intimazione n. 250PPN01201/2021 ed intimazione n. 250IPNR00358/2023- sono stati notificati personalmente alla ricorrente in data 19.11.2021 e 20.10.2023, di talchè destituita di fondamento
è l'eccezione di illegittimità della intimazione impugnata in questa sede per non essere stata preceduta da atti ritualmente recapitati.
La serie dei provvedimenti versati nel fascicolo consente, inoltre, di escludere la fondatezza della eccezione di prescrizione, tanto in relazione al tributo, quanto rispetto a sanzioni ed interessi;
rispetto a queste ultime, in particolare, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale è rimasto sospeso per tutta la durata del giudizio che ha riguardato l'avviso di accertamento n. 250TE3M001641 e, quindi, fino al passaggio in giudicato della sentenza 3404/23 della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania- sezione di Salerno, depositata il 23.5.2023.
P.Q.M.
Rietta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio dell'agenzia delle entrate liquidandole in euro 300 oltre accessori come per legge