Sentenza breve 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/10/2021, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01310/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Dragone, Marta Guarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato
della sentenza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-Sez. Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n.-OMISSIS-il Tribunale del Lavoro -OMISSIS-così decideva in favore dell’odierno ricorrente, -OMISSIS-, unico figlio della signora-OMISSIS-, deceduta a seguito di grave patologia -OMISSIS- contratta per effetto di-OMISSIS-: “ P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la sussistenza di un nesso causale tra patologia di origine -OMISSIS-e decesso di-OMISSIS-, condanna il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’assegno una tantum di cui all’art. 2, co. 3, L. 210/92, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15% e le spese di contributo unificato per € 43,00. Spese di CTU definitivamente in capo al Ministero convenuto ”
Con ricorso depositato in data 8 giugno 2021 parte ricorrente esponeva che avverso la suddetta sentenza non veniva proposto appello da parte del Ministero della Salute e che pertanto la stessa risulta definitiva e passata in giudicato; di aver provveduto a notificare il titolo esecutivo al Ministero della Salute presso la sede in Roma in data 12.3.2021; che erano decorsi i termini di legge (120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo) in assenza di alcuna attuazione da parte del Ministero della sentenza in questione.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza predetta con condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero resistente.
Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con la sentenza sopra richiamata il ricorrente ha visto riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione da parte del Ministero della Salute delle somme di cui è stato riconosciuto debitore, in particolare delle somme dovute a titolo di indennizzo una tantum di cui all’art. 2 comma 3 della L. 210/1992, oltre agli interessi legali e alle spese legali, così come ivi espressamente liquidate.
La sentenza risulta passata in giudicato, è stata regolarmente notificata al Ministero resistente in forma esecutiva, e risulta trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall' art. 14, d.l. n. 669 del 1996.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, conformemente a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come ivi determinate.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.