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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2134/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 985 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7561/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 985 del 06/12/2024 – prot. 37085 del 6/12/2024, relativo all'IMU 2019, emesso dal Comune di Villa San Giovanni e notificato in data
31/12/2024.
Parte ricorrente deduce che il fabbricato oggetto dell'accertamento impugnato è esente dall'imposta, trattandosi di abitazione principale del ricorrente stesso;
eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Villa San Giovanni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
E' rimasta priva di contestazione l'assorbente censura sulla non dovutezza dell'imposta in ragione delle caratteristiche di prima casa del fabbricato oggetto d'imposizione; l'intimato Comune, infatti, pur intimato, ha scelto di non costituirsi in giudizio, per cui all'assunto del ricorrente non ha fatto seguito alcuna valutazione di segno contrario, nel senso cioè dell'eventuale dimostrazione dell'infondatezza della doglianza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2134/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 985 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7561/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 985 del 06/12/2024 – prot. 37085 del 6/12/2024, relativo all'IMU 2019, emesso dal Comune di Villa San Giovanni e notificato in data
31/12/2024.
Parte ricorrente deduce che il fabbricato oggetto dell'accertamento impugnato è esente dall'imposta, trattandosi di abitazione principale del ricorrente stesso;
eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Villa San Giovanni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
E' rimasta priva di contestazione l'assorbente censura sulla non dovutezza dell'imposta in ragione delle caratteristiche di prima casa del fabbricato oggetto d'imposizione; l'intimato Comune, infatti, pur intimato, ha scelto di non costituirsi in giudizio, per cui all'assunto del ricorrente non ha fatto seguito alcuna valutazione di segno contrario, nel senso cioè dell'eventuale dimostrazione dell'infondatezza della doglianza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).