Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto da
Comune di Samassi, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Falqui, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia 22;
contro
Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Serramanna, Comune di Sanluri, Comune di Villasor, Comune di Serrenti, Comune di Nuraminis, Comune di Samatzai, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale di deliberazione dell'assemblea consortile del Consorzio C.I.S.A. n. 4 del 10.2.2022, avente ad oggetto “Presa d'atto immediata esecutività variazioni statutarie intervenute che non comportano modifiche della Convenzione”, nella parte in cui dispone di “Prendere atto che le modifiche/integrazioni apportate agli articoli 1 e 24 dello Statuto del C.I.S.A. non modificano la Convenzione in essere, per cui sono immediatamente applicabili” e relativo allegato ricevuto via pec in data 15.3.2022;
- del Verbale di deliberazione dell'assemblea consortile del Consorzio C.I.S.A. n. 3 del 10.2.2022, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Ricerca e Selezione del Personale” e relativo allegato, ricevuto via pec in data 15.3.2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IC RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Samassi impugna le deliberazioni dell’assemblea consortile del Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale (CISA) n. 3 e n. 4 del 10 febbraio 2022, con le quali è stato approvato il nuovo “Regolamento di ricerca e selezione del personale” e si è preso atto dell’immediata esecutività di alcune modifiche statutarie agli articoli 1 e 24 dello Statuto consortile. Ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, tra cui illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di buona amministrazione.
2. In particolare, il Comune lamenta che le modifiche statutarie approvate con la deliberazione n. 7 del 30 settembre 2021 e dichiarate immediatamente efficaci con la deliberazione n. 4 del 10 febbraio 2022 abbiano violato le disposizioni dello Statuto consortile e della normativa di settore.
Tali modifiche, che riguardano gli articoli 1 e 24 dello Statuto, avrebbero dovuto essere accompagnate dalla contestuale revisione della convenzione consortile, in quanto incidono direttamente sulla natura giuridica del Consorzio e sui rapporti finanziari tra i comuni soci. La mancata revisione della convenzione renderebbe le modifiche statutarie inefficaci e illegittime.
3. Inoltre, il Comune contesta la deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la ricerca e selezione del personale. Tale regolamento sarebbe stato adottato prematuramente, in quanto basato su un presupposto erroneo, ovvero la trasformazione del Consorzio in Ente Pubblico Economico (EPE), che non risulterebbe ancora perfezionata. Si sostiene che il Consorzio, al momento dell’adozione del regolamento, fosse ancora soggetto al regime del pubblico impiego e che, pertanto, il precedente regolamento del personale fosse pienamente applicabile.
4. Infine, il Comune lamenta la violazione del divieto di soccorso finanziario sancito dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016. L’immediata efficacia delle modifiche agli articoli 1 e 24 dello Statuto, unitamente alla mancata abrogazione dell’articolo 8 dello Statuto e degli articoli 8 e 9 della convenzione, avrebbe creato una figura giuridica “ibrida” e parimenti illegittima: un Ente Pubblico Economico che continua a beneficiare del meccanismo di ripianamento delle perdite da parte dei Comuni soci nonostante il divieto di soccorso finanziario.
5. Chiamata all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2025, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
6. Il ricorso non merita accoglimento.
7. Le censure rivolte avverso la deliberazione assembleare n. 4 del 10 febbraio 2022 non è fondata.
Giova premettere che l’art. 31 dello Statuto consortile prevede due distinti moduli procedimentali: da un lato, per le revisioni statutarie che non comportino modifiche della convenzione, l’approvazione da parte dell’assemblea con la maggioranza qualificata ivi prevista; dall’altro, per le revisioni che investano anche la convenzione, la predisposizione di un nuovo schema di convenzione e la sua successiva approvazione da parte dei consigli comunali, in coerenza con gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Non è in contestazione che le modifiche agli artt. 1 e 24 siano state approvate con la maggioranza qualificata richiesta dal primo comma della disposizione statutaria.
Nel caso di specie, la deliberazione assembleare n. 7 del 30 settembre 2021 aveva ad oggetto un complesso di modifiche non omogenee: alcune attinenti alla qualificazione dell’ente e al regime del personale, altre concernenti i rapporti finanziari tra il Consorzio e i Comuni aderenti. Proprio in ragione di tale diversa incidenza, il CISA ha rimesso alla procedura aggravata la sola soppressione dell’art. 8 dello Statuto, e dunque il segmento effettivamente idoneo a riflettersi sul contenuto della convenzione e sugli obblighi patrimoniali dei consorziati, trasmettendo infatti ai Comuni il nuovo schema convenzionale.
In questo quadro, non è condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui la pendenza del procedimento di revisione della convenzione impedirebbe, di per sé, l’immediata efficacia di tutte le ulteriori modifiche statutarie.
L’eliminazione, nell’art. 1, del riferimento all’esercizio di “funzioni” recepisce il sopravvenuto assetto normativo delineato dall’art. 40, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016, che ha imposto ai consorzi di continuare ad operare esclusivamente per la gestione dei servizi; la riformulazione dell’art. 24 concerne, invece, l’ordinamento del personale e, dunque, un profilo organizzativo interno dell’ente. Si tratta, pertanto, di modifiche che non incidono in via immediata e diretta sui rapporti finanziari, sui reciproci obblighi e sulle garanzie tra gli enti consorziati, che costituiscono il nucleo tipico della convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL.
Del resto, la circostanza che il testo della convenzione del 2016 contenesse ancora riferimenti all’esercizio di funzioni (e non alla sola gestione di servizi) non vale, da solo, a rendere inefficace l’adeguamento statutario. Tali disallineamenti testuali, pur imponendo un coordinamento successivo, ma non consentono di trasporre sulla convenzione ogni intervento rivolto all’assetto ordinamentale del Consorzio.
Ne deriva che la deliberazione n. 4 del 10 febbraio 2022, limitandosi a prendere atto dell’immediata applicabilità delle sole modifiche agli artt. 1 e 24, non si pone in contrasto né con l’art. 31 dello Statuto né con gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000. Non appare, dunque, ravvisabile il dedotto profilo di eccesso di potere, poiché la scelta di scindere, sul piano dell’efficacia, le modifiche meramente organizzative da quelle incidenti sul contenuto convenzionale costituisce espressione non irragionevole del meccanismo statutario e risulta coerente con la sequenza procedimentale concretamente seguita.
8. Parimenti infondate sono le censure rivolte avverso la deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto l’approvazione del nuovo regolamento di ricerca e selezione del personale.
L’atto si colloca, infatti, come sviluppo coerente e immediato della revisione statutaria concernente l’art. 24. Una volta ritenuta immediatamente efficace tale modifica, il Consorzio non poteva evidentemente continuare ad applicare il previgente regolamento del 2006, modificato nel 2008, interamente costruito sul presupposto dell’integrale soggezione del personale al regime del pubblico impiego contrattualizzato. Il nuovo regolamento risponde, invece, all’esigenza di conformare le future procedure di reclutamento ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, principi che, anche per gli organismi pubblici operanti in ambito economico-imprenditoriale, trovano espressione nel modello richiamato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.
Non coglie nel segno, poi, l’argomento secondo cui la delibera n. 3/2022 sarebbe stata adottata in un momento anteriore alla delibera n. 4/2022. Entrambe sono state assunte nella medesima seduta del 10 febbraio 2022 e costituiscono espressione di un’unica sequenza deliberativa, sicché la loro stretta connessione esclude il dedotto vizio di contraddittorietà. Allo stesso modo, il richiamo operato dal ricorrente alla deliberazione assembleare n. 2/2022, nella parte in cui menziona “riflessioni riguardanti il possibile regime giuridico futuro del Consorzio”, non è decisivo, poiché tale riferimento si inserisce nel più ampio percorso di riassetto dell’ente - nel quale erano state, nel tempo, esaminate anche ulteriori opzioni organizzative - e non vale a neutralizzare la determinazione, già assunta con la delibera n. 7 del 30 settembre 2021, di procedere nell’immediato all’adeguamento statutario e regolamentare per i profili ritenuti non subordinati alla previa approvazione della nuova convenzione.
La deliberazione n. 3 resiste, pertanto, anche alle censure di illogicità e di difetto dei presupposti, posto che l’adozione di una disciplina aggiornata del reclutamento del personale costituiva una conseguenza coerente dell’assetto statutario così come reso immediatamente operante dalla contestuale deliberazione n. 4.
9. Non merita accoglimento, infine, neppure la censura con la quale viene contestata la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016.
L’assunto del ricorrente muove dall’assunto secondo cui, nelle more, la perdurante vigenza dell’art. 8 dello Statuto e degli artt. 8 e 9 della convenzione avrebbe dato luogo a un ente “ibrido”, contemporaneamente qualificato come ente pubblico economico e tuttavia ancora assistito dal meccanismo del ripiano delle perdite da parte dei Comuni soci. Senonché tale rilievo, al di là della sua astratta prospettazione, non si traduce in un vizio proprio degli atti impugnati.
Le deliberazioni nn. 3 e 4 del 2022 non dispongono, infatti, alcun trasferimento finanziario dai Comuni al Consorzio, non approvano ripiani di perdite, non pongono a carico degli enti consorziati nuovi obblighi patrimoniali e non fanno applicazione dell’art. 8 dello Statuto. Esse concernono, rispettivamente, il regolamento di selezione del personale e l’immediata efficacia di specifiche modifiche statutarie; sicché la denunciata violazione del divieto di soccorso finanziario resta collocata sul piano degli effetti eventuali e mediati, da verificare, se del caso, con riguardo a distinti atti gestionali eventualmente adottati in applicazione del diverso assetto organizzativo.
Sotto tale profilo, assume anzi rilievo il fatto che il Consorzio non abbia dichiarato immediatamente efficace la soppressione dell’art. 8, ma abbia rimesso tale modifica alla procedura aggravata di revisione convenzionale: scelta che conferma la consapevole distinzione, da parte dell’amministrazione, tra le modifiche statutarie immediatamente operanti e quelle incidenti sui rapporti finanziari tra i consorziati. Anche la censura in esame va, pertanto, disattesa.
10. In definitiva, le doglianze proposte non consentono di ravvisare i dedotti profili di illegittimità, sicché il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, della complessità del quadro normativo di riferimento e della natura essenzialmente ordinamentale delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC RD | TO AR |
IL SEGRETARIO