Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2025, proposto da
NT LE SA RO, rappresentato e difeso dagli avvocati ZO Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sammichele di Bari (BA), non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio rifiuto e/o inadempimento del Comune di Sammichele di Bari, formatosi sull’istanza, di cui alla nota p.e.c. del 9.12.2024, recante diffida all’avvio del procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, di suolo della porzione di proprietà del ricorrente, sita in agro di Sammichele di Bari, denominata “prolungamento via Tripoli”, in catasto fg. 8, p.lla n. 1053, occupata sine titulo e trasformata in strada pubblica;
- nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Sammichele di Bari di provvedere sulla predetta istanza, avviando il procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo di legge, con fissazione del relativo termine e la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta , ex art. 117, comma 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ZO VA e uditi per le parti il difensore comparso avv. Roberto D'Addabbo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Agisce il ricorrente, con l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento (o rifiuto) delle amministrazioni a provvedere sull’istanza, come in epigrafe.
In fatto, deduce di essere proprietario, per successione ereditaria, di una piccola porzione di suolo sita in agro di Sammichele di Bari, identificata al catasto al fg. 8, p.lla 1053, della superficie di are 0,59. Tale area, denominata “prolungamento via Tripoli”, risulta da tempo occupata sine titulo dal Comune ed è stata irreversibilmente trasformata dall’Amministrazione, che vi ha realizzato un tratto di strada pubblica, destinandola a uso collettivo senza alcun titolo legittimante.
Pertanto, con apposita istanza, ha chiesto l’applicazione della disciplina di cui all’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, che rappresenta la disciplina speciale dettata per regolarizzare le occupazioni illegittime di beni privati irreversibilmente trasformati, a fini di interesse pubblico; nonostante plurime diffide inviate, da ultimo, in data del 9.12.2024, il Comune di Sammichele di Bari non ha adottato alcun atto, mantenendo una condotta omissiva, che determina un grave pregiudizio per il ricorrente.
2.- L’intimata Amministrazione non si costituisce, né deposita i documenti del procedimento.
3.- Alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l’azione avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., richiede due requisiti fondamentali: i) la sussistenza di un obbligo specifico a provvedere in capo alla P.A.; ii) l’inerzia qualificata della P.A., a fronte di una valida istanza presentata.
Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. riguarda tutte le ipotesi in cui la p.a., a fronte della formale richiesta di un provvedimento, da parte di un privato portatore di un interesse qualificato, ometta di provvedere, entro i termini stabiliti dalla legge; dunque, detta azione giudiziale rappresenta, sul piano processuale, lo strumento rimediale previsto per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale, sancita dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 (Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 8897), in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. St., sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8000; sez. V, 22 agosto 2023, n. 7912; sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206).
Va precisato che presupposto per l'azione avverso il silenzio è l'esistenza di un obbligo specifico (e non già di una generica facoltà, o di una mera potestà), gravante sull'amministrazione, di adottare un provvedimento amministrativo espresso, volto ad incidere sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (così ex multis : Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10619; sez. III, 2 luglio 2020, n. 4273; sez. V, 31 luglio 2019, n. 5417; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125; sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096).
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha lamentato la persistenza di una situazione di fatto di occupazione di un proprio bene immobile, che è stato irreversibilmente trasformato, senza che si sia dato corso alla espropriazione formale, per cui reclama l’adozione di un provvedimento formale, ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Fatto sta che, in carenza del decreto di espropriazione, viene ad originarsi una fattispecie di illecito permanente (Cons. St., Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2; Cass., sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735), suscettibile di definizione, mediante il procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42- bis citato, che è stato giudicato costituzionalmente legittimo (sul punto: Corte cost. 30 aprile 2015, n. 71) e conforme alla CEDU (Corte EDU, sez. I, 5 dicembre 2023).
Tant’è che la giurisprudenza ha indicato le modalità, con le quali poter acquisire un bene occupato ed utilizzato sine titulo (Cons. St., ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2) e ha statuito (Cons. St., Ad. plen. 18 febbraio 2020, n. 5), in via generale, che “ L'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall'amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l'assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene ”.
Ragion per cui, la p.a. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari, volte ad attivare il procedimento, di cui all'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, così facendo cessare la situazione di occupazione sine titulo dell'immobile ( ex multis : Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9120; T.A.R. Campania, sez. V, 3 gennaio 2020, n. 37; Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2015, n. 4014; Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696).
Ove l’amministrazione permanga nell’inerzia, Cons. St., Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2 ha precisato che: “ il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur, e dell'art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al citato art. 42-bis ”.
In ultima analisi, v’è silenzio e inerzia da parte dell’intimato Comune a provvedere.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, con le statuizioni previste dall’art. 117, comma 2, c.p.a.; va ordinato al Comune di Sammichele di Bari (BA) di provvedere entro il termine non superiore a n. 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., fin da ora, è nominato, nel caso di perdurante inerzia del Comune, commissario ad acta , il Prefetto di Bari o suo funzionario delegato, il quale si insedierà, su impulso della parte interessata, una volta decorso inutilmente il termine fissato al Comune, e, indi, provvederà entro il successivo termine di n. 60 giorni, con oneri a carico del Comune di Sammichele di Bari (BA).
6.- Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di provvedere, nei modi e termini innanzi determinati.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora commissario ad acta il Prefetto di Bari, o suo funzionario delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, con oneri a carico del Comune di Sammichele di Bari.
Condanna il Comune di Sammichele di Bari al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO VA | ZO DA |
IL SEGRETARIO