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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1402/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/81 e promossa
DA
e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Pesce;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_2
, in persona del ministro p.t.;
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale.
_____________________
Con ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione depositato il 27.4.2023, ritualmente notificato, l'opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia Controparte_2
esecutiva, fosse dichiarata la nullità, ovvero l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 57/23,
in ragione della dedotta violazione, da parte del ministero opposto, delle disposizioni di cui agli artt. Il pur ritualmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
L'opposizione è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 78 n. 4 (rubricato “violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e
registri”) della L. 238/2016, che disciplina il settore della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino - la cui violazione è stata posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione - “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi
relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista
come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel
caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e
qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore
a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri”.
Dal tenore letterale della richiamata norma, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00
a € 15.000,00 ivi prevista trova applicazione per la sola ipotesi in cui il fatto contestato non costituisca reato.
Il ricorso alla clausola di riserva penale (“salvo che il fatto costituisca reato”), da parte del legislatore, è infatti finalizzato ed escludere l'applicazione della sanzione amministrativa, pur prevista dalla normativa speciale di settore, ogniqualvolta la condotta illecita contestata sia sussumibile in una o più fattispecie di reato.
Nel caso di specie, nel “verbale di contestazione e notifica n. 2019/3605”, i funzionari ispettivi verbalizzanti, , e hanno contestato a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
ed a (della quale il è stato, in precedenza, legale
[...] Controparte_1 Parte_1
rappresentante), l'“irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli”,
desumibile da “sostanziali differenze in eccedenza tra i saldi contabili e le giacenze fisiche”. Tuttavia, per i medesimi fatti, è tuttora pendente, innanzi al Tribunale di Lecce, il giudizio penale RGN 1180/2018, nell'ambito del quale unitamente ad altri soggetti, è Parte_1
imputato per i reati di cui agli artt. 81, 2 comma, 110, 483, 484, 491 bis, 61 n. 2 c.p. “per aver, in
concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle rispettive
Contr suddette qualità e ruoli associativi, formato numerosi documenti ufficiali, c.d. ( Controparte_4
necessari ed obbligatori di trasporto di prodotti finiti di veicoli, falsi facendo risultare per
[...]
i prodotti una provenienza, origine e natura artificiosa e difforme da quella effettiva, nonché per aver
registrato e/o fatto registrare anche nei vari registri di cantina, di vinificazione, nei registri
informatici SIAN, strumenti anche questi obbligatori di tracciabilità (…) dati falsi circa le varie
operazioni commerciali ed industriali delle società da loro gestite “sistemando o facendo sistemare”
le varie registrazioni e registri ad “hoc” ed in base non alla situazione reale ma a quella più utile
alle esigenze ed allo scopo illecito dell'associazione (…)” (cfr. decreto che dispone il giudizio del
5.7.2022).
Essendo, dunque, possibile ravvisare, sul piano ermeneutico, una sostanziale sovrapponibilità
tra la violazione prevista dall'art. 78 n. 4 della L. 238/2016 sopra richiamato e la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 484 c.p., che punisce “chiunque, essendo per legge obbligato a fare
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia
scrivere false indicazioni (…), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”,
l'applicabilità della sanzione amministrativa – ottemperando alla riserva di legge espressamente prevista dal legislatore - deve escludersi nella fattispecie in esame.
Deve, in ogni caso, osservarsi, che, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato,
secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 689/1981, resta precluso, fin dall'origine, ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla L. n. 689 del 1981, citato art. 24, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterla (Cass. Civ., Sez. 1, n. 4638
del 12/04/2000, Rv. 535604).
In pendenza di giudizio penale, pertanto, “resta, poi, devoluta all'autorità giudiziaria penale
che abbia definito il procedimento o il giudizio penale con una decisione assolutoria, rimettere - ove
ne ravvisi i presupposti - gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché
– pur in presenza di una sopravvenuta pronuncia penale nei sensi appena indicati ed essendo
divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente – proceda per eventuali violazioni
amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio
amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni” (Cass. Civile
Ord. Sez. 2 Num. 5846 Anno 2023)
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1402/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 57/23;
- condanna il Controparte_2
in persona del p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, che
[...] CP_5
liquida in 43,00 per spese ed € 662,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Brindisi, 23 settembre 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
78 n. 4 della L. 238/2016 e 24 della L. 689/1981.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1402/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/81 e promossa
DA
e in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Pesce;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_2
, in persona del ministro p.t.;
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale.
_____________________
Con ricorso per opposizione ad ordinanza ingiunzione depositato il 27.4.2023, ritualmente notificato, l'opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia Controparte_2
esecutiva, fosse dichiarata la nullità, ovvero l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 57/23,
in ragione della dedotta violazione, da parte del ministero opposto, delle disposizioni di cui agli artt. Il pur ritualmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
L'opposizione è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 78 n. 4 (rubricato “violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e
registri”) della L. 238/2016, che disciplina il settore della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino - la cui violazione è stata posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione - “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi
relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista
come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel
caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e
qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore
a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri”.
Dal tenore letterale della richiamata norma, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00
a € 15.000,00 ivi prevista trova applicazione per la sola ipotesi in cui il fatto contestato non costituisca reato.
Il ricorso alla clausola di riserva penale (“salvo che il fatto costituisca reato”), da parte del legislatore, è infatti finalizzato ed escludere l'applicazione della sanzione amministrativa, pur prevista dalla normativa speciale di settore, ogniqualvolta la condotta illecita contestata sia sussumibile in una o più fattispecie di reato.
Nel caso di specie, nel “verbale di contestazione e notifica n. 2019/3605”, i funzionari ispettivi verbalizzanti, , e hanno contestato a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
ed a (della quale il è stato, in precedenza, legale
[...] Controparte_1 Parte_1
rappresentante), l'“irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli”,
desumibile da “sostanziali differenze in eccedenza tra i saldi contabili e le giacenze fisiche”. Tuttavia, per i medesimi fatti, è tuttora pendente, innanzi al Tribunale di Lecce, il giudizio penale RGN 1180/2018, nell'ambito del quale unitamente ad altri soggetti, è Parte_1
imputato per i reati di cui agli artt. 81, 2 comma, 110, 483, 484, 491 bis, 61 n. 2 c.p. “per aver, in
concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nelle rispettive
Contr suddette qualità e ruoli associativi, formato numerosi documenti ufficiali, c.d. ( Controparte_4
necessari ed obbligatori di trasporto di prodotti finiti di veicoli, falsi facendo risultare per
[...]
i prodotti una provenienza, origine e natura artificiosa e difforme da quella effettiva, nonché per aver
registrato e/o fatto registrare anche nei vari registri di cantina, di vinificazione, nei registri
informatici SIAN, strumenti anche questi obbligatori di tracciabilità (…) dati falsi circa le varie
operazioni commerciali ed industriali delle società da loro gestite “sistemando o facendo sistemare”
le varie registrazioni e registri ad “hoc” ed in base non alla situazione reale ma a quella più utile
alle esigenze ed allo scopo illecito dell'associazione (…)” (cfr. decreto che dispone il giudizio del
5.7.2022).
Essendo, dunque, possibile ravvisare, sul piano ermeneutico, una sostanziale sovrapponibilità
tra la violazione prevista dall'art. 78 n. 4 della L. 238/2016 sopra richiamato e la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 484 c.p., che punisce “chiunque, essendo per legge obbligato a fare
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia
scrivere false indicazioni (…), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”,
l'applicabilità della sanzione amministrativa – ottemperando alla riserva di legge espressamente prevista dal legislatore - deve escludersi nella fattispecie in esame.
Deve, in ogni caso, osservarsi, che, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato,
secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 689/1981, resta precluso, fin dall'origine, ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla L. n. 689 del 1981, citato art. 24, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterla (Cass. Civ., Sez. 1, n. 4638
del 12/04/2000, Rv. 535604).
In pendenza di giudizio penale, pertanto, “resta, poi, devoluta all'autorità giudiziaria penale
che abbia definito il procedimento o il giudizio penale con una decisione assolutoria, rimettere - ove
ne ravvisi i presupposti - gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché
– pur in presenza di una sopravvenuta pronuncia penale nei sensi appena indicati ed essendo
divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente – proceda per eventuali violazioni
amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio
amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni” (Cass. Civile
Ord. Sez. 2 Num. 5846 Anno 2023)
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1402/2023 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 57/23;
- condanna il Controparte_2
in persona del p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, che
[...] CP_5
liquida in 43,00 per spese ed € 662,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Brindisi, 23 settembre 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
78 n. 4 della L. 238/2016 e 24 della L. 689/1981.