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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2141/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7814 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , elettivamente domiciliata in Cosenza, Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n° 7814 del 23.05.2022 portante la somma di € 3.899,00 notificato il 6.10.2022 per Omesso versamento TARI anno 2019 , di competenza del Comune di Cosenza .
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario MU SP.
Ha dichiarato di non detenere ed a nessun titolo l'immobile sottoposto ad imposizione, sito in Indirizzo_2, sin dal 30.01.2002, data in cui è cessata la propria attività commerciale avente ad oggetto la vendita all'ingrosso e al minuto di materiale da costruzione, articoli per l'edilizia, pannelli in cartongesso e isolanti.
Ha depositato Visura della CCIAA di Cosenza , sostenendo che tale circostanza è stata più volte comunicata formalmente al Comune di Cosenza e agli Uffici di Municipa SP.
In sostanza ha dichiarato che l'immobile è stato dalla stessa detenuto circa un anno, ovvero dal 2001 al
30.01.2002 data in cui è avvenuta la cessazione dell'attività e la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto .
Entrambi i chiamati si sono costituiti in giudizio contestando le motivazioni addotte e chiedendo l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso .
Hanno sostenuto in particolare he nessuna comunicazione specifica, completa di allegati, attestante la cessata detenzione dell'immobile ai fini Tari è stata inoltrata agli Uffici Comunali ne a MU SP .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».
Non vi è dubbio che possono essere applicate riduzioni o esenzioni ma le circostante che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
E' principio indiscusso “ L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (cfr. Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass.n.
11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).
Il ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione a tali fini non poltrendosi ritenere idonea la visura catastale , attestante solo ed esclusivamente la cessazione della attività esercitata
.
Le spese di lite possono compensarsi fra le parti dovendosi ritenere la decisione basata sul criterio dell'onus probandi .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2141/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
MU Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7814 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , elettivamente domiciliata in Cosenza, Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n° 7814 del 23.05.2022 portante la somma di € 3.899,00 notificato il 6.10.2022 per Omesso versamento TARI anno 2019 , di competenza del Comune di Cosenza .
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario MU SP.
Ha dichiarato di non detenere ed a nessun titolo l'immobile sottoposto ad imposizione, sito in Indirizzo_2, sin dal 30.01.2002, data in cui è cessata la propria attività commerciale avente ad oggetto la vendita all'ingrosso e al minuto di materiale da costruzione, articoli per l'edilizia, pannelli in cartongesso e isolanti.
Ha depositato Visura della CCIAA di Cosenza , sostenendo che tale circostanza è stata più volte comunicata formalmente al Comune di Cosenza e agli Uffici di Municipa SP.
In sostanza ha dichiarato che l'immobile è stato dalla stessa detenuto circa un anno, ovvero dal 2001 al
30.01.2002 data in cui è avvenuta la cessazione dell'attività e la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto .
Entrambi i chiamati si sono costituiti in giudizio contestando le motivazioni addotte e chiedendo l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso .
Hanno sostenuto in particolare he nessuna comunicazione specifica, completa di allegati, attestante la cessata detenzione dell'immobile ai fini Tari è stata inoltrata agli Uffici Comunali ne a MU SP .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».
Non vi è dubbio che possono essere applicate riduzioni o esenzioni ma le circostante che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
E' principio indiscusso “ L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (cfr. Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass.n.
11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).
Il ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione a tali fini non poltrendosi ritenere idonea la visura catastale , attestante solo ed esclusivamente la cessazione della attività esercitata
.
Le spese di lite possono compensarsi fra le parti dovendosi ritenere la decisione basata sul criterio dell'onus probandi .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio .