Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1991, n. 334
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 novembre 1991
Art. 3. 1. I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali.
Entrata in vigore il 13 novembre 1991
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