TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.11.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano il 11.11.1994 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eugenio Briatico (C.F. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Milano il 10.09.1994 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Luigi Baggi (C.F. C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. cittadinanza Parte_3 C.F._5
ITALIANA, nata il [...] a [...]
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) Quanto all'affidamento: La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi Pt_3
i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore e nel suo preminente interesse. I genitori, inoltre, dovranno impegnarsi ad occuparsi della crescita psico fisica della minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì alla stessa di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano a collaborare e vigilare sull'istruzione e sull'educazione della figlia, nonché garantire ogni altra esigenza che si rendesse necessaria per la cura e l'educazione della stessa, assumendo responsabilmente le relative decisioni di comune accordo, sia di carattere ordinario che di carattere straordinario.
2) Quanto al mantenimento ordinario: sino all'indipendenza economica della figlia , anche Pt_3 oltre il compimento della maggiore età, sia posto a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra un assegno mensile per il mantenimento della figlia Parte_2 di € 250,00= da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Quanto al mantenimento straordinario: sia disposto l'obbligo per il padre di corrispondere alla sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, anche oltre il Pt_2 compimento della maggiore età, il 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo;
c) baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida;
h) acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4) Quanto al diritto di visita: dato atto che il sig. lavora su turni, sia disposto che la Parte_1 figlia trascorra con il padre, sino al raggiungimento della maggiore età, come segue: a) la settimana con turnazione mattina (orario di lavoro dalle h.
6.00 alle ore 14.00 circa): infrasettimanalmente dalle ore 16,00 alle ore 20.30 circa del martedì e del giovedì, e nel week end la domenica dalle ore 14.00 sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola;
b) la settimana con turnazione pomeridiana (orario di lavoro dalle h. 14.00 alle ore 22.00 circa): dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 14.30; c) la settimana con turnazione notturna (orario di lavoro dalle h. 22.00 alle ore 6.00 circa): infrasettimanalmente dalle ore 16,00 alle ore 20.30 del martedì e del giovedì, e nel week end in via alternata dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica sino alle ore 10.00 oppure dalla domenica alle ore 10.00 sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola.
5) Quanto alle festività e alle vacanze estive: la figlia minore, sino al raggiungimento della maggiore età, trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali, per metà del periodo di sospensione scolastica, e le festività, con l'uno o con l'altro genitore, secondo un criterio di alternanza, con il solo obbligo di comunicarsi il recapito ed eventuali spostamenti. La figlia minore, sino al raggiungimento della maggiore età, trascorreranno con entrambi i genitori due settimane, anche consecutive, nel corso delle vacanze estive, che verranno decise reciprocamente tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno, con il solo obbligo di comunicare il recapito ed eventuali spostamenti. Le vacanze all'estero dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
6) Quanto all'assegno unico: sia disposto che l'assegno unico familiare sia richiesto e corrisposto in via esclusiva alla madre , genitore collocatario della Minore. Parte_2
7) Quanto alle spese di lite: COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai