Art. 2.
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.