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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 18/9/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 926/2025
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Rosa. Parte_1
Opponente
e
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessia Proietti Pannunzi, Loredana Controparte_1
Gombia e Giuseppe Itri
Opposto
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
-revoca il decreto opposto e condanna la società opponente a pagare in favore dell'opposto la minor somma di € 99,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente;
-compensa le spese del giudizio di opposizione.
Pone a carico di entrambe le parti, in misura di una metà per ciascuna, le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione
Il Giudice
Giovanni Pascarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 18/9/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 926/2025
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Rosa. Parte_1
Opponente
e
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessia Proietti Pannunzi, Loredana Controparte_1
Gombia e Giuseppe Itri
Opposto
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
-revoca il decreto opposto e condanna la società opponente a pagare in favore dell'opposto la minor somma di € 99,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente;
-compensa le spese del giudizio di opposizione.
Pone a carico di entrambe le parti, in misura di una metà per ciascuna, le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione
Il Giudice
Giovanni Pascarella