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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9698/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 9698/2023
tra nato a Sào Paulo - SP (Brasil), il 16/01/1980, in proprio e, in qualità Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1 nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005 e nata a [...] - SP Controparte_1
(Brasile) il 27/10/2008, e nato a [...] - SP (Brasile) il Controparte_2
12/12/2016;
nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in qualità CP_3 Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2 nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013,
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.51 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per nato a Sào Paulo - SP (Brasile), il 16/01/1980, in proprio e, in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005 e nata a [...]
[...] Controparte_1
pagina 1 di 11 Paulo - SP (Brasile) il 27/10/2008, e nato a [...] - SP Controparte_2
(Brasile) il 12/12/2016;
Per nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in CP_5 Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2 nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013,
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BERTORELLI ELISA;
Per nessuno già contumace;
Controparte_4
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso:
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 12.20, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9698/2023 promossa da:
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori , E (C.F. Per_1 CP_1 CP_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. BERTORELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
VOLTURNO 15 25034 ORZINUOVI presso il difensore avv. BERTORELLI ELISA in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla figlia minore (C.F. ), con il patrocinio Persona_2 Parte_1 P.IVA_2 dell'avv. BERTORELLI ELISA elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 15 25034
ORZINUOVI presso il difensore avv. BERTORELLI ELISA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 11 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti, con regolari procure, hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal loro avo, Parte_3 cittadino italiano, nato a San Giovanni in [...], il [...], che non ha mai rinunciato né perso la cittadinanza italiana, trasmessa ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero al figlio legittimo, , per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il Per_3 certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
Segnatamente, in particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“Gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti, senza alcuna interruzione nella linea di trasmissione dello status civitatis, di , cittadino italiano nato nel Comune di San Giovanni in Parte_3
TO (provincia di Bologna, Italia) il 09 febbraio 1867, figlio di e Persona_4 Per_5
, come di seguito rappresentato, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si
[...] produce (doc_01 e 02). (2) Il 10 ottobre 1888 egli si è sposato a San Giovanni in TO (BO) con
(doc_03). (3) Successivamente , altresì denominato o , CP_6 Parte_3 Per_6 Per_7
è emigrato in Brasile ove è deceduto senza aver perso né rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione emesso con tutte le variazioni del nome riscontrate nei vari certificati (doc_04); pertanto, ha trasmesso il proprio status civitatis al figlio legittimo nato il [...] a [...] - SP (Brasile) Per_3
(doc_05). Quest'ultimo il 25/04/1918 a TO - SP (Brasile) ha contratto matrimonio con Italia
Cipollotti, cittadina brasiliana (doc_06). (4) Dalla predetta unione coniugale è nata il [...] a
TO - SP (Brasile) MÉ SE (doc_07). Ella il 06/09/1943 a São Paulo - SP (Brasile) ha sposato cittadino brasiliano (doc_08). In virtù del matrimonio ha aggiunto il Persona_8 pagina 4 di 11 cognome del marito al proprio, diventando (5) Dal loro matrimonio è nato il Persona_9
08/12/1948 a São Paulo - SP (Brasile) NT (doc_09). Egli il Parte_4
19/05/1979 a Jardim Paulista - SP (Brasile) ha sposato , cittadina brasiliana Persona_10
(doc_10). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Dal loro matrimonio sono nati due figli: 1) Persona_11 Parte_1 ato il 16/01/1980 a São Paulo - SP (Brasile) (doc_11) e sposatosi il 10/12/2005 a Mooca - SP
[...]
(Brasile) con , cittadina brasiliana (doc_12). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha Persona_12 aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Egli è Persona_13 ricorrente anche in nome e per conto dei figli minorenni Persona_1 [...]
e nati a São Paulo - SP (Brasile) rispettivamente CP_1 Controparte_2 il 15/12/2005, 27/10/2008 e il 12/12/2016 (doc_13 - 15). 2) nato il Parte_2
10/02/1981 a São Paulo - SP (Brasile) (doc_16) e sposatosi il 09/01/2012 a Nossa Senhora do O - SP
(Brasile) con cittadina brasiliana (doc_17). Quest'ultima in virtù del Persona_14 matrimonio ha aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Persona_15
Egli è ricorrente anche in nome e per conto della figlia minorenne Persona_2 ata a São Paulo - SP (Brasile) il 21/01/2013 (doc_18).”
[...]
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_4 notifica non si costituiva e all'udienza del 03.10.2024 veniva dichiara la contumacia;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza odierna il giudizio è stato discusso ai sensi dell'art. 281 terdecies e -sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
E' pacifica la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente. pagina 5 di 11 Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione (docc. nn. 21-22 e 23). Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
pagina 6 di 11 nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 4 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il signor , cittadino italiano, non risulta iscritto nel registro di Parte_3 naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che
pagina 7 di 11 abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo cittadino italiano, trasferitosi in Brasile dove, giova ribadire, mai si è Parte_3 naturalizzato cittadino brasiliano, trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che
“Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
pagina 8 di 11 In caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 9 di 11 I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza – Segreteria Nazionale della Giustizia - Dipartimento Migrazioni che certifica come non risulti alcun atto di naturalizzazione a nome del signor ed altresì Parte_3 di tutti altri eventuali alias o denominazioni imputabili a quest'ultimo nei successivi atti.
* * *
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal loro capostipite nato in [...], quindi, ritenersi che gli odierni ricorrenti siano cittadini italiani jure sanguinis. Va, pertanto, accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità̀ delle questioni trattate e in mancanza della costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di nato a [...] - SP Parte_1
(Brasile), il 16/01/1980, in proprio e, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...] - SP (Brasile) il Controparte_1
27/10/2008, e nato a [...] - SP (Brasile) il Controparte_2
12/12/2016; nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005, Persona_1
nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013; Persona_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti
Autorità Consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
pagina 10 di 11 Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 9698/2023
tra nato a Sào Paulo - SP (Brasil), il 16/01/1980, in proprio e, in qualità Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1 nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005 e nata a [...] - SP Controparte_1
(Brasile) il 27/10/2008, e nato a [...] - SP (Brasile) il Controparte_2
12/12/2016;
nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in qualità CP_3 Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2 nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013,
[...]
RICORRENTI
e
Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.51 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per nato a Sào Paulo - SP (Brasile), il 16/01/1980, in proprio e, in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005 e nata a [...]
[...] Controparte_1
pagina 1 di 11 Paulo - SP (Brasile) il 27/10/2008, e nato a [...] - SP Controparte_2
(Brasile) il 12/12/2016;
Per nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in CP_5 Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2 nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013,
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BERTORELLI ELISA;
Per nessuno già contumace;
Controparte_4
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso:
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 12.20, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9698/2023 promossa da:
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori , E (C.F. Per_1 CP_1 CP_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. BERTORELLI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
VOLTURNO 15 25034 ORZINUOVI presso il difensore avv. BERTORELLI ELISA in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sulla figlia minore (C.F. ), con il patrocinio Persona_2 Parte_1 P.IVA_2 dell'avv. BERTORELLI ELISA elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 15 25034
ORZINUOVI presso il difensore avv. BERTORELLI ELISA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 11 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., i ricorrenti, con regolari procure, hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal loro avo, Parte_3 cittadino italiano, nato a San Giovanni in [...], il [...], che non ha mai rinunciato né perso la cittadinanza italiana, trasmessa ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero al figlio legittimo, , per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il Per_3 certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
Segnatamente, in particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“Gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti, senza alcuna interruzione nella linea di trasmissione dello status civitatis, di , cittadino italiano nato nel Comune di San Giovanni in Parte_3
TO (provincia di Bologna, Italia) il 09 febbraio 1867, figlio di e Persona_4 Per_5
, come di seguito rappresentato, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si
[...] produce (doc_01 e 02). (2) Il 10 ottobre 1888 egli si è sposato a San Giovanni in TO (BO) con
(doc_03). (3) Successivamente , altresì denominato o , CP_6 Parte_3 Per_6 Per_7
è emigrato in Brasile ove è deceduto senza aver perso né rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione emesso con tutte le variazioni del nome riscontrate nei vari certificati (doc_04); pertanto, ha trasmesso il proprio status civitatis al figlio legittimo nato il [...] a [...] - SP (Brasile) Per_3
(doc_05). Quest'ultimo il 25/04/1918 a TO - SP (Brasile) ha contratto matrimonio con Italia
Cipollotti, cittadina brasiliana (doc_06). (4) Dalla predetta unione coniugale è nata il [...] a
TO - SP (Brasile) MÉ SE (doc_07). Ella il 06/09/1943 a São Paulo - SP (Brasile) ha sposato cittadino brasiliano (doc_08). In virtù del matrimonio ha aggiunto il Persona_8 pagina 4 di 11 cognome del marito al proprio, diventando (5) Dal loro matrimonio è nato il Persona_9
08/12/1948 a São Paulo - SP (Brasile) NT (doc_09). Egli il Parte_4
19/05/1979 a Jardim Paulista - SP (Brasile) ha sposato , cittadina brasiliana Persona_10
(doc_10). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Dal loro matrimonio sono nati due figli: 1) Persona_11 Parte_1 ato il 16/01/1980 a São Paulo - SP (Brasile) (doc_11) e sposatosi il 10/12/2005 a Mooca - SP
[...]
(Brasile) con , cittadina brasiliana (doc_12). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha Persona_12 aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Egli è Persona_13 ricorrente anche in nome e per conto dei figli minorenni Persona_1 [...]
e nati a São Paulo - SP (Brasile) rispettivamente CP_1 Controparte_2 il 15/12/2005, 27/10/2008 e il 12/12/2016 (doc_13 - 15). 2) nato il Parte_2
10/02/1981 a São Paulo - SP (Brasile) (doc_16) e sposatosi il 09/01/2012 a Nossa Senhora do O - SP
(Brasile) con cittadina brasiliana (doc_17). Quest'ultima in virtù del Persona_14 matrimonio ha aggiunto il cognome del marito al proprio, diventando Persona_15
Egli è ricorrente anche in nome e per conto della figlia minorenne Persona_2 ata a São Paulo - SP (Brasile) il 21/01/2013 (doc_18).”
[...]
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_4 notifica non si costituiva e all'udienza del 03.10.2024 veniva dichiara la contumacia;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza odierna il giudizio è stato discusso ai sensi dell'art. 281 terdecies e -sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
E' pacifica la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente. pagina 5 di 11 Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione (docc. nn. 21-22 e 23). Ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio e agevolmente desumibile dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Tale circostanza, come riconosciuto da pronunce giurisprudenziali determina il decorso di un lasso di tempo significativamente lungo (in termini di svariati anni) di attesa a carico dei ricorrenti richiedenti la cittadinanza e sostanzialmente corrispondente ad un diniego della domanda ed è, quindi, idonea a fondare l'interesse ad agire delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto non altrimenti conseguibile in tempi congrui e ragionevoli.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
pagina 6 di 11 nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 4 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il signor , cittadino italiano, non risulta iscritto nel registro di Parte_3 naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che
pagina 7 di 11 abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo cittadino italiano, trasferitosi in Brasile dove, giova ribadire, mai si è Parte_3 naturalizzato cittadino brasiliano, trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che
“Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
pagina 8 di 11 In caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 9 di 11 I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza – Segreteria Nazionale della Giustizia - Dipartimento Migrazioni che certifica come non risulti alcun atto di naturalizzazione a nome del signor ed altresì Parte_3 di tutti altri eventuali alias o denominazioni imputabili a quest'ultimo nei successivi atti.
* * *
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal loro capostipite nato in [...], quindi, ritenersi che gli odierni ricorrenti siano cittadini italiani jure sanguinis. Va, pertanto, accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità̀ delle questioni trattate e in mancanza della costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di nato a [...] - SP Parte_1
(Brasile), il 16/01/1980, in proprio e, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...] - SP (Brasile) il Controparte_1
27/10/2008, e nato a [...] - SP (Brasile) il Controparte_2
12/12/2016; nata a [...] - SP (Brasile) il 15/12/2005, Persona_1
nato a [...] - SP (Brasile) il 10/02/1981, in proprio e, in Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] nata a [...] - SP (Brasile) il 21/01/2013; Persona_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti
Autorità Consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
pagina 10 di 11 Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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