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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220008744254000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 7.4.2025,(rgr.n.211/2025), la sign.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220220008744254000, dell'Agenzia delle Entrate riscossione di Potenza, irpef ed altro anno di imposta 2018, per i seguenti motivi:decadenza dal potere della riscossione nei termini di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del dpr n. 602/73; Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi art. 7 legge n. 212/2000;violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n.546/92,carenza di prova nella determinazione dgli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle entrate riscossione sia,con intervento volontario, l'Agenzia delle entrate che impugnavano, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente sostenendo come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedevano in rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,con riferimento al primo motivo di doglianza,si osserva: come correttamente afferma parte resistente,
l'iscrizione a ruolo sottostante la cartella di pagamento in questione, fa seguito al deposito dell'ordinanza della corte di Cassazione n.22503/2022 che,in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassava, senza rinvio, la sentenza di secondo grado della CTR di Basilicata n. 563/02/2018 che rigettava il ricorso originariamente presentato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n.09220150006563232, relativa all'anno di imposta 2008. La cartella oggetto del presente giudizio, quindi, si configura come atto di esecuzione del giudicato promanante dalla suddetta ordinanza e,in quanto tale,soggiace al termine di prescrizione decennale proprio della c.d. actio iudicati e non a quello di decadenza ex art. 25 del dpr.
N.602/1973, come affermato da parte ricorrente ,che erroneamente sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia derivata da un mero controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr . n.600773.Ora,essendo stato accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, la pretesa racchiusa nella cartella che ci occupa,
è fondata oltre ogni ragionevole dubbio,essendo precluso alla parte(rimasta soccombente in cassazione) addurre ragioni di merito che non abbia già fatto valere nei gradi di giudizio precedenti. In sostanza, dopo la sentenza definitiva, non può essere applicato il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 del dpr n. 602/1973.Quest'ultimo termine può essere applicato esclusivamente agli atti impositivi. La pronuncia passata in giudicato,infatti,seppure confermativa della legittimità dell'atto impositivo,diviene un nuovo titolo esecutivo che si sostituisce all'atto impugnato e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria. Infatti, secondo l'art. 2953 c.c., come ancora correttamente afferma parte resistente,il passato in giudicato della pronuncia, produce l'automatica “conversione” di eventuali termini di prescrizione brevi,in termini di prescrizione ordinari decennali. Con riferimento,poi, al secondo motivo di ricorso,si osserva:le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.22281 del 14.7.2022, hanno chiarito che la cartella di pagamento,allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati,attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 3 della legge n.241 del 1990. Se invece la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi,al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa avverso del tipo di tributo a cui questi accedono,e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti,senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. Peraltro, la contribuente,dal momento che la liquidazione dell'imposta
è avvenuta sulla base dei dati da lei forniti,è la stessa in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell'imposizione. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso,si osserva:la Cassazione,nella sentenza n.26671 del 2009, ha affermato che:”con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari
…..nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento ,il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale,con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi ,in questo caso, assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
Euro 1.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220008744254000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 7.4.2025,(rgr.n.211/2025), la sign.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220220008744254000, dell'Agenzia delle Entrate riscossione di Potenza, irpef ed altro anno di imposta 2018, per i seguenti motivi:decadenza dal potere della riscossione nei termini di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del dpr n. 602/73; Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi art. 7 legge n. 212/2000;violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n.546/92,carenza di prova nella determinazione dgli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle entrate riscossione sia,con intervento volontario, l'Agenzia delle entrate che impugnavano, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente sostenendo come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedevano in rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,con riferimento al primo motivo di doglianza,si osserva: come correttamente afferma parte resistente,
l'iscrizione a ruolo sottostante la cartella di pagamento in questione, fa seguito al deposito dell'ordinanza della corte di Cassazione n.22503/2022 che,in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassava, senza rinvio, la sentenza di secondo grado della CTR di Basilicata n. 563/02/2018 che rigettava il ricorso originariamente presentato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n.09220150006563232, relativa all'anno di imposta 2008. La cartella oggetto del presente giudizio, quindi, si configura come atto di esecuzione del giudicato promanante dalla suddetta ordinanza e,in quanto tale,soggiace al termine di prescrizione decennale proprio della c.d. actio iudicati e non a quello di decadenza ex art. 25 del dpr.
N.602/1973, come affermato da parte ricorrente ,che erroneamente sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia derivata da un mero controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr . n.600773.Ora,essendo stato accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, la pretesa racchiusa nella cartella che ci occupa,
è fondata oltre ogni ragionevole dubbio,essendo precluso alla parte(rimasta soccombente in cassazione) addurre ragioni di merito che non abbia già fatto valere nei gradi di giudizio precedenti. In sostanza, dopo la sentenza definitiva, non può essere applicato il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 del dpr n. 602/1973.Quest'ultimo termine può essere applicato esclusivamente agli atti impositivi. La pronuncia passata in giudicato,infatti,seppure confermativa della legittimità dell'atto impositivo,diviene un nuovo titolo esecutivo che si sostituisce all'atto impugnato e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria. Infatti, secondo l'art. 2953 c.c., come ancora correttamente afferma parte resistente,il passato in giudicato della pronuncia, produce l'automatica “conversione” di eventuali termini di prescrizione brevi,in termini di prescrizione ordinari decennali. Con riferimento,poi, al secondo motivo di ricorso,si osserva:le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.22281 del 14.7.2022, hanno chiarito che la cartella di pagamento,allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati,attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 3 della legge n.241 del 1990. Se invece la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi,al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa avverso del tipo di tributo a cui questi accedono,e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti,senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. Peraltro, la contribuente,dal momento che la liquidazione dell'imposta
è avvenuta sulla base dei dati da lei forniti,è la stessa in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell'imposizione. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso,si osserva:la Cassazione,nella sentenza n.26671 del 2009, ha affermato che:”con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari
…..nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento ,il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale,con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi ,in questo caso, assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
Euro 1.000,00.