Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 423
TAR
Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
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TAR
Decreto decisorio 29 settembre 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 19 dicembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.3 Legge Regionale Veneto 21/2004 e art 32 comma 27 L. 326/2003 e art 146 e ss Dlgs 22 gennaio 2004 n 42. Violazione e falsa applicazione art 27.3.3 delle NTA del PRG del Comune di Treviso e art 76 Lr 61/85. Difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Omesso esame di elementi decisivi

    Il motivo è infondato poiché il provvedimento di diniego era plurimotivato e il profilo dell'insanabilità dell'opera in zona vincolata era autosufficiente e dirimente. Il TAR ha adeguatamente vagliato tale profilo, ritenendo infondato il secondo motivo del ricorso di primo grado, dato che l'intervento ha comportato un aumento volumetrico in area vincolata, escludendo la sanatoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 21/2004.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art 32, comma 27, L. 326/2003, dell’art. 3, comma 3, della L.R. 21/2004 e dell’art. 146 e ss del DLGS 42/2004. Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e mancato esame della documentazione prodotta. Omessa ponderazione della situazione contemplata

    Il motivo è infondato. La valutazione di compatibilità dell'opera con i valori di tutela spetta all'autorità competente. L'argomento che l'opera sia interna all'immobile e non visibile dall'esterno è inaccoglibile, in quanto confonde il concetto di opera interna in materia urbanistica con opera interna alla proprietà. La collocazione dell'opera, sebbene privata, se altera la morfologia dell'area, richiede titolo abilitativo in relazione al vincolo gravante sulla zona.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), L. 326 del 24 novembre 2003 e art 32 L 45/1985 e art 146 DLGS 42/2004. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di procedimento e assoluto difetto di istruttoria

    Il motivo è infondato. L'opera non è sanabile in quanto comporta un aumento di volume e superficie in area vincolata, rientrando tra gli abusi maggiori non sanabili ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003. Pertanto, la mancata acquisizione del parere dell'Autorità preposta al vincolo è un adempimento superfluo data l'evidente non sanabilità dell'abuso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 423
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 423
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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