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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nato ad [...] l'[...], e da , nata Parte_1 Parte_2
ad Agrigento il 27 marzo 1964, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della società con sede in Agrigento nella via Atenea 239/241, entrambi elettivamente CP_1
domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Danile, che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
L'
[...]
Controparte_2
, in persona del dirigente pro -tempore
[...]
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
I ricorrenti hanno introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione: 1) ordinanza ingiunzione n. 22/0132 prot. 16373 dell'1 dicembre 2022, notificata il 9 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata al signor quale trasgressore, in solido alla la sanzione Parte_1 CP_1
amministrativa pecuniaria del pagamento della complessiva somma di € 14.222,60, comprensiva di € 22,60 per notifica ed € 14.400,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato il lavoratore EC LL nato in [...] il [...], senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo dalla metà di luglio 2019 al 20 settembre 2019; 2) ordinanza ingiunzione n. 22/0134 prot. 16376 dell'1 dicembre 2022, notificata il 9 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata al signor quale Parte_1 trasgressore, in solido alla , la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento CP_1
della complessiva somma di € 5.022,60, di cui € 22,60 per spese di notifica ed € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere corrisposto, al lavoratore EC LL nato in [...] il [...], la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamento in contanti relativamente alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019; 3) ordinanza ingiunzione n.
22/0131 prot. 16371 dell'1 dicembre 2022, notificata il 12 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata alla signora quale trasgressore, in solido alla la Parte_2 CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della complessiva somma di € 14.222,60, comprensiva di € 22,60 per notifica ed € 14.400,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato il lavoratore EC LL nato in [...] il [...], senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo dalla metà di luglio 2019 al 20 settembre 2019; 4) ordinanza ingiunzione n. 22/0133 prot. 16374 dell'1 dicembre 2022, notificata il 12 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata alla signora , Parte_2
quale trasgressore, in solido, alla la sanzione amministrativa pecuniaria del CP_1 pagamento della complessiva somma di € 5.022,60, di cui € 22,60 per spese di notifica ed €
5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere corrisposto, al lavoratore EC LL nato in [...] il [...], la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamento in contanti relativamente alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019.
Con la spiegata opposizione i ricorrenti hanno eccepito l'infondatezza della contestazione - di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 13 del 25 novembre 2019 della Guardia di Finanza di Agrigento - di avere impiegato il lavoratore EC LL senza “ la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a far data dalla metà del mese di luglio… corrispondendo in contanti le retribuzioni spettanti” in violazione dell'art. 3 comma 3, d.l. n.12/2002, per avere impiegato n. 1 lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in violazione dell'art. 1 comma
910 della legge 205/2017, per avere corrisposto al lavoratore la retribuzione in denaro contante.
L'opposizione è stata fondata sulla diversa allegata decorrenza del 13 agosto 2019 del rapporto di lavoro di lavoro irregolare rispetto a quella contestata a partire dalla metà del mese di luglio 2019. I ricorrenti hanno infatti esposto che: -“Il rapporto infatti è iniziato in prossimità della festa di ferragosto dell'anno 2019, ed esattamente il 13 agosto 2019, e si è svolto “ a nero” durante i fine settimana, giorni in cui notoriamente nei ristoranti /pizzerie si verifica una intensificazione dell'attività lavorativa. Per far fronte a tali esigenze dunque il signor EC LL, lavapiatti, è stato dal signor chiamato a prestare attività Pt_1 lavorativa: dal 13 al 18 agosto 2019; da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2019; da venerdì
30 agosto 2019 a domenica 1 settembre 2019 ; da venerdì 6 settembre 2019 a domenica 8 settembre 2019; da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre 2019; venerdì 20 settembre.” – “a seguito dell'accertamento ispettivo, il signor odierno Parte_1 ricorrente, unico trasgressore, ha dovuto regolarizzare la posizione amministrativa, a decorrere dal 13 agosto 2019 mediante l'assunzione del signor EC LL al solo fine di evitare maggiori sanzioni e sopperire ad una sanzione che impediva il regolare svolgimento delle attività lavorative. Il signor EC LL al momento dell'accertamento ispettivo, avvenuto il 20 settembre 2019, aveva regolarmente ricevuto la retribuzione del mese di agosto in contante ma non aveva ancora riscosso quella del mese di settembre 2019. Dopo la regolarizzazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 settembre 2019, il signor Pt_1
nella qualità, ha pagato, al signor EC LL, con assegno la retribuzione di
[...]
settembre 2019, secondo il cedolino paga che ha dovuto elaborare per la regolarizzazione.”
Indi, i ricorrenti hanno instato per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate e per la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie nella misura di € 1.800,00, a titolo di sanzione per avere impiegato il lavoratore EC LL per 18 giornate di effettivo lavoro o comunque per un numero di giorni inferiore a 30, e nella misura di € 1.666,67, a titolo di sanzione per avere corrisposto al signor EC LL la retribuzione del mese di agosto 2019 in denaro contante.
Orbene, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno riconosciuto l'irregolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore EC LL con la diversa decorrenza dal 13 agosto 2019 rispetto alla contestata risalenza dalla metà del mese di luglio 2019.
Nel caso di specie l' non essendosi costituito in giudizio Controparte_2
e non avendo riversato in atti la documentazione sottesa all'emissione delle ordinanze ingiunzioni, ovvero la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, non ha fornito al Giudice gli elementi per valutare la legittimità della sanzione.
Non avendo l' assolto all'onere sullo stesso gravante, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2697 c.c., di provare gli elementi di fatto costitutivi della violazione contestata nel ritenuto arco temporale accertato, consegue che: - le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate;
- le sanzioni amministrative devono essere rideterminate come di seguito : a) in €
1.800,00 in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015, nella misura prevista dall'art. 3, commi 3-5 del D.L.
12/2002 in vigore al momento della commissione dell'illecito – dovendo essere rapportata la sanzione alla diversa minore durata del rapporto di lavoro irregolare riconosciuta dai resistenti, inferiore ai 30 giorni, ovvero “ dal 13 agosto 2019 al dal 13 al 18 agosto 2019; da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2019; da venerdì 30 agosto 2019 a domenica 1 settembre
2019 ; da venerdì 6 settembre 2019 a domenica 8 settembre 2019; da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre 2019; venerdì 20 settembre.”; b) in € 1.667,67, corrispondente alla somma in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/81, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 910 della legge 205/2017.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili attesa la parziale fondatezza della contestazione sottesa all'emissione dei provvedimenti impugnati dalla quale discende l'irrogazione di sanzioni pecuniarie anche se di minore ammontare e la mancata costituzione dell
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliendo l'opposizione, così provvede:
- annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate e per l'effetto
- ridetermina in € 1.800,00 la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascuno dei ricorrenti nella qualità di legali rappresentanti della società e a carico CP_1
di quest'ultima quale obbligata in solido, ex art. 6 L. 689/81, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n.
151/2015;
- ridetermina in € 1.667,67 la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascuno dei ricorrenti nella qualità di trasgressori ed alla quale obbligata in solido CP_1 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 910 della legge 205/2017;
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Agrigento, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nato ad [...] l'[...], e da , nata Parte_1 Parte_2
ad Agrigento il 27 marzo 1964, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della società con sede in Agrigento nella via Atenea 239/241, entrambi elettivamente CP_1
domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Danile, che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
L'
[...]
Controparte_2
, in persona del dirigente pro -tempore
[...]
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
I ricorrenti hanno introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione: 1) ordinanza ingiunzione n. 22/0132 prot. 16373 dell'1 dicembre 2022, notificata il 9 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata al signor quale trasgressore, in solido alla la sanzione Parte_1 CP_1
amministrativa pecuniaria del pagamento della complessiva somma di € 14.222,60, comprensiva di € 22,60 per notifica ed € 14.400,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato il lavoratore EC LL nato in [...] il [...], senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo dalla metà di luglio 2019 al 20 settembre 2019; 2) ordinanza ingiunzione n. 22/0134 prot. 16376 dell'1 dicembre 2022, notificata il 9 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata al signor quale Parte_1 trasgressore, in solido alla , la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento CP_1
della complessiva somma di € 5.022,60, di cui € 22,60 per spese di notifica ed € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere corrisposto, al lavoratore EC LL nato in [...] il [...], la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamento in contanti relativamente alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019; 3) ordinanza ingiunzione n.
22/0131 prot. 16371 dell'1 dicembre 2022, notificata il 12 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata alla signora quale trasgressore, in solido alla la Parte_2 CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della complessiva somma di € 14.222,60, comprensiva di € 22,60 per notifica ed € 14.400,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere impiegato il lavoratore EC LL nato in [...] il [...], senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo dalla metà di luglio 2019 al 20 settembre 2019; 4) ordinanza ingiunzione n. 22/0133 prot. 16374 dell'1 dicembre 2022, notificata il 12 dicembre 2022, con la quale è stata irrogata alla signora , Parte_2
quale trasgressore, in solido, alla la sanzione amministrativa pecuniaria del CP_1 pagamento della complessiva somma di € 5.022,60, di cui € 22,60 per spese di notifica ed €
5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per avere corrisposto, al lavoratore EC LL nato in [...] il [...], la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamento in contanti relativamente alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019.
Con la spiegata opposizione i ricorrenti hanno eccepito l'infondatezza della contestazione - di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 13 del 25 novembre 2019 della Guardia di Finanza di Agrigento - di avere impiegato il lavoratore EC LL senza “ la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro a far data dalla metà del mese di luglio… corrispondendo in contanti le retribuzioni spettanti” in violazione dell'art. 3 comma 3, d.l. n.12/2002, per avere impiegato n. 1 lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in violazione dell'art. 1 comma
910 della legge 205/2017, per avere corrisposto al lavoratore la retribuzione in denaro contante.
L'opposizione è stata fondata sulla diversa allegata decorrenza del 13 agosto 2019 del rapporto di lavoro di lavoro irregolare rispetto a quella contestata a partire dalla metà del mese di luglio 2019. I ricorrenti hanno infatti esposto che: -“Il rapporto infatti è iniziato in prossimità della festa di ferragosto dell'anno 2019, ed esattamente il 13 agosto 2019, e si è svolto “ a nero” durante i fine settimana, giorni in cui notoriamente nei ristoranti /pizzerie si verifica una intensificazione dell'attività lavorativa. Per far fronte a tali esigenze dunque il signor EC LL, lavapiatti, è stato dal signor chiamato a prestare attività Pt_1 lavorativa: dal 13 al 18 agosto 2019; da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2019; da venerdì
30 agosto 2019 a domenica 1 settembre 2019 ; da venerdì 6 settembre 2019 a domenica 8 settembre 2019; da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre 2019; venerdì 20 settembre.” – “a seguito dell'accertamento ispettivo, il signor odierno Parte_1 ricorrente, unico trasgressore, ha dovuto regolarizzare la posizione amministrativa, a decorrere dal 13 agosto 2019 mediante l'assunzione del signor EC LL al solo fine di evitare maggiori sanzioni e sopperire ad una sanzione che impediva il regolare svolgimento delle attività lavorative. Il signor EC LL al momento dell'accertamento ispettivo, avvenuto il 20 settembre 2019, aveva regolarmente ricevuto la retribuzione del mese di agosto in contante ma non aveva ancora riscosso quella del mese di settembre 2019. Dopo la regolarizzazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 settembre 2019, il signor Pt_1
nella qualità, ha pagato, al signor EC LL, con assegno la retribuzione di
[...]
settembre 2019, secondo il cedolino paga che ha dovuto elaborare per la regolarizzazione.”
Indi, i ricorrenti hanno instato per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate e per la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie nella misura di € 1.800,00, a titolo di sanzione per avere impiegato il lavoratore EC LL per 18 giornate di effettivo lavoro o comunque per un numero di giorni inferiore a 30, e nella misura di € 1.666,67, a titolo di sanzione per avere corrisposto al signor EC LL la retribuzione del mese di agosto 2019 in denaro contante.
Orbene, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno riconosciuto l'irregolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore EC LL con la diversa decorrenza dal 13 agosto 2019 rispetto alla contestata risalenza dalla metà del mese di luglio 2019.
Nel caso di specie l' non essendosi costituito in giudizio Controparte_2
e non avendo riversato in atti la documentazione sottesa all'emissione delle ordinanze ingiunzioni, ovvero la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, non ha fornito al Giudice gli elementi per valutare la legittimità della sanzione.
Non avendo l' assolto all'onere sullo stesso gravante, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2697 c.c., di provare gli elementi di fatto costitutivi della violazione contestata nel ritenuto arco temporale accertato, consegue che: - le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate;
- le sanzioni amministrative devono essere rideterminate come di seguito : a) in €
1.800,00 in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015, nella misura prevista dall'art. 3, commi 3-5 del D.L.
12/2002 in vigore al momento della commissione dell'illecito – dovendo essere rapportata la sanzione alla diversa minore durata del rapporto di lavoro irregolare riconosciuta dai resistenti, inferiore ai 30 giorni, ovvero “ dal 13 agosto 2019 al dal 13 al 18 agosto 2019; da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2019; da venerdì 30 agosto 2019 a domenica 1 settembre
2019 ; da venerdì 6 settembre 2019 a domenica 8 settembre 2019; da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre 2019; venerdì 20 settembre.”; b) in € 1.667,67, corrispondente alla somma in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/81, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 910 della legge 205/2017.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili attesa la parziale fondatezza della contestazione sottesa all'emissione dei provvedimenti impugnati dalla quale discende l'irrogazione di sanzioni pecuniarie anche se di minore ammontare e la mancata costituzione dell
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliendo l'opposizione, così provvede:
- annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate e per l'effetto
- ridetermina in € 1.800,00 la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascuno dei ricorrenti nella qualità di legali rappresentanti della società e a carico CP_1
di quest'ultima quale obbligata in solido, ex art. 6 L. 689/81, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n.
151/2015;
- ridetermina in € 1.667,67 la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascuno dei ricorrenti nella qualità di trasgressori ed alla quale obbligata in solido CP_1 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 910 della legge 205/2017;
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Agrigento, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò