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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2728/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 72002202300016700000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1001 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4453/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 29.3.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro il
Comune di Misterbianco, avverso le due intimazioni di pagamento indicate in epigrafe, notificate in data
2.1.2024, aventi rispettivamente ad oggetto IMU 2015 (importo complessivo 3,214,86 ) e IMU 2010, 2011,
2012 e 2013 ( importo complessivo euro 9.334,24).
Eccepiva la nullità degli atti impugnati perché non preceduti dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento e , quale ulteriore conseguenza, la nullità degli atti stessi perché riferiti a pretese per le quali si era già verificata la decadenza dal potere impositivo. Eccepiva altresì il difetto di motivazione degli atti impugnati .
Costituitosi in giudizio, il Comune di Misterbianco eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, posto che, come da documentazione che produceva , al ricorrente erano stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento.
Agli atti introduttivi delle parti non seguivano memorie illustrative.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune di Misterbianco ha prodotto agli atti la documentazione che prova l'avvenuta preventiva notifica al ricorrente tanto dell'avviso di accertamento relativo ad IMU 2015 – oggetto della prima intimazione impugnata- quanto degli avvisi di accertamento relativi alle altre annualità IMU , oggetto della seconda intimazione impugnata.
Il ricorrente nessuna contestazione o rilievo ha mosso alla detta documentazione , né in qualche modo ha preso posizione sulla comparsa di costituzione del Comune .
Ne deriva il rigetto del ricorso, rilevando la Corte che anche la deduzione di omessa motivazione degli atti impugnati non ha pregio, considerato che gli avvisi di accertamento, in essi indicati e come emerso in giudizio notificati al ricorrente, ben spiegano le ragioni delle pretese impositive della P.A.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€900,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
Nominativo_1
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2728/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 72002202300016700000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1001 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4453/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 29.3.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro il
Comune di Misterbianco, avverso le due intimazioni di pagamento indicate in epigrafe, notificate in data
2.1.2024, aventi rispettivamente ad oggetto IMU 2015 (importo complessivo 3,214,86 ) e IMU 2010, 2011,
2012 e 2013 ( importo complessivo euro 9.334,24).
Eccepiva la nullità degli atti impugnati perché non preceduti dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento e , quale ulteriore conseguenza, la nullità degli atti stessi perché riferiti a pretese per le quali si era già verificata la decadenza dal potere impositivo. Eccepiva altresì il difetto di motivazione degli atti impugnati .
Costituitosi in giudizio, il Comune di Misterbianco eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, posto che, come da documentazione che produceva , al ricorrente erano stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento.
Agli atti introduttivi delle parti non seguivano memorie illustrative.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune di Misterbianco ha prodotto agli atti la documentazione che prova l'avvenuta preventiva notifica al ricorrente tanto dell'avviso di accertamento relativo ad IMU 2015 – oggetto della prima intimazione impugnata- quanto degli avvisi di accertamento relativi alle altre annualità IMU , oggetto della seconda intimazione impugnata.
Il ricorrente nessuna contestazione o rilievo ha mosso alla detta documentazione , né in qualche modo ha preso posizione sulla comparsa di costituzione del Comune .
Ne deriva il rigetto del ricorso, rilevando la Corte che anche la deduzione di omessa motivazione degli atti impugnati non ha pregio, considerato che gli avvisi di accertamento, in essi indicati e come emerso in giudizio notificati al ricorrente, ben spiegano le ragioni delle pretese impositive della P.A.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€900,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
Nominativo_1