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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15033 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IU Di AL Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. RE ND Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 62353/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Benevento, via G. Calandriello n.1, presso lo studio dell'avv. Lucio
US, che li rappresentata e difende in virtù della procura allegata telematicamente;
ATTORI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Brescia (Foro
Pistoia), nonché elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec indicato, in virtù di procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 29 maggio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3
(di seguito Controparte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare invalide, nulle, annullabili e improduttive di effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni escusse e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2020 emesso dal Tribunale di Pistoia del 29.6.2020.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Gli attori hanno agito in riassunzione a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia del
3.6.2021 con cui ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Roma Sezione
Specializzata delle Imprese, con riferimento alla domanda relativa all'accertamento e dichiarazione di nullità delle fideiussioni de quo rilasciate da , e , Parte_2 Pt_1 Parte_3 disponendo, conseguentemente, la separazione delle domande proposte dalla parte opponente limitatamente alle predette domande, revocando in parte qua il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, quindi, rileva sin d'ora che le eccezioni di decadenza ed estinzione della garanzia ex art.1957 e 1956 c.c., ribadite in sede di riassunzione, nonché la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo sono inammissibili in quanto non oggetto del presente procedimento.
Nel merito della domanda di nullità avanzata dalle parti attrici in riassunzione, va osservato che le fideiussioni in argomento sono le fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori nell'agosto 2015 in relazione alle obbligazioni di cui al contratto di mutuo stipulato dalla GR HE PR
s.r.l. in data 11 agosto 2015.
Detta domanda di nullità delle fideiussioni in discussione per la violazione della normativa antitrust si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in parola avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n.
287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio. Ciò detto, va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della Banca d'Italia.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca
d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica. Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della Banca
D'Italia in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia emerge che “in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla Banca D'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le fideiussioni specifiche in argomento non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione omnibus o specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche, ovvero un accordo delle stesse, al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche vanno rigettate le domande attoree al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni, dichiarando inammissibili le residue domande ed eccezioni in quanto non oggetto del presente procedimento.
Condanna , e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifusione, in favore della , delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano complessivamente in €11.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 25.10.2025 Il Presidente
IU Di AL
Il Giudice est.
RE ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IU Di AL Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. RE ND Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 62353/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Benevento, via G. Calandriello n.1, presso lo studio dell'avv. Lucio
US, che li rappresentata e difende in virtù della procura allegata telematicamente;
ATTORI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Brescia (Foro
Pistoia), nonché elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec indicato, in virtù di procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 29 maggio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3
(di seguito Controparte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare invalide, nulle, annullabili e improduttive di effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni escusse e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2020 emesso dal Tribunale di Pistoia del 29.6.2020.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Gli attori hanno agito in riassunzione a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia del
3.6.2021 con cui ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Roma Sezione
Specializzata delle Imprese, con riferimento alla domanda relativa all'accertamento e dichiarazione di nullità delle fideiussioni de quo rilasciate da , e , Parte_2 Pt_1 Parte_3 disponendo, conseguentemente, la separazione delle domande proposte dalla parte opponente limitatamente alle predette domande, revocando in parte qua il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, quindi, rileva sin d'ora che le eccezioni di decadenza ed estinzione della garanzia ex art.1957 e 1956 c.c., ribadite in sede di riassunzione, nonché la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo sono inammissibili in quanto non oggetto del presente procedimento.
Nel merito della domanda di nullità avanzata dalle parti attrici in riassunzione, va osservato che le fideiussioni in argomento sono le fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori nell'agosto 2015 in relazione alle obbligazioni di cui al contratto di mutuo stipulato dalla GR HE PR
s.r.l. in data 11 agosto 2015.
Detta domanda di nullità delle fideiussioni in discussione per la violazione della normativa antitrust si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in parola avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n.
287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio. Ciò detto, va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della Banca d'Italia.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca
d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica. Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della Banca
D'Italia in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia emerge che “in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla Banca D'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le fideiussioni specifiche in argomento non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione omnibus o specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche, ovvero un accordo delle stesse, al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche vanno rigettate le domande attoree al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni, dichiarando inammissibili le residue domande ed eccezioni in quanto non oggetto del presente procedimento.
Condanna , e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifusione, in favore della , delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano complessivamente in €11.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 25.10.2025 Il Presidente
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Il Giudice est.
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