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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RO LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 03/06/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del Consigliere MA BO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata in data 29/12/2025 dall’avv. Tiziano Saporito, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 24/04/2023 del Tribunale di Crotone che, all’esito di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/01/2026 2 giudizio dibattimentale, aveva dichiarato RO LV responsabile del delitto di ricettazione con irrogazione della pena di anni due di reclusione ed euro 516.00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche stimate equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) del codice di rito, nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione delle censure dedotte nell’atto di appello in punto di giudizio di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 648, 712 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., il travisamento della prova per omissione valutativa di prove documentali decisive introdotte dalla difesa ai fini della esclusione del dolo del reato di ricettazione e, comunque, della invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, nonché la manifesta illogicità della motivazione. Il compendio documentale difensivo delinea una chiara e tracciata transazione commerciale relativa alla vettura oggetto della contestata ricettazione che è intervenuta tra l’imputato ed una ditta individuale regolarmente iscritta nel registro delle imprese ed esercente il commercio di auto nuove la quale aveva fornito all’odierno ricorrente anche la fattura di acquisto del mezzo dal rivenditore tedesco CA NT e la relativa delega al ritiro dello stesso. Tale carteggio esclude la consapevolezza in capo all’odierno ricorrente della provenienza delittuosa della vettura potendosi, al più, configurare l’incauto acquisto in forma colposa;
il prezzo corrisposto dall’imputato (euro 12.500,00 a fronte di un valore stimato di euro 18.000,00) non è, di per sé, indice inequivocabile di dolo, considerato il lecito contesto di acquisto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 648, comma secondo (rectius comma quarto) cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto che era concedibile d’ufficio. La Corte di appello ha escluso la diminuente de qua ricorrendo ad una affermazione che si risolve in una mera clausola di stile, senza indicare quali sarebbero gli indici di gravità della condotta e senza valutare il pregiudizio concreto subito dalla persona offesa ed il lucro effettivamente conseguito dall’imputato. 3 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU in punto di dichiarata inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva formulata con motivi nuovi. Tale statuizione si fonda su una interpretazione errata e restrittiva della norma processuale interna e si pone in contrasto con i principi del giusto processo sanciti dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Osserva la difesa ricorrente che con il terzo motivo dell’appello principale era stata censurata la dosimetria della pena nel cui alveo va ricompreso anche il profilo della recidiva che incide sulla cornice edittale sanzionatoria e sul giudizio di bilanciamento. L’invocata disapplicazione della stessa non era pertanto un motivo “nuovo”, bensì uno sviluppo argomentativo della censura originaria afferente la quantificazione della pena. 2.4. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva;
in subordine, è prospettata questione di costituzionalità dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, comma 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. 2.5. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego di applicazione di pena sostitutiva. La Corte di appello ha immotivatamente svalutato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza emesso in data 5 febbraio 2024 con la quale è stata concessa all’imputato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione ad un cumulo di pene da espiare e nella quale si dà atto del “positivo percorso trattamentale” svolto e della “positiva sperimentazione all’esterno”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi attinenti al giudizio di responsabilità, non possono trovare accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la Corte di appello ha valutato le produzioni documentali difensive – tutte elencate nel loro preciso contenuto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata – ritenendo che esse non 4 fossero idonee ad escludere il dolo del reato di ricettazione, ma, al contrario, fornissero elementi significativi in ordine alla consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa dell’auto a bordo della quale egli era stato trovato nel corso di un controllo stradale. L’apparato argomentativo sviluppato in punto di giudizio di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, non è meramente apparente, bensì compiuto e privo di manifeste illogicità. Ed invero, il Collegio di merito ha posto in luce che, all’atto dell’accertamento operata dalla Polizia Stradale, l’imputato era sprovvisto del libretto di circolazione dell’auto, mai successivamente consegnato;
tale documento non era stato allegato nemmeno alle produzioni difensive tra le quali risultava un “ contratto di acquisto & fattura 20131/07” che conteneva la marca ed il modello del veicolo ( Ford Kuga 2.0 TDI) ed il numero di telaio (corrispondente a quello rilevato all’atto del controllo), la dicitura “ libretto di circolazione N.” (quindi priva di qualsivoglia indicazione numerica idoneo ad identificarlo e logicamente significativa del fatto che la vettura ne era sprovvista) e l’ulteriore annotazione “ N.B. I dati indicati sopra si basano sul contenuto del libretto di circolazione o sulle indicazioni del precedente proprietario e non costituiscono alcuna garanzia di qualità e/o natura per il venditore”. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha tratto il convincimento, non manifestamente illogico e compiutamente espresso in sentenza, che la vettura (compendio di delitto) era priva di libretto di circolazione che costituisce il documento di identità di un veicolo e tale circostanza valeva a dimostrare la consapevolezza in capo all’imputato, quantomeno a titolo di dolo eventuale, della provenienza delittuosa del mezzo, acquistato attraverso un canale di vendita non lecito. Da ciò il collegio di merito ha fatto consequenzialmente discendere l’esclusione dei presupposti per l’invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. e tale assunto è del tutto corretto in quanto il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nella specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre, nel secondo caso, si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324, successivamente Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179). 5 2. Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto non è proponibile in questa sede in quanto profilo non precedentemente dedotto con l’atto di appello. La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte con i motivi di appello, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Né l’invocata attenuante era concedibile d’ufficio, come vorrebbe la difesa ricorrente. Sul punto valga richiamare i dettami contenuti nella pronuncia a Sezioni Unite n. 22533 del 25.10.2018- dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 che – seppure relativa al tema della non deducibilità con ricorso per cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudizio di appello, ove non richiesta al giudizio di merito - ha affermato taluni principi, espressamente estesi anche al caso specifico della mancata applicazione di circostanze attenuanti, nel cui novero rientra anche la diminuente prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen. In motivazione, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, attraverso una richiesta specifica che indichi gli elementi sulla base dei quali l'attenuante sia rivendicata e rispetto ai quali il giudice d'appello debba misurarsi, nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, mediante la redazione di una puntuale motivazione. Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'articolo 597, comma 5, del codice di procedura penale, di applicare, anche d'ufficio, una o più circostanze attenuanti è eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal comma 1 della medesima norma, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, in assenza – proprio come nel caso di specie - di una specifica richiesta o sollecitazione formulata nel corso del giudizio di secondo grado, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. L’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato 6 esercizio di un potere esercitabile di ufficio, anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. In ogni caso, la Corte di appello (pag. 8 della sentenza impugnata) ha comunque valutato la concedibilità dell’attenuante in questione e l’ha espressamente esclusa (ancorché non dedotta in appello e neppure sollecitata nel corso del giudizio di secondo grado), evidenziando, da un lato, il disvalore del fatto (connotato dall’avere predisposto documentazione volta a dare parvenza di liceità alla ricezione dell’auto ricettata) e, dall’altro, i plurimi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio, così conformandosi all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato (Sez. 2, n. 3188 dell’8 gennaio 2009, Galli, Rv. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, Rv. 249226). 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la dichiarata inammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva formulata con motivi nuovi di gravame. Il terzo motivo dedotto nell’atto di appello principale (pag. 6 e 7) riguardava esclusivamente la dosimetria della pena. E' allora di tutto evidenza come il motivo nuovo, avente ad oggetto la disapplicazione della ritenuta recidiva, non era affatto contemplato nell'atto di appello, come correttamente affermato dal collegio di merito, e non poteva considerarsi uno sviluppo del gravame originario. Posto che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., va escluso che la censura relativa alla quantificazione della pena involgesse implicitamente anche la censura in punto di mancata disapplicazione della recidiva trattandosi di profili tra loro autonomi, regolati da una disciplina normativa separata e distinta, non essendovi alcuna connessione tra la determinazione della misura della sanzione e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante che sono elementi accessori del fatto di reato;
la ripercussione indotta sulla pena dalle circostanze non costituisce connessione in senso tecnico, bensì un mero effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, dep. 1984, Costantino, Rv. 163043). 7 4. E’ manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva. Anche tale censura è stata proposta in sede di motivi nuovi e non dedotta nell'atto di appello principale, sicchè essa non costituisce uno sviluppo del gravame originario per le argomentazioni già svolte nel paragrafo precedente e, conseguentemente non può essere scrutinata in questa sede. In ogni caso, come correttamente affermato dalla Corte di appello, l’invocato giudizio di bilanciamento è precluso dal disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod.pen. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. non è rilevante in ragione della mancata devoluzione in appello del tema in questione, in ogni caso essa è già stata recentemente esaminata da questa Corte che, con argomentazioni che qui si ribadiscono, ne ha affermato la manifesta infondatezza trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati ( Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747; Sez. 2 n. 44833 del 10/10/2023, Paladino non mass.; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio, non mass.; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 5. Non è meritevole di accoglimento il sesto motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione di pena sostitutiva. La Corte di appello ha motivato, in chiave prognostica, le ragioni per le quali la pena sostitutiva era ritenuta inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Con argomentazione non manifestamente illogica e pur dando atto del provvedimento di ammissione a misura alternativa alla detenzione prodotto dalla difesa, la sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi conducenti ad una prognosi negativa e, segnatamente, i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio (tra cui la ricettazione), i profili di gravità del fatto illecito in esame 8 che era stato realizzato anche avvalendosi di documentazione volta ad ammantare di liceità la ricezione dell’auto di provenienza delittuosa e, di valenza dirimente, la commissione di altro reato in epoca successiva a quello sottoposto a giudizio per la quale era stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo l’ammissione al beneficio penitenziario e, dunque, non considerata dal Tribunale di Sorveglianza. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA BO GN DO
preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del Consigliere MA BO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata in data 29/12/2025 dall’avv. Tiziano Saporito, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 24/04/2023 del Tribunale di Crotone che, all’esito di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/01/2026 2 giudizio dibattimentale, aveva dichiarato RO LV responsabile del delitto di ricettazione con irrogazione della pena di anni due di reclusione ed euro 516.00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche stimate equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) del codice di rito, nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione delle censure dedotte nell’atto di appello in punto di giudizio di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 648, 712 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., il travisamento della prova per omissione valutativa di prove documentali decisive introdotte dalla difesa ai fini della esclusione del dolo del reato di ricettazione e, comunque, della invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, nonché la manifesta illogicità della motivazione. Il compendio documentale difensivo delinea una chiara e tracciata transazione commerciale relativa alla vettura oggetto della contestata ricettazione che è intervenuta tra l’imputato ed una ditta individuale regolarmente iscritta nel registro delle imprese ed esercente il commercio di auto nuove la quale aveva fornito all’odierno ricorrente anche la fattura di acquisto del mezzo dal rivenditore tedesco CA NT e la relativa delega al ritiro dello stesso. Tale carteggio esclude la consapevolezza in capo all’odierno ricorrente della provenienza delittuosa della vettura potendosi, al più, configurare l’incauto acquisto in forma colposa;
il prezzo corrisposto dall’imputato (euro 12.500,00 a fronte di un valore stimato di euro 18.000,00) non è, di per sé, indice inequivocabile di dolo, considerato il lecito contesto di acquisto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 648, comma secondo (rectius comma quarto) cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto che era concedibile d’ufficio. La Corte di appello ha escluso la diminuente de qua ricorrendo ad una affermazione che si risolve in una mera clausola di stile, senza indicare quali sarebbero gli indici di gravità della condotta e senza valutare il pregiudizio concreto subito dalla persona offesa ed il lucro effettivamente conseguito dall’imputato. 3 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento agli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU in punto di dichiarata inammissibilità della richiesta di disapplicazione della recidiva formulata con motivi nuovi. Tale statuizione si fonda su una interpretazione errata e restrittiva della norma processuale interna e si pone in contrasto con i principi del giusto processo sanciti dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Osserva la difesa ricorrente che con il terzo motivo dell’appello principale era stata censurata la dosimetria della pena nel cui alveo va ricompreso anche il profilo della recidiva che incide sulla cornice edittale sanzionatoria e sul giudizio di bilanciamento. L’invocata disapplicazione della stessa non era pertanto un motivo “nuovo”, bensì uno sviluppo argomentativo della censura originaria afferente la quantificazione della pena. 2.4. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva;
in subordine, è prospettata questione di costituzionalità dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, comma 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. 2.5. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego di applicazione di pena sostitutiva. La Corte di appello ha immotivatamente svalutato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza emesso in data 5 febbraio 2024 con la quale è stata concessa all’imputato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione ad un cumulo di pene da espiare e nella quale si dà atto del “positivo percorso trattamentale” svolto e della “positiva sperimentazione all’esterno”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi attinenti al giudizio di responsabilità, non possono trovare accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la Corte di appello ha valutato le produzioni documentali difensive – tutte elencate nel loro preciso contenuto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata – ritenendo che esse non 4 fossero idonee ad escludere il dolo del reato di ricettazione, ma, al contrario, fornissero elementi significativi in ordine alla consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa dell’auto a bordo della quale egli era stato trovato nel corso di un controllo stradale. L’apparato argomentativo sviluppato in punto di giudizio di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, non è meramente apparente, bensì compiuto e privo di manifeste illogicità. Ed invero, il Collegio di merito ha posto in luce che, all’atto dell’accertamento operata dalla Polizia Stradale, l’imputato era sprovvisto del libretto di circolazione dell’auto, mai successivamente consegnato;
tale documento non era stato allegato nemmeno alle produzioni difensive tra le quali risultava un “ contratto di acquisto & fattura 20131/07” che conteneva la marca ed il modello del veicolo ( Ford Kuga 2.0 TDI) ed il numero di telaio (corrispondente a quello rilevato all’atto del controllo), la dicitura “ libretto di circolazione N.” (quindi priva di qualsivoglia indicazione numerica idoneo ad identificarlo e logicamente significativa del fatto che la vettura ne era sprovvista) e l’ulteriore annotazione “ N.B. I dati indicati sopra si basano sul contenuto del libretto di circolazione o sulle indicazioni del precedente proprietario e non costituiscono alcuna garanzia di qualità e/o natura per il venditore”. Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha tratto il convincimento, non manifestamente illogico e compiutamente espresso in sentenza, che la vettura (compendio di delitto) era priva di libretto di circolazione che costituisce il documento di identità di un veicolo e tale circostanza valeva a dimostrare la consapevolezza in capo all’imputato, quantomeno a titolo di dolo eventuale, della provenienza delittuosa del mezzo, acquistato attraverso un canale di vendita non lecito. Da ciò il collegio di merito ha fatto consequenzialmente discendere l’esclusione dei presupposti per l’invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. e tale assunto è del tutto corretto in quanto il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nella specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre, nel secondo caso, si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324, successivamente Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179). 5 2. Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto non è proponibile in questa sede in quanto profilo non precedentemente dedotto con l’atto di appello. La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte con i motivi di appello, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Né l’invocata attenuante era concedibile d’ufficio, come vorrebbe la difesa ricorrente. Sul punto valga richiamare i dettami contenuti nella pronuncia a Sezioni Unite n. 22533 del 25.10.2018- dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 che – seppure relativa al tema della non deducibilità con ricorso per cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudizio di appello, ove non richiesta al giudizio di merito - ha affermato taluni principi, espressamente estesi anche al caso specifico della mancata applicazione di circostanze attenuanti, nel cui novero rientra anche la diminuente prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen. In motivazione, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, attraverso una richiesta specifica che indichi gli elementi sulla base dei quali l'attenuante sia rivendicata e rispetto ai quali il giudice d'appello debba misurarsi, nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, mediante la redazione di una puntuale motivazione. Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'articolo 597, comma 5, del codice di procedura penale, di applicare, anche d'ufficio, una o più circostanze attenuanti è eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal comma 1 della medesima norma, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, in assenza – proprio come nel caso di specie - di una specifica richiesta o sollecitazione formulata nel corso del giudizio di secondo grado, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. L’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato 6 esercizio di un potere esercitabile di ufficio, anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. In ogni caso, la Corte di appello (pag. 8 della sentenza impugnata) ha comunque valutato la concedibilità dell’attenuante in questione e l’ha espressamente esclusa (ancorché non dedotta in appello e neppure sollecitata nel corso del giudizio di secondo grado), evidenziando, da un lato, il disvalore del fatto (connotato dall’avere predisposto documentazione volta a dare parvenza di liceità alla ricezione dell’auto ricettata) e, dall’altro, i plurimi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio, così conformandosi all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato (Sez. 2, n. 3188 dell’8 gennaio 2009, Galli, Rv. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, Rv. 249226). 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la dichiarata inammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva formulata con motivi nuovi di gravame. Il terzo motivo dedotto nell’atto di appello principale (pag. 6 e 7) riguardava esclusivamente la dosimetria della pena. E' allora di tutto evidenza come il motivo nuovo, avente ad oggetto la disapplicazione della ritenuta recidiva, non era affatto contemplato nell'atto di appello, come correttamente affermato dal collegio di merito, e non poteva considerarsi uno sviluppo del gravame originario. Posto che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., va escluso che la censura relativa alla quantificazione della pena involgesse implicitamente anche la censura in punto di mancata disapplicazione della recidiva trattandosi di profili tra loro autonomi, regolati da una disciplina normativa separata e distinta, non essendovi alcuna connessione tra la determinazione della misura della sanzione e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante che sono elementi accessori del fatto di reato;
la ripercussione indotta sulla pena dalle circostanze non costituisce connessione in senso tecnico, bensì un mero effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, dep. 1984, Costantino, Rv. 163043). 7 4. E’ manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen. nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva. Anche tale censura è stata proposta in sede di motivi nuovi e non dedotta nell'atto di appello principale, sicchè essa non costituisce uno sviluppo del gravame originario per le argomentazioni già svolte nel paragrafo precedente e, conseguentemente non può essere scrutinata in questa sede. In ogni caso, come correttamente affermato dalla Corte di appello, l’invocato giudizio di bilanciamento è precluso dal disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod.pen. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. non è rilevante in ragione della mancata devoluzione in appello del tema in questione, in ogni caso essa è già stata recentemente esaminata da questa Corte che, con argomentazioni che qui si ribadiscono, ne ha affermato la manifesta infondatezza trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati ( Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747; Sez. 2 n. 44833 del 10/10/2023, Paladino non mass.; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio, non mass.; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 5. Non è meritevole di accoglimento il sesto motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione di pena sostitutiva. La Corte di appello ha motivato, in chiave prognostica, le ragioni per le quali la pena sostitutiva era ritenuta inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Con argomentazione non manifestamente illogica e pur dando atto del provvedimento di ammissione a misura alternativa alla detenzione prodotto dalla difesa, la sentenza impugnata ha indicato plurimi elementi conducenti ad una prognosi negativa e, segnatamente, i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio (tra cui la ricettazione), i profili di gravità del fatto illecito in esame 8 che era stato realizzato anche avvalendosi di documentazione volta ad ammantare di liceità la ricezione dell’auto di provenienza delittuosa e, di valenza dirimente, la commissione di altro reato in epoca successiva a quello sottoposto a giudizio per la quale era stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo l’ammissione al beneficio penitenziario e, dunque, non considerata dal Tribunale di Sorveglianza. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA BO GN DO