Art. 33.
(Trattamento della spia).
La spia, ancorche' colta in flagranza, e' punita, a norma della legge penale, previo regolare giudizio.
La spia, catturata, dopo aver raggiunto le proprie forze armate, e' considerata prigioniero di guerra.
(Trattamento della spia).
La spia, ancorche' colta in flagranza, e' punita, a norma della legge penale, previo regolare giudizio.
La spia, catturata, dopo aver raggiunto le proprie forze armate, e' considerata prigioniero di guerra.