Art. 15. Accertamento dell'esecuzione dei lavori
L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 3 e 13 e' delegato al Registro italiano navale.
L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 3 e 13 e' delegato al Registro italiano navale.