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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6553 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MIANO ANGELO e ON EA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. BOMENUTO MARIA GRAZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 24.2.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8183/24, notificatogli il 14.2.2025, portante la somma di € 77.968,44 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla in relazione alle annualità contributive dal CP_1
2009 al 2021, eccependo la prescrizione del credito contributivo relativo al periodo
2009/2013. Ha pertanto chiesto la revoca dell'ingiunzione e la rideterminazione della somma dovuta al netto dei crediti previdenziali prescritti.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Cassa ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione, deducendo che il non aveva mai ottemperato all'obbligo di Pt_1
comunicazione annuale alla Cassa dei propri redditi professionali, in violazione dell'art. 17 comma 1 L. 773/1982, sicchè il termine di prescrizione non aveva mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 19 L. cit. L'ente ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Ai sensi dell'art. 19 comma 2 L. 773/1982 (che disciplina la
[...]
): Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai Parte_2
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1
parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
La S.C. ha evidenziato che in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge
(così Cass. 4981/2014).
Nel caso di specie il non ha offerto alcuna prova di aver ritualmente Pt_1 adempiuto all'obbligo di trasmissione annuale alla Cassa della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 L. cit., sicchè il termine di prescrizione non ha mai iniziato a decorrere.
L'opposizione non può pertanto essere accolta.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di natura previdenziale (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8183/24; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1
convenuta, liquidate in € 4.200,00 oltre rimborso spese generali al l5%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6553 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MIANO ANGELO e ON EA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. BOMENUTO MARIA GRAZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 24.2.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8183/24, notificatogli il 14.2.2025, portante la somma di € 77.968,44 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla in relazione alle annualità contributive dal CP_1
2009 al 2021, eccependo la prescrizione del credito contributivo relativo al periodo
2009/2013. Ha pertanto chiesto la revoca dell'ingiunzione e la rideterminazione della somma dovuta al netto dei crediti previdenziali prescritti.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Cassa ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione, deducendo che il non aveva mai ottemperato all'obbligo di Pt_1
comunicazione annuale alla Cassa dei propri redditi professionali, in violazione dell'art. 17 comma 1 L. 773/1982, sicchè il termine di prescrizione non aveva mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 19 L. cit. L'ente ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Ai sensi dell'art. 19 comma 2 L. 773/1982 (che disciplina la
[...]
): Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai Parte_2
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1
parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
La S.C. ha evidenziato che in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge
(così Cass. 4981/2014).
Nel caso di specie il non ha offerto alcuna prova di aver ritualmente Pt_1 adempiuto all'obbligo di trasmissione annuale alla Cassa della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 L. cit., sicchè il termine di prescrizione non ha mai iniziato a decorrere.
L'opposizione non può pertanto essere accolta.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di natura previdenziale (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8183/24; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1
convenuta, liquidate in € 4.200,00 oltre rimborso spese generali al l5%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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