Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 20/04/2026, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02511/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cutigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30.12.2025, avente ad oggetto “ Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale ”;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando l’attribuzione del punteggio assegnatole (pari a 56/100), con sottrazione – secondo la sua prospettazione – di 6 punti per il possesso del titolo dell’abilitazione all’insegnamento, all’esito della “ procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, c. 1 bis, penultimo periodo, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1 ”, motivata in ragione del fatto che “ in domanda e CV non risultano master di 2° livello/altra laurea/corso di specializzazione/dottorato di ricerca/abilitazione professionale ”.
Letti i motivi di gravame dedotti, in punto di diritto, dalla parte ricorrente: “ Circa l'abilitazione professionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio nel processo valutativo. Violazione dei principi di autovincolo del bando, di parità di trattamento ed affidamento dei concorrenti. Illegittimità. Infondatezza.”.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotto che l’art. 8 del bando relativo alla procedura de qua richiamava l’“ abilitazione professionale ” e che in tale categoria rientrerebbe anche l’abilitazione all’insegnamento, la quale pertanto – a mente del ricorrente – doveva essere considerata ai fini della valutazione dei titoli.
“Circa l'abilitazione professionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio nel processo valutativo. Violazione dei principi di autovincolo del bando, di parità di trattamento ed affidamento dei concorrenti. Illegittimità ed infondatezza sotto diverso profilo”.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che l’eventuale tesi della non attribuzione di 6/100 punti per mancata idoneità dell’abilitazione professionale sarebbe da escludere, in quanto asseritamente non contenuta in nessun provvedimento, contraria alla lex specialis , lesiva dei principi di autovincolo del bando e di parità di trattamento ed affidamento dei concorrent.
Letta altresì la memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione resistente e le deduzioni avanzate nell’ambito del giudizio dal controinteressato con la propria memoria.
Dato avviso alle parti, all’udienza del 25 marzo 2026, di definizione della controversia mediante sentenza semplificata, anche al fine di non frapporre ostacoli alla celere assunzione dei candidati utilmente collocati nella progressione.
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”.
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso, in primo luogo, che il bando in esame prevedeva quale titolo positivamente valutabile l’abilitazione professionale, mentre le abilitazioni all’insegnamento dichiarate dalla parte ricorrente non possono essere qualificate come tali, tenuto conto che effettivamente “ le abilitazioni all'insegnamento non costituiscono abilitazioni professionali, in quanto non permettono l'iscrizione a un albo professionale né il diritto a esercitare una professione formalmente regolamentata ”; in secondo luogo, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 1290 del 2024, “le valutazioni della commissione giudicatrice di un concorso a pubblici impieghi sono espressione di un’ampia discrezionalità censurabile solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza” , con la conseguenza che nella fattispecie l’operato amministrativo risulta immune dai vizi denunciati sia nel merito, sia quanto al modus agendi .
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | IC OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.