Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2025, proposto da
NZ CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sammarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ufficio Scolastico Provinciale ambito Territoriale di Taranto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, n. 660/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 12 marzo 2025, con la quale, il Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso della docente NZ CE e ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, n. 660/2025;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AR CO e uditi per le parti i difensori Avv. Anna Mariano, in sostituzione dell'Avv. D. Sammarco per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 660/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, iscritto al n. 7169/2023, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso della docente NZ CE e ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, così provvedendo: “ - dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dedotti in ricorso; - Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla carta elettronica, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere la parte ricorrente - al momento della presente pronuncia – fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto Ministero a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre accessori ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 8 ottobre 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’MM intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza n.660/2025 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la ricorrente che, nonostante la prefata sentenza n. 660/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 12 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 13 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'MM intimata.
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del Tribunale di Taranto – Cancelleria Civile, Sezione Lavoro, del 26 agosto 2025.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 12 marzo 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BB MM (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla BB MM del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’MM intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 660/2025, pubblicata il 6 marzo 2025, del Tribunale del Lavoro di Taranto, in favore della ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’MM debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Domenico Sammarco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
AR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CO | ZI Moro |
IL SEGRETARIO