Decreto presidenziale 8 gennaio 2021
Sentenza 5 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9944 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09944/2025REG.PROV.COLL.
N. 08068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8068 del 2024, proposto da EL EL TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, viale Liegi, n. 35/b;
contro
AU AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Rossi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
il comune dell’Aquila, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2581 del 18 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di AU AL e del comune dell’Aquila;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere CE RI e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Roberto Colagrande per il ricorrente, dall’avvocato Mario Antonio Rossi per il controinteressato e dall’avvocato Domenico de Nardis per l’amministrazione comunale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ex art. 395, numeri 3), 4) e 5), c.p.c., dal signor EL EL TO avverso la sentenza della sesta sezione di questo Consiglio n. 2581 del 18 marzo 2024, che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo n. 100 dell’11 marzo 2021, ha respinto il suo ricorso di primo grado diretto all’annullamento dell’ordinanza del comune dell’Aquila n. 45 (prot. n. 125016) del 25 novembre 2019 di demolizione di un ampliamento effettuato su un manufatto di proprietà.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) AU AL, comproprietario di un immobile commerciale sito in località Sassa scalo, frazione del comune dell’Aquila, confinante con un edificio residenziale di proprietà di EL EL TO e di altro soggetto, sito sulla particella 279 del foglio 1 del catasto aquilano, con nota del 10 aprile 2015 segnalò all’amministrazione comunale che, in epoca immediatamente precedente al terremoto del 6 aprile 2009, sull’area retrostante tale edificio sarebbe stato realizzato un ampliamento non assistito da un valido provvedimento autorizzativo e chiese di procedere alle verifiche del caso e, nell’ipotesi di confermato abuso, di assumere i conseguenziali provvedimenti repressivi;
b) con provvedimento prot. n. 0071465 del 12 luglio 2016 il comune dell’Aquila dispose l’annullamento dell’efficacia delle denunce di inizio attività n. 395 del 25 marzo 2011 e n. 29916 dell’11 maggio 2012;
c) con nota del 20 giugno 2016 AU AL chiese all’amministrazione di effettuare gli adempimenti successivi;
d) stante l’assenza di riscontro, AU AL propose il ricorso di primo grado n. 403 del 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto sulle suddette istanze;
e) il comune dell’Aquila si costituì in resistenza in detto giudizio, mentre i proprietari del fabbricato non si costituirono;
f) nelle more EL EL TO propose dinanzi al medesimo T.a.r. il ricorso n. 449 del 2016 per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0071465 del 12 luglio 2016;
g) in tale giudizio l’amministrazione comunale si costituì in resistenza e AU AL esperì intervento ad opponendum ;
h) con la sentenza n. 5 del 12 gennaio 2018 il T.a.r. per l’Abruzzo accolse il ricorso n. 449/2016 e annullò il provvedimento comunale del 12 luglio 2016 per violazione degli articoli 21- nonies , sull’annullamento in autotutela, e 7 e seguenti, in tema di partecipazione procedimentale, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
i) con la sentenza n. 474 del 7 dicembre 2018 il medesimo T.a.r. respinse il ricorso n. 403/2016, reputando che l’amministrazione non fosse rimasta inerte;
l) contro tale pronuncia AU AL propose l’appello n. 2275 del 2019;
m) il comune dell’Aquila e il signor EL TO si costituirono in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame;
n) con sentenza n. 3386 del 23 maggio 2019 la sesta sezione del Consiglio di Stato, considerato che, il provvedimento di annullamento della seconda denuncia di inizio attività, peraltro annullato in sede giurisdizionale, non aveva costituito una risposta alle istanze di AU AL, accolse il gravame e, per l’effetto, accolse il ricorso di primo grado, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni alla valutazione del manufatto e agli eventuali provvedimenti repressivi;
o) il comune dell’Aquila ottemperò a tale sentenza, adottando l’ordinanza n. 45 (prot. 125016) del 25 novembre 2019 di demolizione del manufatto in questione, cosicché, con sentenza n. 1536 del 2 marzo 2020, la sesta sezione del Consiglio di Stato dichiarò improcedibile la domanda di esecuzione della sentenza n. 3386/2019.
3. L’ordinanza di demolizione n. 45/2019 è stata impugnata dal EL TO con il ricorso n. 58 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo e affidato ad un unico composito motivo di « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 19, 20 e 21-nonies l. n. 241/90, degli artt. 22, 23 e 36 d.p.r. n. 380/2001, anche in relazione alla l. n. 47/1985. Eccesso di potere: erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; sviamento; ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. ».
4. Il comune dell’Aquila e il controinteressato AU AL si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo ambedue al ricorso.
5. Con la sentenza n. 100 dell’11 marzo 2021, il T.a.r. per l’Abruzzo ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza comunale, e ha compensato tra le parti le spese processuali.
6. Contro tale pronuncia il controinteressato AU AL ha proposto appello (ricorso n. 6578 del 2021) avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi, compendiati in « Violazione del giudicato » e in « Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 64 CPA. Violazione dell’art. 9 bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76. Errata valutazione del materiale probatorio ».
7. Il signor EL TO si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Il comune dell’Aquila si è costituito, chiedendo l’accoglimento del gravame.
9. Con la sentenza n. 2581 del 18 marzo 2024, il Consiglio di Stato, sesta sezione, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., ha respinto il ricorso di primo grado e ha compensato tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 ottobre 2024 e in data 29 ottobre 2024 – l’interessato ha proposto revocazione, articolando due motivi, e ha formulato, altresì, istanza cautelare.
11. L’intimato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda cautelare ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione.
12. All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2024, con ordinanza n. 4377 del 20 novembre 2024, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore del controinteressato, delle spese processuali della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge.
13. In data 19 novembre 2024, dopo il trattenimento in decisione dell’istanza cautelare, si è costituito in giudizio il comune dell’Aquila, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione.
14. In vista dell’udienza di discussione tutte le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.
15. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
16. In limine litis , deve essere dichiarata la tardività – e, pertanto, la non utilizzabilità – della memoria difensiva e della memoria di replica del signor AL, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, c.p.a e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2586), siccome depositate rispettivamente il 29 settembre 2025 alle ore 14,05 e il 7 ottobre 2025 alle ore 18,54, ovverosia dopo le ore 12 dei rispettivi ultimi giorni utili.
17. La revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
18. Va premesso che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione del vizio, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
19. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 6 a pagina 12 del ricorso – il ricorrente ha dedotto la « Sussistenza del vizio revocatorio di cui agli artt. 106 e 395, co. 1, n. 5, c.p.c. rilevante sul piano rescindente e rescissorio con riferimento alla contrarietà della epigrafata decisione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Abruzzo, L’Aquila, n. 5/2018 intervenuta tra le parti ».
20. Siffatta doglianza è infondata per plurime ragioni.
In proposito si osserva che, ai fini della revocazione ex art. 395, n. 5), c.p.c., per il diritto vivente (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23815 e 3 dicembre 2021, n. 38230, nonché Cons. Stato, ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1): i) la presenza del precedente giudicato contrastante non deve essere stata introdotta nel dibattito processuale, mentre nel caso di specie è accaduto il contrario, avuto riguardo alla sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo n. 100/2021 (poi riformata dall’impugnata sentenza della sesta sezione di questo Consiglio n. 2581/2024), dove è stata espressamente richiamata la sentenza n. 5/2018, il che assorbe ogni ulteriore considerazione sul motivo; ii) ad ogni modo, il giudicato deve incidere sul medesimo rapporto giuridico, il che, tuttavia, non si verifica nel caso di specie (in relazione al giudicato del T.a.r. n. 5/2018, ma pure con riferimento al giudicato del Consiglio di Stato n. 3386/2019), poiché le procedure amministrative comunali sono diverse; iii) in ogni caso, la sentenza n. 5/2018 si basa sull’insufficienza della motivazione del provvedimento di annullamento di autotutela e sulla violazione della garanzie procedurali, difettando qualsivoglia statuizione circa la legittimità del corpo edilizio oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 45/2019, mentre la sentenza n. 3386/2019 (peraltro diffusamente richiamata nell’impugnata sentenza n. 2581/2024) esclude che la legittimità del predetto corpo possa essere desunta dalle denunce di inizio attività n. 395/2011 e n. 29916/2012, del cui annullamento d’ufficio aveva trattato la sentenza n. 5/2018.
21. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 12 a pagina 19 del ricorso – l’interessato ha dedotto la « Sussistenza dei vizi revocatori di cui agli artt. 106 e 395, co. 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. rilevante sul piano rescindente e rescissorio con riferimento alla erronea supposizione della riconducibilità della c.e. n. 27/2000 all’immobile del sig. EL TO cui si riferisce l’ordinanza demolitoria n. 45/2019, nonché della sussistenza di un’aerofotogrammetria del 1988 ».
22. Tale censura, recante due diversi vizi revocatori, è inaccoglibile.
22.1. Il motivo di revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4), c.p.c. è inammissibile in quanto: i) cade su aspetti che hanno costituito espressamente punti controversi sin dal primo grado di giudizio; ii) sollecita in modo inammissibile il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum .
Specificamente, il ricorrente ha lamentato che il Consiglio di Stato non avrebbe percepito che la concessione edilizia, i cui elaborati sono stati assunti a termine di raffronto per valutare le modifiche dello stato dei luoghi non si riferiva al suo immobile; tuttavia, la possibilità di utilizzare gli elaborati allegati alla concessione edilizia costituisce un punto controverso su cui la sentenza impugnata ebbe a pronunciare.
Inoltre, ad avviso del ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe preso in considerazione dei rilievi aerofotogrammetrici risalenti nel tempo di cui non ci sarebbe traccia negli atti del giudizio. Tale asserzione è smentita dalla circostanza che il comune dell’Aquila ha prodotto in primo grado i documenti aerofotogrammetrici come allegati n. 4 (quelli del 1988 e del 2000) e n. 5 (quello del 2002) alla memoria depositata il 3 aprile 2020.
22.2. Il motivo di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3), c.p.c. è inammissibile. Tale rimedio necessita, invero, che: i) i documenti rinvenuti siano decisivi, ovverosia palesemente idonei a condurre a un diverso esito del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574 e 23 luglio 2024, n. 6660; sez. VII, 9 maggio 2023, n. 4697) e che dunque avrebbero determinato una decisione diversa in forza di un nesso di causalità stringente tra documento ed esito del giudizio; ii) essi preesistano alla decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2021, n. 40895 e 18 agosto 1997, n. 7653, le quali argomentano dall’uso dell'espressione « sono stati trovati » contenuta nell’art. 395, n. 3, del c.p.c., a cui fa riscontro il termine « recupero » adottato nei successivi articoli 396 e 398 del c.p.c. e secondo le quali, inoltre, non rileva la circostanza che anteriore alla decisione sia « il fatto » rappresentato nel documento); iii) che si dia prova del giorno del loro reperimento; iv) l’impugnazione sia proposta nel termine di legge da esso decorrente.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie il motivo di revocazione è inammissibile, stante, in via assorbente ogni ulteriore valutazione sul punto, la mancata prova della decisività del documento richiamato (foto aerea del 1987) e mancando la prova della tempestività della presentazione del ricorso per revocazione rispetto al rinvenimento di documento (non avendo il ricorrente dimostrato che vi siano state circostanze che gli hanno impedito oggettivamente, per forza maggiore o per fatto delle controparti, di produrlo precedentemente, trattandosi peraltro di documento detenuto da una pubblica amministrazione, ovverosia dalla Regione Abruzzo), di cui, in ogni caso, va esclusa la “novità”, in quanto già sostanzialmente compreso tra gli elementi oggetto della valutazione del giudice, traducendosi l’iniziativa processuale in una inammissibile rivalutazione del thema decidendum e di quello probandum del giudizio definito con la sentenza impugnata. In particolare, per completezza e ad abundantiam , si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante in anche nelle sue memorie, l’aerofotogrammetria del 1987 non reca elementi distonici rispetto all’estratto del rilievo aerofotogrammetrico del 1988 (che, sebbene non sia una fotografia, come sottolineato dal ricorrente nella sua memoria di replica, ne rappresenta comunque una precisa ricostruzione di una sua porzione), depositato dal comune dell’Aquila dinanzi al T.a.r. come allegato 4 alla memoria del 3 aprile 2020 e che è stato oggetto di dibattito processuale tra le parti e di disamina da parte del Consiglio di Stato. Inoltre, si osserva che sia nel documento “nuovo” sia in quello precedentemente versato in giudizio dall’amministrazione comunale non si riscontra il corpo di fabbrica oggetto dell’ordinanza di demolizione.
23. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
24. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità della revocazione segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle due parti resistenti, delle spese processuali del presente giudizio (comprensive, per AU AL, di quanto già riconosciutogli a titolo di spese nella fase cautelare), che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
24.1. Il collegio rileva, inoltre, che l’inammissibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio [cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4461; sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.], conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione, anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex aliis , sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000 [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4461/2025 cit.; sez. IV, n. 2205/2018 cit., 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8068 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna EL EL TO a pagare, in favore di AU AL e del comune dell’Aquila, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.000 (settemila) per ciascuna delle due parti resistenti, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Condanna EL EL TO a pagare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., nella misura di euro 2.000 (duemila), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
CE RI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO