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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2466/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.963 PROT. N. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1682/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi di ricorso
Resistente/Appellato: regolarmente chiamata risulta assente da remoto alle ore 12:09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 963 del 7 dicembre 2023, notificato il 26 aprile 2024, con cui il Comune di Canicattì intimava il pagamento della somma complessiva di € 964,25, di cui € 641,46 a titolo di TARI per gli anni d'imposta 2018 e 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva plurimi vizi dell'atto impugnato, articolando le seguenti eccezioni:
1) Inesistenza giuridica della notificazione, poiché eseguita a mezzo di operatore di posta privata non munito di licenza AGCOM;
2) Difetto di legittimazione attiva e di sottoscrizione, in quanto l'avviso era firmato dal “Funzionario responsabile del tributo” senza prova di delega del Sindaco né attestazione di conformità dell'atto digitale notificato in copia cartacea;
3) Violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata attivazione delle facoltà istruttorie di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993 e mancata comunicazione preventiva della superficie imponibile;
4) Difetto di motivazione, per violazione degli artt. 7, 16 e 17 L. 212/2000, art. 8 D.Lgs. 32/2001 e art. 1, comma 162, L. 296/2006, non essendo stati allegati né riprodotti gli atti richiamati;
5) Decadenza del potere impositivo, atteso il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161,
L. 296/2006, con riferimento all'anno d'imposta 2018.
Si costituiva il Comune di Canicattì, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Amministrazione, in particolare, deduceva la regolarità della notificazione, avvenuta a mezzo di operatore postale abilitato, e comunque la sanatoria di ogni vizio per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.; la legittimità della sottoscrizione, essendo il funzionario responsabile nominato con deliberazione di Giunta n. 64 del 12 ottobre
2022, con poteri di firma a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995; la sufficienza della motivazione, contenente gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa, con richiamo ai cespiti di proprietà del contribuente;
la tempestività dell'accertamento, giacché il termine di decadenza per l'anno 2018 era prorogato di 85 giorni per effetto della sospensione Covid ex art. 67 D.L. 18/2020, con conseguente validità della notificazione avviata il 25 marzo 2024.
Con memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ribadiva le proprie eccezioni, contestando l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente per difetto di attestazione di conformità, insistendo sul vizio di sottoscrizione e sulla mancata delega, nonché sulla non applicabilità della sospensione Covid oltre il 2020, richiamando giurisprudenza di merito di segno contrario. In via subordinata, deduceva l'inesistenza della pretesa tributaria e l'intervenuta decadenza del potere impositivo relativamente all'anno
2018.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente si evidenzia che non sussiste alcuna inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente resistente per non esserne stata attestata la conformità all'originale.
Ed invero, l'obbligo di attestazione, previsto dall'art. 25, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione solo per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024.
Nel caso di specie, il ricorso risulta notificato anteriormente a tale data, e pertanto non soggetto alla nuova disciplina.
Infondati risultano gli asseriti vizi di notifica formali dell'atto impugnato.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14501/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta l'avviso di accertamento può essere notificato direttamente dall'ente locale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, poiché si applicano le regole ordinarie del servizio postale e non quelle previste per la notifica tramite ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.
c..
Nel caso di specie, l'atto è comunque pervenuto al ricorrente, che ha potuto tempestivamente proporre impugnazione e pertanto, ogni eventuale irregolarità nella notificazione deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo l'atto raggiunto il proprio scopo.
Parimenti infondati sono i motivi di ricorso nn. 2 e 3, con cui, sostanzialmente, si lamenta un difetto di legittimazione attiva, attesa l'asserita sottoscrizione da parte del funzionario non legittimato nonché per mancanza o irregolarità della sottoscrizione a stampa e/o digitale lello stesso funzionario.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6142 del 6 marzo 2024, ha confermato che gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere validamente sottoscritti mediante firma a stampa del funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 e dell'art. 3, comma 2- bis, D.Lgs. n. 39/1993, purché gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati e sulla base di un provvedimento dirigenziale che ne autorizzi l'uso.
Per gli avvisi cartacei, tuttora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale, la sottoscrizione può avvenire in forma autografa oppure, in alternativa, tramite indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, a condizione che l'atto derivi da un processo informatico automatizzato;
il nominativo del funzionario e la fonte dei dati siano indicati in un provvedimento dirigenziale;
l'avviso rechi gli estremi di tale provvedimento, la dicitura di “firma a stampa” e il richiamo alla norma che ne consente l'utilizzo.
Tale modalità di sottoscrizione è equiparata alla firma autografa e garantisce la piena riferibilità dell'atto all'ente impositore.
Tutti questi requisiti risultano nel caso di specie pienamente rispettati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato reca la doppia sottoscrizione della responsabile del procedimento, Nominativo_1, e della funzionaria responsabile del tributo, Dott.ssa Nominativo_2, in conformità all'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. Tale disposizione prevede espressamente che: “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, con espresso richiamo all'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995.
L'atto menziona altresì la deliberazione n. 64 del 12 ottobre 2022 della Giunta comunale, con la quale la
Dott.ssa Nominativo_2 è stata designata responsabile della IUC, adempiendo così al requisito della chiara indicazione del soggetto competente e del provvedimento di riferimento.
Non è previsto da alcuna disposizione che l'avviso debba essere accompagnato dal provvedimento di nomina del funzionario, essendo sufficiente che ne siano indicati gli estremi nell'atto. Le delibere e i regolamenti comunali, peraltro, devono ritenersi giuridicamente noti in virtù delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (cfr. Cass. n. 14094/2010; Cass. n. 10605/1998).
Inoltre, l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) consente che, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il Sindaco attribuisca tali funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;
pertanto, anche la designazione da parte della Giunta comunale, come nel caso in esame, costituisce atto pienamente idoneo a conferire la relativa competenza.
Nel caso concreto, non è stato contestato il possesso dei requisiti soggettivi della funzionaria sottoscrivente, bensì soltanto la modalità della sottoscrizione.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità e/o l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, per essere stato lo stesso notificato in forma cartacea nonostante la dicitura di “firma digitale” ed in assenza di attestazione di conformità.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'avviso di accertamento non reca la dicitura “firmato digitalmente”, bensì quella “firma sostituita dall'indicazione a stampa …”. L'atto, pertanto, non costituisce copia cartacea di un documento informatico firmato digitalmente, ma un atto nativo cartaceo formato mediante sistema informatico automatizzato e sottoscritto con firma a stampa
(meccanografica) del funzionario responsabile, modalità espressamente prevista e legittimata dall'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dall'art. 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 39/1993, per quanto infra rilevato.
Orbene tale forma di sottoscrizione è equiparata alla firma autografa e non richiede attestazione di conformità, trattandosi di atto direttamente generato e firmato nell'ambito del sistema informativo dell'Ente impositore.
Essa si distingue dalla firma digitale, che è una firma elettronica qualificata, basata su un certificato digitale personale, disciplinata dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che garantisce autenticità, integrità e non modificabilità del documento informatico e richiede, in caso di copie analogiche, attestazione di conformità.
Le decisioni richiamate dalla parte (Cass. n. 24681/2022) riguardano fattispecie differenti, relative a copie cartacee di documenti digitali prive di attestazione di conformità, circostanza che qui non ricorre.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato regolarmente formato e sottoscritto secondo la normativa vigente, con piena riferibilità dell'atto al funzionario responsabile del tributo e all'Ente impositore.
Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Dalla lettura dell'avviso impugnato emergono chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, con puntuale indicazione dei dati catastali, della superficie tassabile, dei periodi di possesso e degli indirizzi degli immobili, in piena conformità all'art. 7 della L. n. 212/2000.
Nessun obbligo di contraddittorio preventivo è previsto prima dell'emanazione di un avviso di accertamento per i tributi locali.
Nessuna decadenza/prescrizione è maturata.
Come ribadito dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 21765/2025, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data di consegna dell'atto all'Ufficio Postale, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento
è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2018, il termine ordinario scadeva al 31 dicembre 2023, mentre per l'anno 2019 la scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.
Tenuto conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (emergenza Covid-19), il termine per l'annualità 2018 è stato prorogato al 26 marzo 2024.
La Suprema Corte, sempre con la suddetta Ordinanza 21765/2025, ha ribadito il principio secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
Nel caso di specie, l'avviso risulta consegnato all'ufficio postale proprio in data 26 marzo 2024, e pertanto deve ritenersi tempestivamente notificato.
Nessuna eccezione può essere mossa, invece, in ordine all'annualità 2019, il cui termine di decadenza, anche a prescindere dalla sospensione Covid, scadeva in data 31 dicembre 2024.
Sfornito di prova è risultato il motivo di censura relativo al difetto del presupposto impositivo, così come assolutamente generico risulta il vizio di legge lamentato.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il
Giudice monocratico Alessandra Vella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2466/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.963 PROT. N. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1682/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi di ricorso
Resistente/Appellato: regolarmente chiamata risulta assente da remoto alle ore 12:09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 963 del 7 dicembre 2023, notificato il 26 aprile 2024, con cui il Comune di Canicattì intimava il pagamento della somma complessiva di € 964,25, di cui € 641,46 a titolo di TARI per gli anni d'imposta 2018 e 2019, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva plurimi vizi dell'atto impugnato, articolando le seguenti eccezioni:
1) Inesistenza giuridica della notificazione, poiché eseguita a mezzo di operatore di posta privata non munito di licenza AGCOM;
2) Difetto di legittimazione attiva e di sottoscrizione, in quanto l'avviso era firmato dal “Funzionario responsabile del tributo” senza prova di delega del Sindaco né attestazione di conformità dell'atto digitale notificato in copia cartacea;
3) Violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata attivazione delle facoltà istruttorie di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993 e mancata comunicazione preventiva della superficie imponibile;
4) Difetto di motivazione, per violazione degli artt. 7, 16 e 17 L. 212/2000, art. 8 D.Lgs. 32/2001 e art. 1, comma 162, L. 296/2006, non essendo stati allegati né riprodotti gli atti richiamati;
5) Decadenza del potere impositivo, atteso il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161,
L. 296/2006, con riferimento all'anno d'imposta 2018.
Si costituiva il Comune di Canicattì, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Amministrazione, in particolare, deduceva la regolarità della notificazione, avvenuta a mezzo di operatore postale abilitato, e comunque la sanatoria di ogni vizio per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.; la legittimità della sottoscrizione, essendo il funzionario responsabile nominato con deliberazione di Giunta n. 64 del 12 ottobre
2022, con poteri di firma a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995; la sufficienza della motivazione, contenente gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa, con richiamo ai cespiti di proprietà del contribuente;
la tempestività dell'accertamento, giacché il termine di decadenza per l'anno 2018 era prorogato di 85 giorni per effetto della sospensione Covid ex art. 67 D.L. 18/2020, con conseguente validità della notificazione avviata il 25 marzo 2024.
Con memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ribadiva le proprie eccezioni, contestando l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente per difetto di attestazione di conformità, insistendo sul vizio di sottoscrizione e sulla mancata delega, nonché sulla non applicabilità della sospensione Covid oltre il 2020, richiamando giurisprudenza di merito di segno contrario. In via subordinata, deduceva l'inesistenza della pretesa tributaria e l'intervenuta decadenza del potere impositivo relativamente all'anno
2018.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente si evidenzia che non sussiste alcuna inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente resistente per non esserne stata attestata la conformità all'originale.
Ed invero, l'obbligo di attestazione, previsto dall'art. 25, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione solo per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024.
Nel caso di specie, il ricorso risulta notificato anteriormente a tale data, e pertanto non soggetto alla nuova disciplina.
Infondati risultano gli asseriti vizi di notifica formali dell'atto impugnato.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14501/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta l'avviso di accertamento può essere notificato direttamente dall'ente locale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, poiché si applicano le regole ordinarie del servizio postale e non quelle previste per la notifica tramite ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.
c..
Nel caso di specie, l'atto è comunque pervenuto al ricorrente, che ha potuto tempestivamente proporre impugnazione e pertanto, ogni eventuale irregolarità nella notificazione deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo l'atto raggiunto il proprio scopo.
Parimenti infondati sono i motivi di ricorso nn. 2 e 3, con cui, sostanzialmente, si lamenta un difetto di legittimazione attiva, attesa l'asserita sottoscrizione da parte del funzionario non legittimato nonché per mancanza o irregolarità della sottoscrizione a stampa e/o digitale lello stesso funzionario.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6142 del 6 marzo 2024, ha confermato che gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere validamente sottoscritti mediante firma a stampa del funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 e dell'art. 3, comma 2- bis, D.Lgs. n. 39/1993, purché gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati e sulla base di un provvedimento dirigenziale che ne autorizzi l'uso.
Per gli avvisi cartacei, tuttora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale, la sottoscrizione può avvenire in forma autografa oppure, in alternativa, tramite indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, a condizione che l'atto derivi da un processo informatico automatizzato;
il nominativo del funzionario e la fonte dei dati siano indicati in un provvedimento dirigenziale;
l'avviso rechi gli estremi di tale provvedimento, la dicitura di “firma a stampa” e il richiamo alla norma che ne consente l'utilizzo.
Tale modalità di sottoscrizione è equiparata alla firma autografa e garantisce la piena riferibilità dell'atto all'ente impositore.
Tutti questi requisiti risultano nel caso di specie pienamente rispettati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato reca la doppia sottoscrizione della responsabile del procedimento, Nominativo_1, e della funzionaria responsabile del tributo, Dott.ssa Nominativo_2, in conformità all'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. Tale disposizione prevede espressamente che: “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, con espresso richiamo all'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995.
L'atto menziona altresì la deliberazione n. 64 del 12 ottobre 2022 della Giunta comunale, con la quale la
Dott.ssa Nominativo_2 è stata designata responsabile della IUC, adempiendo così al requisito della chiara indicazione del soggetto competente e del provvedimento di riferimento.
Non è previsto da alcuna disposizione che l'avviso debba essere accompagnato dal provvedimento di nomina del funzionario, essendo sufficiente che ne siano indicati gli estremi nell'atto. Le delibere e i regolamenti comunali, peraltro, devono ritenersi giuridicamente noti in virtù delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (cfr. Cass. n. 14094/2010; Cass. n. 10605/1998).
Inoltre, l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) consente che, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il Sindaco attribuisca tali funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;
pertanto, anche la designazione da parte della Giunta comunale, come nel caso in esame, costituisce atto pienamente idoneo a conferire la relativa competenza.
Nel caso concreto, non è stato contestato il possesso dei requisiti soggettivi della funzionaria sottoscrivente, bensì soltanto la modalità della sottoscrizione.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità e/o l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, per essere stato lo stesso notificato in forma cartacea nonostante la dicitura di “firma digitale” ed in assenza di attestazione di conformità.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'avviso di accertamento non reca la dicitura “firmato digitalmente”, bensì quella “firma sostituita dall'indicazione a stampa …”. L'atto, pertanto, non costituisce copia cartacea di un documento informatico firmato digitalmente, ma un atto nativo cartaceo formato mediante sistema informatico automatizzato e sottoscritto con firma a stampa
(meccanografica) del funzionario responsabile, modalità espressamente prevista e legittimata dall'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dall'art. 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 39/1993, per quanto infra rilevato.
Orbene tale forma di sottoscrizione è equiparata alla firma autografa e non richiede attestazione di conformità, trattandosi di atto direttamente generato e firmato nell'ambito del sistema informativo dell'Ente impositore.
Essa si distingue dalla firma digitale, che è una firma elettronica qualificata, basata su un certificato digitale personale, disciplinata dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che garantisce autenticità, integrità e non modificabilità del documento informatico e richiede, in caso di copie analogiche, attestazione di conformità.
Le decisioni richiamate dalla parte (Cass. n. 24681/2022) riguardano fattispecie differenti, relative a copie cartacee di documenti digitali prive di attestazione di conformità, circostanza che qui non ricorre.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato regolarmente formato e sottoscritto secondo la normativa vigente, con piena riferibilità dell'atto al funzionario responsabile del tributo e all'Ente impositore.
Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Dalla lettura dell'avviso impugnato emergono chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, con puntuale indicazione dei dati catastali, della superficie tassabile, dei periodi di possesso e degli indirizzi degli immobili, in piena conformità all'art. 7 della L. n. 212/2000.
Nessun obbligo di contraddittorio preventivo è previsto prima dell'emanazione di un avviso di accertamento per i tributi locali.
Nessuna decadenza/prescrizione è maturata.
Come ribadito dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 21765/2025, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data di consegna dell'atto all'Ufficio Postale, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento
è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2018, il termine ordinario scadeva al 31 dicembre 2023, mentre per l'anno 2019 la scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.
Tenuto conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (emergenza Covid-19), il termine per l'annualità 2018 è stato prorogato al 26 marzo 2024.
La Suprema Corte, sempre con la suddetta Ordinanza 21765/2025, ha ribadito il principio secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
Nel caso di specie, l'avviso risulta consegnato all'ufficio postale proprio in data 26 marzo 2024, e pertanto deve ritenersi tempestivamente notificato.
Nessuna eccezione può essere mossa, invece, in ordine all'annualità 2019, il cui termine di decadenza, anche a prescindere dalla sospensione Covid, scadeva in data 31 dicembre 2024.
Sfornito di prova è risultato il motivo di censura relativo al difetto del presupposto impositivo, così come assolutamente generico risulta il vizio di legge lamentato.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il
Giudice monocratico Alessandra Vella