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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/09/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ) - in Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di erede di (che era nata a [...] il [...]) e di Persona_1
(che era nato a [...] il [...]) - rappresentato e difeso Parte_2
per procura in atti dall'Avv. AR Elena Parisi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
– n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta “ Controparte_1
, con sede in NT AR di IC (P.IVA ), rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa per procura in atti dall'Avv. Valerio Virgillito (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata, (in persona de legale rappresentante p.t. Controparte_2
c.f. , corrente in Viagrande, Controparte_3 CodiceFiscale_3
contumace,
(in persona dei suoi rappresentanti legali p.t. Dott. Controparte_4
Pa
), con sede in OG VE (c.f. Controparte_5 Controparte_6
[...]
Pa
, P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._4 C.F._5
Gaspare Nolasco (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellati
OGGETTO: actio aquiliana.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE narrava nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado Persona_1
– con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_2
, in Viagrande - di aver patito una rovinosa caduta – in seguito alla quale
[...]
riportava non lievi lesioni personali – all'atto di percorrere la stradella sterrata che dall'area di parcheggio dell'azienda convenuta portava ai locali della struttura, ove la sera del 23 settembre 2016 si era recata per partecipare a festa di nozze cui era stata invitata.
Ritenuto che parte convenuta dovesse essere chiamata a rispondere del fatto lesivo
“giacchè le condizioni della pavimentazione della struttura ricettiva erano dissestate perché la pavimentazione era priva di qualunque segnalazione, accidentata e soprattutto totalmente mancante di illuminazione che non garantiva alcuna visibilità”, chiedeva pertanto detta attrice che la fosse Controparte_2
condannata al risarcimento in suo favore di “tutti i danni subiti ….. che verranno quantificati in corso di causa”.
Mentre la si dimostrava contumace, si costituiva per Controparte_2
converso in contraddittorio – assumendo su di sé la lite – nella Parte_3 qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta “Le Terre di GI di Giovanna
Giorgianni” che, con contratto del 1° febbraio 2016, aveva rilevato la gestione della struttura agrituristica. Interveniente che, nel merito, concludeva che la dovesse PE
fare esclusivo addebito a sé medesima dell'accaduto, per non avere adottato la dovuta cautela nell'incedere su suolo sterrato pur calzando scarpe con tacchi a spillo,
Per la denegata ipotesi di soccombenza essa dichiarava, tuttavia, di voler Parte_3
chiamare in causa la compagnia Controparte_7
assicurativa presso la quale le attività della struttura agrituristica erano coperte da polizza di responsabilità civile.
Costituitasi a sua volta in contraddittorio, la Controparte_7
si associava alle difese della propria assicurata.
[...]
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione della prova per interpello e per testimoni richiesta da parte attrice. Ed all'esito il G.I. riteneva di istituire c.t.u. medico-legale.
Nelle more dell'acquisizione del relativo elaborato tecnico e Parte_2 [...]
– rispettivamente coniuge e figlio della venuta meno ai vivi addì Pt_1 PE
27.6.2020 – si costituivano in prosecuzione di giudizio con comparsa ex art. 302
c.p.c. del 22.3.2021: insistendo negli assunti della propria dante causa.
Indi - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione - l'adito
Tribunale, con sentenza n. 551/2024 del 30.1.2024, rigettava infine la domanda risarcitoria di parte attrice dopo aver considerato:
- anzitutto che, sebbene la si fosse costituita volontariamente in Parte_3
giudizio, costei non potesse essere tuttavia considerata parte in causa “non raffigurandosi nel caso di specie un'ipotesi di vocatio in ius, anche alla luce del fatto che parte attrice non ha agito, nei termini, per ottenere la declaratoria della responsabilità della e la sua conseguente Parte_3
condanna al risarcimento danni”,
- che, nel merito, “in relazione al caso in esame bisogna verificare, dapprima, se il fatto che ha cagionato il danno sia stato compiutamente provato e, all'esito, se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni del parcheggio sopraindicato. Occorre allora evidenziare che, sebbene l'evento dannoso non sia contestato (inteso come mera caduta della Lanza), non è stata raggiunta alcuna certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro, attesa la mancata corrispondenza tra le dichiarazioni testimoniali e quanto descritto, e prodotto, in citazione. Infatti, il teste Testimone_1
non ha potuto confermare la dinamica del sinistro, non avendo visto
[...]
la cadere, ma essendo arrivato sui luoghi quando la stessa si trovava PE
già sull'autovettura che l'ha portata in ospedale;
invece, i testi Testimone_2
e , che convolavano a nozze in quella data, come Testimone_3
specificato da quest'ultimo, hanno confermato la loro presenza nel parcheggio al momento della caduta della , ed hanno affermato concordemente che PE
la stessa sia stata causata dalla presenza di un pezzo di ferro che sporgeva
(per circa 8-10 cm, secondo il ) dal terreno del parcheggio a fondo Tes_3
naturale. Ciò però cozza con la generica descrizione dello stato dei luoghi in citazione (“dissestate condizioni della pavimentazione”) e con la produzione fotografica a supporto, in cui non è stata raffigurata l'insidia dichiarata dai testi, ma emerge soltanto come lo stato dei luoghi si presenti come un ordinario ambiente rurale con sparse pietre di medie dimensioni”,
- che “Difettando dunque la prova adeguata della dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso causale, la pretesa risarcitoria va rigettata”.
§§§
Con tempestiva citazione del 28.2.2024 – nella qualità di erede, oltre Parte_1
che della madre, anche del padre, ulteriormente deceduto nelle more del giudizio di primo grado - interponeva avverso detta sentenza appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che il Tribunale avesse in limine litis escluso la qualità della di parte di causa nonostante questa, nell'intervenire volontariamente Parte_3
nel giudizio, fosse venuta a riconoscere – ella per prima - che “dal racconto dell'attrice emerge che il fatto sarebbe avvenuto (il 23.09.2016) all'interno dell'azienda agricola sita in Viagrande, via Garibaldi n. 441, che a quel tempo era già gestita dalla odierna comparente in forma individuale con la ditta “
[...]
, giusto contratto di comodato concluso con il sig. Controparte_1
….. in dipendenza del quale era avvenuta la voltura in capo alla Parte_4
sig.ra del relativo contratto di assicurazione per i danni verso terzi …… Parte_3
stipulato con la Fata Assicurazioni”.
Quanto al merito della vicenda controversa, con il suo secondo motivo di impugnazione deduceva esso Gioco che le rese dichiarazioni testimoniali non contraddicessero in realtà, affatto, quanto era stato allegato in citazione: ovvero, che
“Nessuna discordanza, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Primo
Giudice, è ravvisabile nel caso de quo tra quanto esposto nell'atto di citazione - nel quale si fa riferimento alle dissestate condizioni della pavimentazione, priva di qualunque segnalazione, accidentata e soprattutto totalmente mancante di illuminazione, che quindi non garantiva alcuna visibilità - e le dichiarazioni rese dai testi che hanno precisato quale sia stata la causa della caduta della sig.ra , PE
avvenuta al buio;
infatti la precisazione che la caduta sia stata causata, tra l'altro, dalla presenza di un pezzo di ferro presente nel terreno non contrasta con la descrizione dei luoghi fatta in citazione, ma rappresenta una maggiore ed ulteriore specificazione delle cattive condizioni in cui versava il luogo del sinistro. […….] La precisazione sul pezzo di ferro che usciva dal terreno rappresenta una ulteriore specificazione delle dissestate condizioni in cui versava il luogo dell'incidente, rafforzando la pericolosità della res causativa del danno”.
Per il resto esso appellante contestava ancora una volta l'assunto delle controparti che del fatto lesivo dovesse farsi addebito alla stessa danneggiata, cioè alla di lei madre, asseritamente rea di calzare delle scarpe con tacchi a spillo in posto di campagna: circostanza – questa – che era rimasta smentita da quanto i testi avevano altresì riferito, “infatti i testi escussi, e nello specifico e Testimone_2 Testimone_3
, hanno affermato che la de cuius indossava scarpe con tacco basso e
[...] PE
comodo, e le fotografie depositate in atti da questa difesa hanno ulteriormente confermato detta circostanza (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 n.
3 di parte attrice)”
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo che la formulata Parte_1
domanda risarcitoria, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§
Mentre la si manteneva assente dal giudizio – e ne va Controparte_2
pertanto dichiarata la contumacia - si costituivano in seconda istanza sia Parte_3
n.q. sia, quale avente causa dalla
[...] Controparte_7
la
[...] Controparte_4
La prima, in consonanza a quanto già ritenuto dal primo giudice, teneva soprattutto ad evidenziare che “dalla escussione testimoniale emergeva che l'incidente occorso alla signora (caduta nel parcheggio della struttura agricola) non fosse PE
avvenuto - come dalla stessa sempre sostenuto - a causa del fondo di campagna sconnesso, ma a cagione di un pezzo di ferro che fuoriusciva dal terreno (sic!).
Introducendosi così, a termini scaduti, una circostanza decisiva del tutto inedita, non deducibile e mai dedotta dall'attrice in corso di causa, ove si era conseguentemente dibattuto sulla prevedibilità di tutte le possibili insidie che poteva celare un terreno rustico a fondo naturale (ossia: buche, avvallamenti, radici o sassi sporgenti dal suolo, ecc.), ma non della sussistenza di eventuali elementi estranei, non connaturali al contesto ambientale”.
Analoghi assunti perorava la compagnia assicurativa.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva sollecitamente le parti, ex artt. 350bis
e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ Va bensì ammessa la qualità della di parte in causa stante il chiaro Parte_3
disposto dell'art. 105, comma primo, c.p.c., secondo cui “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”. Disposizione codicistica – questa - in applicazione della quale pure si è riconosciuto che “L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. III 36639/2021): ben si comprende, a tal punto, l'erroneità di quanto opinato al riguardo dal primo giudice, che negava alla la qualità di parte in causa sol perché nei suoi confronti Parte_3
era mancata una vocatio in ius ed anche perché, tostocchè quest'ultima si costituiva tuttavia in contraddittorio, la domanda risarcitoria già avanzata nei confronti della non sia stata espressamente estesa alla Controparte_2 Parte_3
medesima.
Nel merito, per converso, merita di essere pienamente atteso quanto conduceva il
Tribunale a rigettare la domanda medesima, merita cioè di essere ribadito che l'insidia (o trabocchetto) per la prima volta appalesatasi nelle parole dei testi e PE
(cioè a dire il suddetto “pezzo di ferro quadrato che fuoriusciva dal Tes_3
terreno per circa 8-10 centimetri”) era rimasta affatto estranea a quanto allegato dall'originaria attrice non soltanto in citazione ma anche nella sua successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (memoria che – come val la pena di ripetere – consente alla parte di “precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte”): così da non potervi, ai fini del giudizio, assegnare infine alcun rilievo in difetto di una puntuale correlazione tra quanto già dedotto dalla PE
in adempimento del c.d. onere di allegazione e quanto poi emerso dal corredo probatorio di cui la causa è stata provvista.
Appare pacifico che “Il principio secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere iuxta alligata et probata importa che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti - cioé dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione - e dalle prove offerte dalle parti medesime, tanto essendo inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio e ad impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere” (Cass. II
12980/2002). Facendo eccezione al principio di diritto così codificato – oltremodo giustificatamente - le sole ipotesi in cui il fatto nuovo foriero di responsabilità emerga da una c.t.u. percipiente, specie in tema di responsabilità sanitaria (cfr. Cass. III
7074/2024, “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore”: mentre – è a questo punto appena il caso di soggiungere – non potrebbe certo dirsi inesigibile dall'originaria attrice che già essa medesima individuasse nel ridetto spuntone di ferro – e ne facesse conseguentemente puntuale e tempestiva allegazione - la causa della sua caduta al suolo se tale fosse stata realmente, nell'occorso, la dinamica dei fatti).
§§§ Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano in favore di entrambe le appellate costituite – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile, cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I 10984/2021, e della media complessità della causa - farsi applicazione), e valutati altresì le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + €
1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Gioco dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 551/2024 del 30.1.2024 proposto, con citazione del
28.2.2024, da nei confronti della , di Parte_1 Controparte_2
(nella qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta “Le Parte_3
Terre di GI di Giovanna Giorgianni”) e (quale avente causa dalla
[...]
della - così provvede: Controparte_7 Controparte_4
- dichiara la contumacia della , Controparte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che – in favore Parte_1
sia di che della - si liquidano Controparte_8 Controparte_4
in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 345/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ) - in Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di erede di (che era nata a [...] il [...]) e di Persona_1
(che era nato a [...] il [...]) - rappresentato e difeso Parte_2
per procura in atti dall'Avv. AR Elena Parisi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
– n.q. di titolare dell'impresa individuale in ditta “ Controparte_1
, con sede in NT AR di IC (P.IVA ), rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa per procura in atti dall'Avv. Valerio Virgillito (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata, (in persona de legale rappresentante p.t. Controparte_2
c.f. , corrente in Viagrande, Controparte_3 CodiceFiscale_3
contumace,
(in persona dei suoi rappresentanti legali p.t. Dott. Controparte_4
Pa
), con sede in OG VE (c.f. Controparte_5 Controparte_6
[...]
Pa
, P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._4 C.F._5
Gaspare Nolasco (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellati
OGGETTO: actio aquiliana.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE narrava nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado Persona_1
– con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_2
, in Viagrande - di aver patito una rovinosa caduta – in seguito alla quale
[...]
riportava non lievi lesioni personali – all'atto di percorrere la stradella sterrata che dall'area di parcheggio dell'azienda convenuta portava ai locali della struttura, ove la sera del 23 settembre 2016 si era recata per partecipare a festa di nozze cui era stata invitata.
Ritenuto che parte convenuta dovesse essere chiamata a rispondere del fatto lesivo
“giacchè le condizioni della pavimentazione della struttura ricettiva erano dissestate perché la pavimentazione era priva di qualunque segnalazione, accidentata e soprattutto totalmente mancante di illuminazione che non garantiva alcuna visibilità”, chiedeva pertanto detta attrice che la fosse Controparte_2
condannata al risarcimento in suo favore di “tutti i danni subiti ….. che verranno quantificati in corso di causa”.
Mentre la si dimostrava contumace, si costituiva per Controparte_2
converso in contraddittorio – assumendo su di sé la lite – nella Parte_3 qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta “Le Terre di GI di Giovanna
Giorgianni” che, con contratto del 1° febbraio 2016, aveva rilevato la gestione della struttura agrituristica. Interveniente che, nel merito, concludeva che la dovesse PE
fare esclusivo addebito a sé medesima dell'accaduto, per non avere adottato la dovuta cautela nell'incedere su suolo sterrato pur calzando scarpe con tacchi a spillo,
Per la denegata ipotesi di soccombenza essa dichiarava, tuttavia, di voler Parte_3
chiamare in causa la compagnia Controparte_7
assicurativa presso la quale le attività della struttura agrituristica erano coperte da polizza di responsabilità civile.
Costituitasi a sua volta in contraddittorio, la Controparte_7
si associava alle difese della propria assicurata.
[...]
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione della prova per interpello e per testimoni richiesta da parte attrice. Ed all'esito il G.I. riteneva di istituire c.t.u. medico-legale.
Nelle more dell'acquisizione del relativo elaborato tecnico e Parte_2 [...]
– rispettivamente coniuge e figlio della venuta meno ai vivi addì Pt_1 PE
27.6.2020 – si costituivano in prosecuzione di giudizio con comparsa ex art. 302
c.p.c. del 22.3.2021: insistendo negli assunti della propria dante causa.
Indi - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione - l'adito
Tribunale, con sentenza n. 551/2024 del 30.1.2024, rigettava infine la domanda risarcitoria di parte attrice dopo aver considerato:
- anzitutto che, sebbene la si fosse costituita volontariamente in Parte_3
giudizio, costei non potesse essere tuttavia considerata parte in causa “non raffigurandosi nel caso di specie un'ipotesi di vocatio in ius, anche alla luce del fatto che parte attrice non ha agito, nei termini, per ottenere la declaratoria della responsabilità della e la sua conseguente Parte_3
condanna al risarcimento danni”,
- che, nel merito, “in relazione al caso in esame bisogna verificare, dapprima, se il fatto che ha cagionato il danno sia stato compiutamente provato e, all'esito, se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni del parcheggio sopraindicato. Occorre allora evidenziare che, sebbene l'evento dannoso non sia contestato (inteso come mera caduta della Lanza), non è stata raggiunta alcuna certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro, attesa la mancata corrispondenza tra le dichiarazioni testimoniali e quanto descritto, e prodotto, in citazione. Infatti, il teste Testimone_1
non ha potuto confermare la dinamica del sinistro, non avendo visto
[...]
la cadere, ma essendo arrivato sui luoghi quando la stessa si trovava PE
già sull'autovettura che l'ha portata in ospedale;
invece, i testi Testimone_2
e , che convolavano a nozze in quella data, come Testimone_3
specificato da quest'ultimo, hanno confermato la loro presenza nel parcheggio al momento della caduta della , ed hanno affermato concordemente che PE
la stessa sia stata causata dalla presenza di un pezzo di ferro che sporgeva
(per circa 8-10 cm, secondo il ) dal terreno del parcheggio a fondo Tes_3
naturale. Ciò però cozza con la generica descrizione dello stato dei luoghi in citazione (“dissestate condizioni della pavimentazione”) e con la produzione fotografica a supporto, in cui non è stata raffigurata l'insidia dichiarata dai testi, ma emerge soltanto come lo stato dei luoghi si presenti come un ordinario ambiente rurale con sparse pietre di medie dimensioni”,
- che “Difettando dunque la prova adeguata della dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso causale, la pretesa risarcitoria va rigettata”.
§§§
Con tempestiva citazione del 28.2.2024 – nella qualità di erede, oltre Parte_1
che della madre, anche del padre, ulteriormente deceduto nelle more del giudizio di primo grado - interponeva avverso detta sentenza appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che il Tribunale avesse in limine litis escluso la qualità della di parte di causa nonostante questa, nell'intervenire volontariamente Parte_3
nel giudizio, fosse venuta a riconoscere – ella per prima - che “dal racconto dell'attrice emerge che il fatto sarebbe avvenuto (il 23.09.2016) all'interno dell'azienda agricola sita in Viagrande, via Garibaldi n. 441, che a quel tempo era già gestita dalla odierna comparente in forma individuale con la ditta “
[...]
, giusto contratto di comodato concluso con il sig. Controparte_1
….. in dipendenza del quale era avvenuta la voltura in capo alla Parte_4
sig.ra del relativo contratto di assicurazione per i danni verso terzi …… Parte_3
stipulato con la Fata Assicurazioni”.
Quanto al merito della vicenda controversa, con il suo secondo motivo di impugnazione deduceva esso Gioco che le rese dichiarazioni testimoniali non contraddicessero in realtà, affatto, quanto era stato allegato in citazione: ovvero, che
“Nessuna discordanza, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Primo
Giudice, è ravvisabile nel caso de quo tra quanto esposto nell'atto di citazione - nel quale si fa riferimento alle dissestate condizioni della pavimentazione, priva di qualunque segnalazione, accidentata e soprattutto totalmente mancante di illuminazione, che quindi non garantiva alcuna visibilità - e le dichiarazioni rese dai testi che hanno precisato quale sia stata la causa della caduta della sig.ra , PE
avvenuta al buio;
infatti la precisazione che la caduta sia stata causata, tra l'altro, dalla presenza di un pezzo di ferro presente nel terreno non contrasta con la descrizione dei luoghi fatta in citazione, ma rappresenta una maggiore ed ulteriore specificazione delle cattive condizioni in cui versava il luogo del sinistro. […….] La precisazione sul pezzo di ferro che usciva dal terreno rappresenta una ulteriore specificazione delle dissestate condizioni in cui versava il luogo dell'incidente, rafforzando la pericolosità della res causativa del danno”.
Per il resto esso appellante contestava ancora una volta l'assunto delle controparti che del fatto lesivo dovesse farsi addebito alla stessa danneggiata, cioè alla di lei madre, asseritamente rea di calzare delle scarpe con tacchi a spillo in posto di campagna: circostanza – questa – che era rimasta smentita da quanto i testi avevano altresì riferito, “infatti i testi escussi, e nello specifico e Testimone_2 Testimone_3
, hanno affermato che la de cuius indossava scarpe con tacco basso e
[...] PE
comodo, e le fotografie depositate in atti da questa difesa hanno ulteriormente confermato detta circostanza (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 n.
3 di parte attrice)”
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo che la formulata Parte_1
domanda risarcitoria, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§
Mentre la si manteneva assente dal giudizio – e ne va Controparte_2
pertanto dichiarata la contumacia - si costituivano in seconda istanza sia Parte_3
n.q. sia, quale avente causa dalla
[...] Controparte_7
la
[...] Controparte_4
La prima, in consonanza a quanto già ritenuto dal primo giudice, teneva soprattutto ad evidenziare che “dalla escussione testimoniale emergeva che l'incidente occorso alla signora (caduta nel parcheggio della struttura agricola) non fosse PE
avvenuto - come dalla stessa sempre sostenuto - a causa del fondo di campagna sconnesso, ma a cagione di un pezzo di ferro che fuoriusciva dal terreno (sic!).
Introducendosi così, a termini scaduti, una circostanza decisiva del tutto inedita, non deducibile e mai dedotta dall'attrice in corso di causa, ove si era conseguentemente dibattuto sulla prevedibilità di tutte le possibili insidie che poteva celare un terreno rustico a fondo naturale (ossia: buche, avvallamenti, radici o sassi sporgenti dal suolo, ecc.), ma non della sussistenza di eventuali elementi estranei, non connaturali al contesto ambientale”.
Analoghi assunti perorava la compagnia assicurativa.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva sollecitamente le parti, ex artt. 350bis
e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ Va bensì ammessa la qualità della di parte in causa stante il chiaro Parte_3
disposto dell'art. 105, comma primo, c.p.c., secondo cui “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”. Disposizione codicistica – questa - in applicazione della quale pure si è riconosciuto che “L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. III 36639/2021): ben si comprende, a tal punto, l'erroneità di quanto opinato al riguardo dal primo giudice, che negava alla la qualità di parte in causa sol perché nei suoi confronti Parte_3
era mancata una vocatio in ius ed anche perché, tostocchè quest'ultima si costituiva tuttavia in contraddittorio, la domanda risarcitoria già avanzata nei confronti della non sia stata espressamente estesa alla Controparte_2 Parte_3
medesima.
Nel merito, per converso, merita di essere pienamente atteso quanto conduceva il
Tribunale a rigettare la domanda medesima, merita cioè di essere ribadito che l'insidia (o trabocchetto) per la prima volta appalesatasi nelle parole dei testi e PE
(cioè a dire il suddetto “pezzo di ferro quadrato che fuoriusciva dal Tes_3
terreno per circa 8-10 centimetri”) era rimasta affatto estranea a quanto allegato dall'originaria attrice non soltanto in citazione ma anche nella sua successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (memoria che – come val la pena di ripetere – consente alla parte di “precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte”): così da non potervi, ai fini del giudizio, assegnare infine alcun rilievo in difetto di una puntuale correlazione tra quanto già dedotto dalla PE
in adempimento del c.d. onere di allegazione e quanto poi emerso dal corredo probatorio di cui la causa è stata provvista.
Appare pacifico che “Il principio secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere iuxta alligata et probata importa che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti - cioé dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione - e dalle prove offerte dalle parti medesime, tanto essendo inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio e ad impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere” (Cass. II
12980/2002). Facendo eccezione al principio di diritto così codificato – oltremodo giustificatamente - le sole ipotesi in cui il fatto nuovo foriero di responsabilità emerga da una c.t.u. percipiente, specie in tema di responsabilità sanitaria (cfr. Cass. III
7074/2024, “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore”: mentre – è a questo punto appena il caso di soggiungere – non potrebbe certo dirsi inesigibile dall'originaria attrice che già essa medesima individuasse nel ridetto spuntone di ferro – e ne facesse conseguentemente puntuale e tempestiva allegazione - la causa della sua caduta al suolo se tale fosse stata realmente, nell'occorso, la dinamica dei fatti).
§§§ Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano in favore di entrambe le appellate costituite – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile, cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I 10984/2021, e della media complessità della causa - farsi applicazione), e valutati altresì le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + €
1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Gioco dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 551/2024 del 30.1.2024 proposto, con citazione del
28.2.2024, da nei confronti della , di Parte_1 Controparte_2
(nella qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta “Le Parte_3
Terre di GI di Giovanna Giorgianni”) e (quale avente causa dalla
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della - così provvede: Controparte_7 Controparte_4
- dichiara la contumacia della , Controparte_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che – in favore Parte_1
sia di che della - si liquidano Controparte_8 Controparte_4
in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)