TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7491
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per le domande relative agli atti applicativi delle amministrazioni regionali, poiché tali atti sono di natura meramente esecutiva e non implicano l'esercizio di un potere autoritativo, configurando un rapporto obbligatorio con diritto soggettivo del fornitore al corretto calcolo dell'importo dovuto.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di illegittimità

    Il Tribunale ha rigettato le censure relative ai decreti ministeriali, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, e escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e normativa europea sull'evidenza pubblica. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7491
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo