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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 dicembre 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9329/2022 R.G.L. promosso da in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore rappresentato e difeso per delega in calce al Persona_1 ricorso dall'avv. Clara Menichella presso lo studio della quale in Foggia
Via Ordona Lavello, 77 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 21.07.2015 Rep. n. 80974 a rogito del Notaio
[...]
, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato ai fini Per_2 del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi,45 - Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, chiedeva all'adito Tribunale di: “accertare e dichiarare che la minore
[...]
è affetta da patologie tali da determinarle difficoltà Per_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (art.1 L. 289/90), a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condannare l in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento e di quello per ATP, gravati di rimborso spese forfetario,
IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”
Si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso in difetto dei CP_1 prescritti requisiti sanitari.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a Persona_3 seguito dell'esame della minore e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie tali da ritenere insussistente il diritto rivendicato.
Chiamato nella presente fase ad esaminare tanto ad esaminare le censure mosse alle conclusioni quanto all'esame di nuova certificazione, il CTU ha ritenuto di confermare le proprie conclusioni. Condividendo le censure mosse da parte ricorrente all'operato peritale, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritale a mezzo del CTU dott. il quale ha Persona_4 riconosciuto che le patologie da cui la minore è affetta risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e ciò sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a percepire le prestazioni richieste sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che le patologie da cui è affetta la minore Persona_1 risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 dicembre 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9329/2022 R.G.L. promosso da in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore rappresentato e difeso per delega in calce al Persona_1 ricorso dall'avv. Clara Menichella presso lo studio della quale in Foggia
Via Ordona Lavello, 77 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 21.07.2015 Rep. n. 80974 a rogito del Notaio
[...]
, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato ai fini Per_2 del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi,45 - Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva riconosciuto la insussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, chiedeva all'adito Tribunale di: “accertare e dichiarare che la minore
[...]
è affetta da patologie tali da determinarle difficoltà Per_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (art.1 L. 289/90), a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condannare l in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento e di quello per ATP, gravati di rimborso spese forfetario,
IVA e CAP, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”
Si costituiva l' che chiedeva rigettarsi il ricorso in difetto dei CP_1 prescritti requisiti sanitari.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a Persona_3 seguito dell'esame della minore e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie tali da ritenere insussistente il diritto rivendicato.
Chiamato nella presente fase ad esaminare tanto ad esaminare le censure mosse alle conclusioni quanto all'esame di nuova certificazione, il CTU ha ritenuto di confermare le proprie conclusioni. Condividendo le censure mosse da parte ricorrente all'operato peritale, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritale a mezzo del CTU dott. il quale ha Persona_4 riconosciuto che le patologie da cui la minore è affetta risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età e ciò sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a percepire le prestazioni richieste sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che le patologie da cui è affetta la minore Persona_1 risultano di entità tale da comportare una condizione di difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro Caterina Napolitano