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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 276/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: lesione personale, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Benevento alla Via E. Caggiano, n. 6 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Manna, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti
ATTORE
E
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Cosimo CP_1
Ciotta con studio in Benevento al viale Mellusi n. 59
CONVENUTO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio
[...]
, onde sentir accertare l'illecita condotta del convenuto con conseguente CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti.
In particolare, l'attore deduceva che in data 19.6.2016, alle ore 23.30 circa, in località
Piano di Tocco Caudio innanzi al centro di accoglienza, nel tentativo di difendere alcuni immigrati a cui il aveva intimato di stare zitti, veniva aggredito con un CP_1
rastrello dal convenuto;
precisava che a seguito dell'episodio subiva lesioni per le quali veniva trasportato presso il pronto soccorso e che con sentenza n. 362/2019
veniva applicava al , imputato in un procedimento penale per lesioni CP_1
aggravate, la pena di mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la versione fornita dall'attore,
precisando di aver utilizzato il rastrello solo per tenere a distanza il che si Pt_1
stava avvicinando con l'intenzione di aggredirlo;
chiedeva rigettarsi la domanda in ragione dell'infondatezza della stessa, con vittoria di spese.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Non vi è dubbio che il danno non patrimoniale sia risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile (e dunque, a fortiori, quando sia stato concretamente configurato) come reato, trattandosi di uno dei "casi previsti dalla legge" richiamati dall'art. 2059 c.c., e che in tal caso il risarcimento debba investire tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale scaturenti dalla lesione di interessi della persona tutelati pagina 2 di 8 dall'ordinamento ancorché privi di rilevanza costituzionale (Cass., SS.UU.,
26972/08, Cass. 14453/2021).
In particolare è stato precisato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno non patrimoniale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (Cass., SS.UU., 9556/02,
nonché Cass. 11779/2021, Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass.
10527/2011, Cass. 8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo
(Cass., SS.UU. 26972/08, nonché Cass. 4706/2014).
Ciò premesso, nella specie alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla sussistenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto.
Va anzitutto evidenziato che in sede penale il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
362 del 2019 ha applicato al la pena di mesi quattro di reclusione ai sensi CP_1
dell'art. 444 cpc.
Ora, quanto alla valenza probatoria di una siffatta pronuncia, deve rilevarsi che in passato si sosteneva che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità e tantomeno confessione per fatti concludenti ma solamente rinuncia a difendersi ed accettazione di una pena "scontata", in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale dell'amministrazione della giustizia, sicchè il patteggiamento definisce in modo pagina 3 di 8 negoziale il procedimento con la conseguenza che dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 c.p.p. ("salvo diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna") non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori dal procedimento così definito né può discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (cfr. in tale senso Cass. pen.
27 novembre 1995; Cass. 16 aprile 2003 n. 6047).
Tuttavia, è stato più recentemente precisato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili ed amministrativi, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito e, seppur come detto priva di qualsiasi automatica efficacia dimostrativa di fatti, palesa tuttavia l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato (dato il chiaro richiamo alla verifica in termini negativi che il giudice penale è chiamato a fare con riferimento alla esclusione dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.) e, quindi, ben può essere valutata dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. SSUU n°5756/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. Cass.
3.12.2010 n. 24587; 6.12.2011 n. 26263; Cass. Sez.
Unite 31.7.2006 n. 17289; Cass. 21.4.2008 n. 10280.
Ciò posto, nella specie, il valore probatorio della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. risulta corroborato da tutta una serie di ulteriori elementi probatori emergenti pagina 4 di 8 dalla documentazione prodotta in atti (in particolare, verbali di sommarie informazioni in atti) e dalle dichiarazioni dei testi escussi che, presenti sul luogo,
hanno confermato di aver visto l'aggressione.
Passando al quantum del risarcimento, il CTU, con motivazione condivisibile, perché
scevra da vizi logici, ha descritto i postumi subiti dall'istante, quantificandone la misura nel 3%.
Il C.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 10 il periodo di invalidità parziale al 50%, in complessivi gg. 7 il periodo di invalidità parziale al 75%.
Circa la quantificazione dei danni, trattandosi di postumi di lieve entità, dovendosi nella specie considerare la percentuale del 3% in assenza di ulteriori precisazioni sul punto, occorre applicare la disciplina prevista dall'art. 139 C.d.A..
Pertanto, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata, il danno biologico va liquidato nell'importo di €3.205,66 , tenuto conto che il danneggiato aveva, al momento dell'aggressione, l'età di 22 anni.
Quanto, invece, all'inabilità temporanea come sopra accertata, in applicazione della citata normativa in materia di danno biologico di lieve entità (che “monetizza” in €
55,24 il danno per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta), il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato, nella specie, in € 566,21 (di cui € 276,20 per l'invalidità temporanea relativa al 50% ed di € 290,01 per l'invalidità temporanea relativa al 75%).
Nulla, può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, non avendo l'istante allegato e provato alcunché in ordine alla sussistenza di detto pregiudizio non patrimoniale.
pagina 5 di 8 E' noto che, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte a Sezioni Unite, il danno cd. morale, nell'ipotesi in cui l'illecito costituisca un reato, configura un danno non patrimoniale che si identifica nel turbamento dell'animo, nel dolore intimo sofferto dalla persona danneggiata che, alla stregua di ogni danno conseguenza, deve essere dalla vittima allegato e provato (cfr. Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972; conf.
Cass., n 18/1/2011, n. 1072).
Se, pertanto, sul piano probatorio, venendo in rilievo un pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte del convincimento del Giudice, tuttavia, come testualmente affermato dalle Sezioni Unite
nella richiamata pronuncia “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi
che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti
che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. S.U. cit.).
In caso di mancato assolvimento a detto onere di specifica allegazione, che, come detto, si pone come il presupposto per il ricorso al procedimento presuntivo, non può
essere riconosciuto il danno morale.
E' appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di danni di lieve entità l'evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.
Compete, infine, all'attore il risarcimento del danno patrimoniale commisurato all'entità delle spese mediche sostenute per le lesioni riportate pari ad euro 102,00.
Conclusivamente, il danno complessivo patito dall'attore ammonta ad euro 3.873,87.
pagina 6 di 8 Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati,
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto,
non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003,
n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, in assenza di alcun elemento probatorio.
Non sussistono nella specie i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 3.873,87 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
-condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.800,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 -pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Benevento, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 276/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: lesione personale, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Benevento alla Via E. Caggiano, n. 6 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Manna, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti
ATTORE
E
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Cosimo CP_1
Ciotta con studio in Benevento al viale Mellusi n. 59
CONVENUTO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio
[...]
, onde sentir accertare l'illecita condotta del convenuto con conseguente CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti.
In particolare, l'attore deduceva che in data 19.6.2016, alle ore 23.30 circa, in località
Piano di Tocco Caudio innanzi al centro di accoglienza, nel tentativo di difendere alcuni immigrati a cui il aveva intimato di stare zitti, veniva aggredito con un CP_1
rastrello dal convenuto;
precisava che a seguito dell'episodio subiva lesioni per le quali veniva trasportato presso il pronto soccorso e che con sentenza n. 362/2019
veniva applicava al , imputato in un procedimento penale per lesioni CP_1
aggravate, la pena di mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la versione fornita dall'attore,
precisando di aver utilizzato il rastrello solo per tenere a distanza il che si Pt_1
stava avvicinando con l'intenzione di aggredirlo;
chiedeva rigettarsi la domanda in ragione dell'infondatezza della stessa, con vittoria di spese.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Non vi è dubbio che il danno non patrimoniale sia risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile (e dunque, a fortiori, quando sia stato concretamente configurato) come reato, trattandosi di uno dei "casi previsti dalla legge" richiamati dall'art. 2059 c.c., e che in tal caso il risarcimento debba investire tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale scaturenti dalla lesione di interessi della persona tutelati pagina 2 di 8 dall'ordinamento ancorché privi di rilevanza costituzionale (Cass., SS.UU.,
26972/08, Cass. 14453/2021).
In particolare è stato precisato che il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno non patrimoniale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito (Cass., SS.UU., 9556/02,
nonché Cass. 11779/2021, Cass. 11269/2018, Cass. 21865/2013, Cass.
10527/2011, Cass. 8421/2011), poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo
(Cass., SS.UU. 26972/08, nonché Cass. 4706/2014).
Ciò premesso, nella specie alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla sussistenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto.
Va anzitutto evidenziato che in sede penale il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
362 del 2019 ha applicato al la pena di mesi quattro di reclusione ai sensi CP_1
dell'art. 444 cpc.
Ora, quanto alla valenza probatoria di una siffatta pronuncia, deve rilevarsi che in passato si sosteneva che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità e tantomeno confessione per fatti concludenti ma solamente rinuncia a difendersi ed accettazione di una pena "scontata", in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale dell'amministrazione della giustizia, sicchè il patteggiamento definisce in modo pagina 3 di 8 negoziale il procedimento con la conseguenza che dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 c.p.p. ("salvo diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna") non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori dal procedimento così definito né può discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (cfr. in tale senso Cass. pen.
27 novembre 1995; Cass. 16 aprile 2003 n. 6047).
Tuttavia, è stato più recentemente precisato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili ed amministrativi, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito e, seppur come detto priva di qualsiasi automatica efficacia dimostrativa di fatti, palesa tuttavia l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato (dato il chiaro richiamo alla verifica in termini negativi che il giudice penale è chiamato a fare con riferimento alla esclusione dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.) e, quindi, ben può essere valutata dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. SSUU n°5756/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. Cass.
3.12.2010 n. 24587; 6.12.2011 n. 26263; Cass. Sez.
Unite 31.7.2006 n. 17289; Cass. 21.4.2008 n. 10280.
Ciò posto, nella specie, il valore probatorio della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. risulta corroborato da tutta una serie di ulteriori elementi probatori emergenti pagina 4 di 8 dalla documentazione prodotta in atti (in particolare, verbali di sommarie informazioni in atti) e dalle dichiarazioni dei testi escussi che, presenti sul luogo,
hanno confermato di aver visto l'aggressione.
Passando al quantum del risarcimento, il CTU, con motivazione condivisibile, perché
scevra da vizi logici, ha descritto i postumi subiti dall'istante, quantificandone la misura nel 3%.
Il C.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 10 il periodo di invalidità parziale al 50%, in complessivi gg. 7 il periodo di invalidità parziale al 75%.
Circa la quantificazione dei danni, trattandosi di postumi di lieve entità, dovendosi nella specie considerare la percentuale del 3% in assenza di ulteriori precisazioni sul punto, occorre applicare la disciplina prevista dall'art. 139 C.d.A..
Pertanto, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata, il danno biologico va liquidato nell'importo di €3.205,66 , tenuto conto che il danneggiato aveva, al momento dell'aggressione, l'età di 22 anni.
Quanto, invece, all'inabilità temporanea come sopra accertata, in applicazione della citata normativa in materia di danno biologico di lieve entità (che “monetizza” in €
55,24 il danno per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta), il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato, nella specie, in € 566,21 (di cui € 276,20 per l'invalidità temporanea relativa al 50% ed di € 290,01 per l'invalidità temporanea relativa al 75%).
Nulla, può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, non avendo l'istante allegato e provato alcunché in ordine alla sussistenza di detto pregiudizio non patrimoniale.
pagina 5 di 8 E' noto che, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte a Sezioni Unite, il danno cd. morale, nell'ipotesi in cui l'illecito costituisca un reato, configura un danno non patrimoniale che si identifica nel turbamento dell'animo, nel dolore intimo sofferto dalla persona danneggiata che, alla stregua di ogni danno conseguenza, deve essere dalla vittima allegato e provato (cfr. Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972; conf.
Cass., n 18/1/2011, n. 1072).
Se, pertanto, sul piano probatorio, venendo in rilievo un pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte del convincimento del Giudice, tuttavia, come testualmente affermato dalle Sezioni Unite
nella richiamata pronuncia “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi
che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti
che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. S.U. cit.).
In caso di mancato assolvimento a detto onere di specifica allegazione, che, come detto, si pone come il presupposto per il ricorso al procedimento presuntivo, non può
essere riconosciuto il danno morale.
E' appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di danni di lieve entità l'evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.
Compete, infine, all'attore il risarcimento del danno patrimoniale commisurato all'entità delle spese mediche sostenute per le lesioni riportate pari ad euro 102,00.
Conclusivamente, il danno complessivo patito dall'attore ammonta ad euro 3.873,87.
pagina 6 di 8 Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati,
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto,
non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003,
n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, in assenza di alcun elemento probatorio.
Non sussistono nella specie i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 3.873,87 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
-condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.800,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 -pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Benevento, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
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