Art. 6. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro.
Articolo 6 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 5Articolo 7
- Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 6 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Versione
19 febbraio 1992
19 febbraio 1992