Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03394/2025REG.PROV.COLL.
N. 09449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9449 del 2024, proposto dalle società RE s.r.l. e DI s.r.l., in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9907588044, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comando della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 1183/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di Gestione Servizi Integrati s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Le società RE s.r.l. e DI s.r.l., rispettivamente mandataria e mandante del costituendo R.T.I., hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia la determinazione della Guardia di Finanza - Legione allievi n. 1154 del 22 dicembre 2023, di aggiudicazione a favore della società Gestione Servizi Integrati s.r.l. dell’“ Appalto specifico indetto dalla Legione Allievi della Guardia di Finanza per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “Catering completo” a mezzo Self-Service, inteso come preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti con derrate approvvigionate direttamente dall’impresa aggiudicataria, presso la mensa della Legione Allievi della Guardia di Finanza nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per alimenti e ristorazione per un periodo di 30 (trenta) mesi ”, per un valore stimato di € 10.523.193,10 (IVA inclusa).
All’esito del confronto competitivo, svolto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le ricorrenti si sono infatti collocate in seconda posizione, con il punteggio complessivo di 97,33 punti, mentre al primo posto si è graduata l’aggiudicataria Gestione Servizi Integrati s.r.l., con complessivi punti 99.
Al ricorso principale – integrato da reiterate serie di motivi aggiunti – la controinteressata ha contrapposto il suo ricorso incidentale, al fine di salvaguardare la conseguita situazione di vantaggio.
2. La causa in primo grado, i cui contorni sono stati sinteticamente illustrati, si è chiusa con la sentenza n. 1183 del 15 novembre 2024.
La pronuncia si apre con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del G.A. relativamente alle questioni introdotte dalle ricorrenti con i secondi e con i quarti (in ordine di proposizione) motivi aggiunti, sul rilievo che “ la verifica del rispetto del piano di assorbimento del personale ”, oggetto dei primi, “ si colloca ontologicamente nella fase esecutiva dell’appalto, riservata alla cognizione del giudice ordinario ” e che “ la contestazione ” formulata con i secondi “ non attiene alla conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni della lex specialis ma inerisce alla rispondenza dei prodotti effettivamente forniti in sede di esecuzione del contratto (avviata con il subentro in data 27 maggio 2024) a quelli oggetto dell’offerta risultata aggiudicataria, beneficiaria del punteggio premiale, assegnato per l’adeguatezza ambientale dei prodotti stessi ”, con la conseguenza che, nella suddetta fase esecutiva, “ nessun rilievo può essere assegnato al principio di immodificabilità dell’offerta, in quanto - ontologicamente - destinato a valere fino alla conclusione della fase di scelta del contraente, quale presidio della par condicio tra i concorrenti ”.
La sentenza prosegue quindi con l’esame congiunto del secondo motivo del ricorso introduttivo, dei primi e dei terzi motivi aggiunti, tutti inerenti al centro di cottura esterno richiesto dalla lex specialis per le situazioni di emergenza, individuato dalla aggiudicataria - all’esito del soccorso istruttorio esperito nei suoi confronti - in due unità di “Cucine Mobili”.
In particolare:
- quanto alla deduzione (oggetto del secondo motivo del ricorso principale) secondo cui i centri di cottura mobili non sarebbero stati nella concreta disponibilità della società aggiudicataria all’atto di presentazione dell’offerta e nel termine di 40 giorni successivi all’aggiudicazione, osserva il T.A.R. che “ l’impegno a garantire la disponibilità del centro di cottura esterno per tutta la durata dell’appalto è stato formulato in sede di presentazione dell’offerta e poi puntualizzato in sede di soccorso istruttorio; la concreta disponibilità del centro stesso invece, diversamente da quanto dedotto, avrebbe dovuto essere garantita solo all’atto della stipula del contratto, per espressa previsione dell’art. 30.2 del capitolato. Non vi è prova dell’inadempienza di GSI rispetto a tale termine; al contrario, la difesa della pubblica Amministrazione - nella memoria difensiva versata in atti in data 9.09.2024 - ha confermato che, prima della stipula del contratto, la GSI - in aderenza a quanto richiesto dal capitolato - abbia fornito alla stazione appaltante tutta la documentazione inerente i centri di cottura esterni indicati in sede di gara, sui quali la competente Direzione di Sanità della Guardia di Finanza ha espresso parere favorevole. Il contratto non è agli atti di causa ma emerge dagli atti difensivi che sia stato sottoscritto l’8 aprile 2024 (vedi, in particolare, la memoria riepilogativa GSI del 13.9.2024) ”;
- quanto alla inidoneità dei suddetti centri di cottura, affermata con i primi motivi aggiunti, il T.A.R. richiama da un lato la nota del 19 marzo 2024 della Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza, attestante l’idoneità dei centri mobili di cottura indicati dalla aggiudicataria, dall’altro lato evidenzia il carattere non pertinente delle “ Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva scolastica ed aziendale della Regione Puglia ”, invocate dalla ricorrente, respingendo anche la tesi attorea secondo cui la disponibilità di tali centri di cottura emergenziali non sarebbe stata assicurata per tutta la durata della commessa;
- quanto alla carenza dell’autorizzazione sanitaria a partire dalla stipula del contratto, allegata dalle ricorrenti con i terzi motivi aggiunti, osserva essenzialmente il T.A.R. che l’adeguatezza dei centri di cottura mobili era stata verificata prima della stipula del contratto dalla Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Infine, quanto al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, concernente “ la verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti e del fornitore ai parametri individuati dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio premiale ”, la quale, ad avviso del T.A.R., “ avrebbe dovuto essere condotta prima della stipula del contratto, pena la violazione del già richiamato principio dell’immodificabilità dell’offerta e della par condicio ”, atteso che “ la lex specialis collegava infatti l’attribuzione del punteggio premiale alla verifica di specifici requisiti nei prodotti offerti (che avrebbero dovuto essere a km.0 e a filiera corta), da attestare in gara con specifiche modalità; più in dettaglio, per quel che qui rileva, a mezzo di “dichiarazione contenente l’elenco dei produttori primari per prodotti biologici da Km 0 e filiera corta indicati al punto 4 della “Tabella dei criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica”, di cui al successivo punto 19.3, in formato .pdf, denominata “Elenco produttori primari per criteri premiali CAM”, con allegato il relativo contratto preliminare; e con la precisazione che, in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, non sarebbe stato attribuito il relativo punteggio (cfr. art.16, comma 2, lett. d), capitolato d’ON) ”, osserva il giudice di primo grado che “ il motivo si rivela meritevole di accoglimento ”, pur se inidoneo a superare la prova di resistenza.
Quanto al primo aspetto, evidenzia il T.A.R. che “ la contestazione mossa attiene –in estrema sintesi- alla qualità di “produttore primario” dell’unico fornitore indicato nell’offerta tecnica dall’aggiudicataria, vale dire Greenway s.r.l.; società che invece svolge in via esclusiva attività di trading (commercio) di prodotti ortofrutticoli freschi (codice ATECO 46.3131 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi), come emerge dal certificato camerale prodotto in giudizio dalla difesa erariale (allegato n. 16 del deposito in data 16 febbraio 2024) ”, non potendo attribuirsi rilievo alle risultanze del certificato camerale, in quanto “ l’attività effettivamente esercitata e l’oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti ”, con la conseguenza che “ alla GSI, dunque, sono stati attribuiti n.7 punti premiali nonostante sia sostanzialmente mancata nell’offerta tecnica l’indicazione del produttore primario (non essendo tale la Greenway) e –correlativamente- la localizzazione dei relativi terreni agricoli o sito produttivo, risultando agli atti solo la sede della Greenway stessa, priva della suddetta qualità ”.
Il mancato superamento della prova di resistenza ad opera delle ricorrenti, necessaria al fine di rendere concretamente utile per le medesime l’accoglimento della censura suindicata, consegue invece, ad avviso del T.A.R., dall’accoglimento del motivo del ricorso incidentale di Gestione Servizi Integrati, inteso a lamentare la violazione da parte della stazione appaltante del criterio di valutazione sub A.3 di cui all’art. 19.3 del IT d’ON.
Il T.A.R. ha ravvisato in particolare la fondatezza della censura con la quale la controinteressata deduceva che i prodotti offerti dalle ricorrenti principali avrebbero potuto essere classificati “ ...prodotti biologici da KM 0... ”, come richiesto dalla disciplina di gara, solo in un numero esiguo, non rispondendo tutti pienamente ai requisiti prescritti a tal fine dall’art. 2, comma 1, lett. a) l. n. 61/2022, atteso che “ tre dei quattro “...luoghi di produzione...” ove hanno sede i fornitori prescelti dal RTI ricorrente sono ubicati - per espressa dichiarazione dello stesso - ad una distanza superiore ai 70 km previsti dal su riportato art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 61/2022 e, comunque, in una diversa provincia rispetto al luogo di vendita e/o consumo ”.
Inoltre, premesso che “ l’Amministrazione avrebbe potuto attribuire al RTI RE soltanto 4 punti in relazione ai 10 prodotti forniti da “L PP (con sito produttivo in Strada Torre di mizzo 1/b, Bari posto a 20 km di distanza dal luogo di consumo), rispetto ai 22 prodotti complessivamente riconosciuti BIO ”, osserva il T.A.R. che “ anche la qualità BIO di 4 di questi 10 prodotti è stata posta legittimamente in discussione ”, con la conseguenza che il punteggio spettante sarebbe risultato pari a 2 (e non ad 8), per cui “ anche sottraendo a GSI tutti e 7 i punti premiali (portando il punteggio complessivo a 92), il RTI ricorrente risulterebbe comunque secondo in graduatoria con un punteggio di 91,33 (ossia: 97,33 meno 6) ”.
3. La sentenza, nella parte in cui dispone l’accoglimento del ricorso incidentale (e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità di quello principale) costituisce oggetto dell’appello proposto, in via principale, dalle originarie ricorrenti nonché, nella parte in cui accoglie (potenzialmente) il ricorso introduttivo del giudizio e non esamina le altre censure formulate dalla controinteressata, di quello incidentale proposto da quest’ultima: i rispettivi contenuti censori saranno esaminati nella successiva parte motivazionale della presente sentenza.
Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero dell’Economia e Finanze, il Comando Generale Guardia di Finanza ed il Comando Legione Allievi Guardia di Finanza, per resistere all’appello principale ed aderire a quello incidentale.
La causa non ha conosciuto una fase cautelare e, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione di merito, alla quale può quindi senz’altro procedersi.
4. Iniziando dalle censure proposte con l’appello principale, il T.A.R. come si è detto ha ritenuto fondata il motivo con il quale la ricorrente incidentale lamentava la violazione, sotto distinti profili, del criterio di valutazione sub A.3 di cui all’art. 19.3 del IT d’ON, concernente “ SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI DI CUI AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) ”, secondo cui “ Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie: - ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire;
- pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di MO, altri prodotti trasformati: indicare la o le tipologie e le quantità. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.
Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività:
-1 punto (fino a 3 prodotti);
-2 punti (oltre 3 e fino a 6);
-3 punti (oltre 6 e fino a 9);
-4 punti (oltre 9 e fino a 12);
-5 punti (oltre 12 e fino a 15);
-6 punti (oltre 15 e fino a 18);
-7 punti (oltre 18 e fino a 21);
-8 punti (oltre 21) ”.
4.1. Osserva in proposito il T.A.R. che non tutti i prodotti offerti dal R.T.I. ricorrente principale avrebbero potuto essere classificati “ ...prodotti biologici da KM 0... ”, non possedendo i requisiti prescritti dall’art. 2, comma 1, lett. a) l. n. 61/2022, il quale qualifica tali esclusivamente “ ...i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge... ”.
Ritiene infatti il T.A.R. che tre dei quattro “ ...luoghi di produzione... ” ove hanno sede i fornitori prescelti dal R.T.I. ricorrente sono ubicati, per espressa dichiarazione dello stesso, ad una distanza superiore ai 70 km previsti dalla disposizione citata e, comunque, in una diversa provincia rispetto al luogo di vendita e/o consumo: ciò in quanto il produttore denominato “ NA ” è ubicato in contrada Ospedale Marina, VA SI (MT) ad una distanza di 139 km dal luogo di consumo, il produttore denominato “ GR ” in contrada Conocchiella 79, Palagianello (TA), ad una distanza di 79 km dal luogo di consumo, e il produttore denominato “ AL ” in via Roma 341/A, Fasano (BR), ad una distanza di 82 km dal luogo di consumo.
Il T.A.R. ritiene di non poter aderire alla interpretazione proposta dalle ricorrenti principali, secondo cui ai fini del calcolo della distanza occorrerebbe avere riguardo “ non già al percorso stradale tra il sito di produzione e quello di consumo ma al “raggio” di distanza ”, in quanto “ il dato testuale ” deve essere “ letto alla luce della ratio della disposizione ” e “ l’interpretazione di “raggio” come sistema per misurare la distanza “in linea d’aria” condurrebbe al risultato paradossale di considerare prodotti a km.0 anche quelli per i quali il tragitto di consegna sia lunghissimo, per la presenza nel “raggio” di distanza di barriere naturali come mare e montagne ”.
Il T.A.R. respinge altresì la proposta interpretativa delle medesime ricorrenti principali, secondo cui l’art. 2 l. n. 61/2022 sarebbe limitato ai piccoli comuni, in quanto l’art. 8, nel prevedere l’abrogazione dell’art. 11, comma 2, l. n. 158/2017, relativa ai piccoli comuni, ha espressamente disposto che “ … Tutti i richiami ai prodotti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge ”.
Dai rilievi che precedono il T.A.R. trae quindi la conclusione che l’Amministrazione avrebbe potuto attribuire al R.T.I. ricorrente soltanto 4 punti in relazione ai 10 prodotti forniti da “ DI PE ”, rispetto ai 22 prodotti complessivamente riconosciuti “ Bio ”.
Rileva altresì il T.A.R. che anche la qualità “ Bio ” di 4 di questi 10 prodotti è discutibile, in quanto, confrontando l’elenco dei prodotti “ Bio ” per i quali il suddetto produttore risulta abilitato con quello dei 10 prodotti biologici offerti dalle ricorrenti principali, non avrebbero potuto essere considerati tali il IC, la CA, la NA e il MO, per cui, sarebbero rimasti solo 6 prodotti utilmente valutabili ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio premiale, il quale risulterebbe pari a 2 punti (a fronte degli 8 attribuiti all’aggiudicataria).
Tuttavia, conclude il T.A.R., anche sottraendo alla controinteressata tutti e 7 i punti premiali, in accoglimento del ricorso proposto dalle ricorrenti principali, queste risulterebbero comunque seconde in graduatoria: da qui la declaratoria finale di improcedibilità del gravame da esse proposto, anche nella parte in cui risulterebbe virtualmente fondato.
4.2. Deducono in primo luogo, rivolgendosi criticamente nei confronti della suddetta statuizione, le appellanti (e originarie ricorrenti) principali che il parametro normativo di riferimento – ai fini della definizione del requisito del “ chilometro zero ” – non è identificabile nell’art. 2, comma 1, lett. a) l. n. 61/2022 (“ Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta ”), che fissa a tal fine una distanza non superiore a 70 km tra luogo di produzione e luogo di vendita, ma nel D.M. 16 marzo 2020, n. 65 (“ Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari ”), che fa riferimento alla maggiore distanza di 200 km: ciò in quanto la lex specialis , non impugnata in parte qua dalla controinteressata, si è espressamente conformata ai suddetti C.A.M. (laddove, alla pag. 4 – Premesse, dispone che “ La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. n. 65 del 16 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020 ”, e, alla pag. 23, par. 15.6 - Dichiarazioni Aggiuntive, stabilisce che “ Ciascun concorrente rende…le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:…4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (DM n.65 del 10 marzo 2020) ”.
4.3. La censura è astrattamente meritevole di accoglimento.
L’allegato 1 del d.m. n. 65 del 10 marzo 2020 si occupa, al par. D, dei “ Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme ”.
Il punto c (“ Criteri premianti ”) prevede che “ La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo ”.
Tra i “ criteri premianti ” viene in particolare in rilievo quello di cui al n. 2 (“ Chilometro zero e filiera corta ”), espressamente indicato “ corrispondente al criterio ambientale premiante di pari oggetto previsto per il servizio di ristorazione scolastica sub C), lett. b), punto 1 ”.
Quest’ultimo reca la seguente definizione: “ Per «chilometro zero» (o, nel caso dei piccoli comuni «chilometro utile») si intende una distanza tra terreno coltivato/ sito dell’allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km… ”.
L’art. 2, comma 1, l. 17 maggio 2022, n. 61, prevede invece che “ ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita… ”.
Ciò premesso, l’apparente conflitto tra le surriferite indicazioni normative in ordine alla identificazione dei prodotti a km 0 può essere agevolmente risolto, ai fini della presente controversia, rilevando che la lex specialis della gara contiene espressi riferimenti al citato d.m..
Come evidenziato dalle appellanti principali, infatti, alla pag. 4 del IT d’ON si prevede che “ La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 16 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020 ”, mentre, alla pag. 23, si richiede che ciascun concorrente accetti, “ senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (DM n.65 del 10 marzo 2020) ”: ebbene, il rinvio “ in blocco ” ai Criteri Ambientali Minimi dettati dal citato d.m. impone che, ai fini della applicazione delle clausole della lex specialis , quali in primo luogo i criteri di valutazione funzionali all’attribuzione del punteggio premiale, si abbia privilegiato riguardo alle definizioni da quello recate (a prescindere dall’eventuale onere della controinteressata di impugnare le suindicate previsioni della lex specialis , come eccepito dalle appellanti principali).
4.4. Né potrebbe sostenersi che il rinvio al d.m. del 2020 operato dalla disciplina di gara abbia carattere “ mobile ”, con la conseguenza che il contenuto normativo oggetto di recepimento ab externo dovrebbe adattarsi alle modifiche successivamente apportate alla fonte originaria, dal momento che non solo la lex specialis della gara è successiva alla entrata in vigore della l. n. 61/2022, ma deve anche escludersi che tra le due fonti normative innanzi citate, pur se di rango diverso, sia instaurabile un rapporto di successione cronologica e di prevalenza gerarchica, tale, come ritenuto dal T.A.R., da determinare la preminenza, ai fini regolativi della fattispecie concreta, di quella legislativa.
Deve infatti osservarsi che non solo non è ravvisabile alcuna coincidenza tra i rispettivi perimetri applicativi, ma anzi il d.m. del 2020 riveste rispetto alla l. n. 61/2022 il carattere di specialità che ne assicura la resilienza ai fini regolativi della specifica fattispecie da esso presa in considerazione.
Mentre infatti la l. n. 61/2022, come recita il suo art. 1, comma 1, “ è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità ”, il d.m. n. 65/2020 è più specificamente rivolto a realizzare il contributo delle stazioni appaltanti “ al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all’articolo 144 ”, come dispone l’art. 34 d.lvo n. 50/2016, applicabile ratione temporis : ciò non senza osservare che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, l. n. 61/2022, le definizioni da esso recate valgono esclusivamente “ ai fini e per gli effetti della presente legge ”.
4.5. Ma le appellanti principali contestano anche la tesi, recepita dal T.A.R. con la censurata statuizione di accoglimento del ricorso incidentale della controinteressata, secondo cui, assumendo come pertinente il criterio desumibile dalla l. n. 61/2022 ai fini della individuazione dei prodotti a km 0, dovrebbe aversi riguardo, ai fini della misurazione della distanza, al percorso stradale tra il sito di produzione e quello di consumo e non al “ raggio ” di distanza, ossia al segmento di retta avente un estremo sulla circonferenza e l’altro nel centro della figura: ciò in quanto “ il dato testuale va letto alla luce della ratio della disposizione (che non può venire compromessa dal precetto che si trae dal testo)” e “l’interpretazione di “raggio” come sistema per misurare la distanza “in linea d’aria” condurrebbe al risultato paradossale di considerare prodotti a km.0 anche quelli per i quali il tragitto di consegna sia lunghissimo, per la presenza nel “raggio” di distanza di barriere naturali come mare e montagne, tradendo in modo palese lo scopo della norma ”.
4.6. Anche le osservazioni critiche rivolte sul punto dalle appellanti principali alla sentenza appellata sono condivisibili.
La disposizione rilevante stabilisce che i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero sono quelli “ provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita ”: essa quindi chiaramente individua come criterio misurativo della distanza quello che, fissato il centro di una ideale circonferenza in corrispondenza del luogo di vendita, traccia un raggio – ovvero un segmento lineare – atto ad unire il suddetto punto con il luogo di produzione o trasformazione della materia prima.
La previsione di siffatto criterio non si presta ad un intervento di carattere sostanzialmente sostitutivo come quello ipotizzato dalla sentenza appellata, sulla scorta di considerazioni attinenti alla ratio della disposizione, non potendo questa prevalere sul significato testuale della stessa, ove univocamente estrapolabile dal suo tenore letterale.
In ogni caso, sebbene l’ incipit del sub-criterio di valutazione in discorso evidenzi il fine di “ ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari ”, tra l’interpretazione che attribuisce rilievo al concetto di “ raggio ” ai fini della misura della distanza e la ratio della disposizione non è ravvisabile lo stridente contrasto che ha indotto il T.A.R. a privilegiare il (radicalmente diverso) criterio incentrato sul percorso stradale.
Invero, anche a non voler attribuire rilievo a quanto osservato da questa Sezione con la sentenza 12 dicembre 2022, n. 10878, richiamata anche dalle appellanti, secondo cui “ ciò che rileva nella determinazione del parametro della “distanza” non è la tempistica di consegna dei prodotti, bensì la sola vicinanza del luogo di produzione al luogo del consumo, ovvero il fatto che il trattamento della materia prima (produzione e/o allevamento, a seconda dei casi) avvenga in loco ”, anche il criterio del “ raggio ” è idoneo ad incentivare la riduzione dei “ trasporti primari ”, in quanto alla diminuzione della distanza “ in linea d’aria ” si correla abitualmente quella della distanza stradale: con il vantaggio che il primo criterio elimina le incertezze applicative connesse all’applicazione del criterio del percorso stradale.
Deve solo aggiungersi che non può attribuirsi rilievo, ai fini interpretativi della lex specialis e della individuazione dei pertinenti riferimenti normativi, al comportamento dei concorrenti, con particolare riguardo alla indicazione da parte delle appellanti principali, nel contesto della loro offerta tecnica, della distanza stradale tra il luogo di produzione delle derrate e quello di consumo.
Infine, deve osservarsi, quanto alle deduzioni formulate dalla odierna appellante incidentale con la memoria del 29 marzo 2025, che, una volta acclarato che doveva aversi riguardo al criterio del “ raggio ” ai fini del calcolo della distanza, sarebbe stato onere della Gestione Servizi Integrati dimostrare che i siti produttivi indicati dalle società DI e RE non fossero rispettosi nemmeno della distanza così calcolata.
4.7. Dai rilievi che precedono consegue che, anche nell’ipotesi in cui ai fini della individuazione dei prodotti a chilometro zero offerti dalle ricorrenti principali debba aversi riguardo alla distanza prevista dalla l. n. 61/2022, i prodotti valorizzabili ai fini della attribuzione del punteggio de quo sarebbero complessivamente pari a 17 (dovendo escludersi, come da esse stesse ammesso, quelli forniti dal produttore “ NA ”), con la conseguente spettanza di 6 punti, che consentirebbero loro, con il punteggio complessivo di 95,33 punti, di sopravanzare la società appellata, con i suoi (inferiori) 92 punti, nella graduatoria conclusiva così come derivante dall’accoglimento, da parte del T.A.R., delle censure da quelle formulate in primo grado.
5. Si impone quindi a questo punto di esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, inteso a censurare la sentenza appellata nella parte in cui accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo fondata la contestazione mossa dalle ricorrenti principali in ordine alla qualità di “ produttore primario ” dell’unico fornitore indicato nell’offerta tecnica dall’aggiudicataria, vale dire la Greenway s.r.l.: società che – rileva il T.A.R. – “ svolge in via esclusiva attività di trading (commercio) di prodotti ortofrutticoli freschi (codice ATECO 46.3131 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi), come emerge dal certificato camerale prodotto in giudizio dalla difesa erariale (allegato n. 16 del deposito in data 16 febbraio 2024) ”.
Il T.A.R. richiama in proposito i “ principi elaborati dalla giurisprudenza sul rapporto tra attività effettivamente svolta e possibile oggetto dell’attività di impresa ”, ritenendo non “ dirimente l’argomento opposto dalla difesa erariale stessa che, richiamando quanto riportato nella sezione del predetto certificato dedicata alla descrizione dell’”oggetto” dell’attività, ha evidenziato come la stessa includa “A) la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca…” ”, e conclude nel senso che “ alla GSI, dunque, sono stati attribuiti n.7 punti premiali nonostante sia sostanzialmente mancata nell’offerta tecnica l’indicazione del produttore primario (non essendo tale la Greenway) e – correlativamente - la localizzazione dei relativi terreni agricoli o sito produttivo, risultando agli atti solo la sede della Greenway stessa, priva della suddetta qualità ”.
5.1. Osserva in senso critico la appellante incidentale che, a seguito dell’istanza di autotutela prodotta dalle ricorrenti principali, la stazione appaltante avviava il relativo procedimento e - verificata la correttezza dell’operato dell’aggiudicataria - con nota del 6 febbraio 2024 chiariva che “ ...con riguardo alla memoria partecipativa pervenuta con la pec in riferimento, si fa presente che, alla luce degli atti e della documentazione di gara presentata, sarà cura di questa Amministrazione, così come previsto dal IT d’Oneri al punto 19.3 da n. A.3 a n. A.5, verificare in fase esecutiva la conformità di quanto offerto dalla Società aggiudicataria... ”.
Ebbene, deduce la appellante incidentale che, una volta che la stazione appaltante ha verificato la correttezza e la completezza dell’impegno formulato dall’aggiudicataria a fornire i prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta indicati con l’offerta tecnica, l’eventuale verifica da parte della medesima stazione appaltante in ordine all’effettiva corrispondenza del predetto impegno assunto non poteva che essere svolta unicamente in sede esecutiva.
Deduce altresì la appellante incidentale che essa, in sede di offerta tecnica, ha indicato i prodotti a km 0 e filiera corta che si impegnava a fornire nel corso dell’esecuzione dell’appalto e che, come previsto dal IT d’ON, ha allegato alla propria offerta la dichiarazione di intenti con la quale la Greenway s.c. a r.l. si era espressamente impegnata a fornire i prodotti ivi indicati qualora la prima fosse risultata aggiudicataria della gara, precisando espressamente “ ...la tipologia di prodotti che si prevede di fornire, gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute, la localizzazione dell’azienda, la distanza dalla sede del servizio (Guardia di Finanza Legione Allievi Finanzieri Bari, Viale Europa, 97,10132, Bari BA) e la capacità produttiva annua per ciascuna specie fornita... ”.
La appellante incidentale allega altresì che dalla visura camerale della Greenway non emerge in alcun modo che quest’ultima svolgerebbe in via esclusiva un’attività di intermediazione di prodotti agricoli, ma che: a) l’oggetto sociale della Greenway è la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca; b) l’attività prevalente (e non esclusiva) svolta dalla Greenway è il commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi.
Pertanto, evidenzia la appellante incidentale, sebbene l’attività prevalente svolta dalla Greenway, come si evince dal relativo certificato camerale, sia quella inerente al “ commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi ”, sarebbe del tutto irragionevole una separazione netta tra “ attività prevalente ” (come risultante dal certificato camerale) ed “ oggetto sociale ”, così da ritenere che solo la prima possa considerarsi “ effettivamente svolta ” dall’impresa.
Essa richiama quindi il precedente della Sezione secondo cui “ ...premesso il carattere necessariamente riassuntivo ed esemplificativo dell’“attività prevalente”, e ritenuto che anche le attività cd. secondarie sono suscettibili di concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione, laddove comprese tra quelle che l’impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all’attività principale, ne discende che anche le attività (solo) indicate nell’oggetto sociale, ma strettamente connesse a quella (prevalente) risultante dalla visura camerale, debbano essere attratte nel perimetro delle attività per le quali l’impresa è professionalmente qualificata, in quanto “effettivamente svolte...” ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2021, n. 2507).
5.2. Il motivo incidentale in esame è meritevole di accoglimento.
E’ sufficiente evidenziare che il IT d’ON, in tema di comprova in sede di valutazione dell’offerta tecnica relativamente al sub-criterio di valutazione A.3 (“ SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI DI CUI AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) ”) prevede:
“ Presentare una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l’ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l’intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute ”.
Ebbene, ritiene il Collegio che, al fine di escludere che la Greenway fosse qualificabile come “ produttore primario ” per i fini suindicati, non è sufficiente rilevare, come fa la sentenza appellata, che l’attività di produzione non sia compresa nella sua attività prevalente così come risultante dalla relativa certificazione camerale ma solo nel relativo oggetto sociale, laddove non si dimostri che trattasi di attività del tutto avulsa e scoordinata rispetto a quella principale, tale da escludere che essa sia effettivamente svolta dalla stessa impresa.
Torna utile, in proposito, quanto affermato da questa Sezione con la sentenza 25 marzo 2021, n. 2507, richiamata dalla appellante incidentale:
“ Deve premettersi che, secondo la più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 508 del 18 gennaio 2021), “attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività”. Ebbene, ritiene la Sezione che, sebbene l’attività prevalente svolta dall’impresa aggiudicataria, come si evince dal relativo certificato camerale, sia quella inerente, per quanto di interesse, a “lavatura, stiratura e noleggio di biancheria ospedaliera” nonché “decontaminazione e sterilizzazione effetti tessili di provenienza ospedaliera”, afferendo l’attività di trasporto alle (più variegate ed articolate) attività comprese nell’oggetto sociale della medesima concorrente, sarebbe contrario ad una lettura ragionevole del requisito in discorso, alla luce della finalità che lo ispira come innanzi enucleata, istituire una separazione netta tra “attività prevalente”, come risultante dal certificato camerale, ed “oggetto sociale”, sì da ritenere che solo la prima possa considerarsi “effettivamente svolta” dall’impresa. Premesso infatti il carattere necessariamente riassuntivo ed esemplificativo dell’”attività prevalente”, e ritenuto che anche le attività cd. secondarie sono suscettibili di concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione, laddove comprese tra quelle che l’impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all’attività principale, ne discende che anche le attività (solo) indicate nell’oggetto sociale, ma strettamente connesse a quella (prevalente) risultante dalla visura camerale, debbano essere attratte nel perimetro delle attività per le quali l’impresa è professionalmente qualificata, in quanto “effettivamente svolte”. Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che il “trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi del Fornitore con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio”, in quanto direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività principale (sì da costituirne un implicito segmento esecutivo), debba ritenersi ragionevolmente compresa tra quelle che l’impresa “effettivamente svolge”, ergo non confinate tra quelle solo formalmente incluse nell’oggetto sociale, in quanto espressivo della “misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori - per vero, potenzialmente illimitati - nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivate” (cfr., sul punto, la sentenza citata)” ”.
Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, non può non osservarsi che l’attività di produzione, siccome strettamente connessa ed immediatamente strumentale a quella di commercializzazione, non possa ritenersi non effettivamente svolta dalla Greenway – e quindi tale da impedirne la qualificazione, per i fini de quibus , come “ produttore primario ” – e semplicemente (quanto astrattamente) compresa nel suo oggetto sociale nonché di ritenere meramente fittizie le indicazioni risultanti dalla relativa “ dichiarazione di intenti ” (cfr. all. 15 della produzione in primo grado dell’Amministrazione del 16 febbraio 2024) in ordine a localizzazione del produttore, certificazioni biologiche possedute e capacità produttiva annua per ciascuno dei prodotti biologici a km 0 indicati nell’offerta della aggiudicataria.
Quanto invece all’assunto secondo cui la Greenway non svolgerebbe di fatto e nemmeno in via secondaria l’attività di produzione, deve osservarsi che non solo lo stesso è stato introdotto solo con la memoria del 29 marzo 2025, ma non è supportato da congrui elementi dimostrativi, dovendo la parte che formula la censura (quali erano, in primo grado, le odierne appellanti) corredarla dei necessari elementi di prova.
5.3. Dall’accoglimento della suddetta censura dell’appello incidentale deriva la reintegrazione dell’aggiudicataria nel punteggio originariamente assegnato, pari a 99 punti, ed il ripristino della sua iniziale posizione prioritaria nella graduatoria conclusiva della gara, a fronte dei 95,33 punti spettanti alle appellanti principali: il primo motivo dell’appello principale, quindi, pur astrattamente fondato, è inidoneo ad apportare alle sue promotrici alcun effettivo beneficio e, nella parte in cui sarebbe funzionale a preservare l’utilità garantita alle ricorrenti principali dalla fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, ravvisata - erroneamente, come si è detto - dal T.A.R., deve essere dichiarato improcedibile.
6. Proseguendo nell’esame dei motivi formulati con l’appello principale, viene in evidenza quello con il quale le sue promotrici contestano la statuizione declinatoria della giurisdizione adottata dal T.A.R. con riferimento ai loro quarti motivi aggiunti.
Deve premettersi che con gli stessi le originarie ricorrenti principali deducevano che, sebbene la controinteressata eseguisse il servizio mensa dal 27 maggio 2024, la ditta Greenway s.r.l., da essa individuata quale unico produttore di tutti i “ prodotti biologici a km0 ” offerti di cui al punto 19.3, denominato “ Elenco produttori primari per criteri premiali CAM ”, non aveva mai effettuato alcuna fornitura per conto dell’aggiudicataria: invero, con nota datata 8 giugno 2024, Greenway s.r.l. affermava “ di non aver ricevuto alcun ordine di fornitura da parte della GSI né per la commessa in oggetto né per qualsiasi altra commessa, e quindi di non aver mai effettuato alcuna consegna per conto di GSI dei prodotti riferiti dalla dichiarazione di intenti per la fornitura di derrate alimentari riportate in datante data 10.08.2023. Aggiungiamo che la ditta GSI al momento non risulta nemmeno anagrafata con cliente nella nostra contabilità ”.
Deducevano quindi le ricorrenti principali che la controinteressata aveva operato una illegittima variazione dell’offerta presentata in sede di gara, modificando ex post l’impegno assunto, con la conseguente necessità della sua esclusione.
Esse deducevano altresì che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare in fase esecutiva la conformità di quanto offerto in sede di gara dalla società aggiudicataria, in difetto della quale avrebbe dovuto dichiarare la sua decadenza dall’aggiudicazione.
6.1. Rileva il T.A.R. che “ la contestazione contenuta nei quarti motivi aggiunti -diversamente da quella articolata nel primo motivo di ricorso introduttivo come sarà chiarito nel prosieguo - non attiene alla conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni della lex specialis ma inerisce alla rispondenza dei prodotti effettivamente forniti in sede di esecuzione del contratto (avviata con il subentro in data 27 maggio 2024) a quelli oggetto dell’offerta risultata aggiudicataria, beneficiaria del punteggio premiale, assegnato per l’adeguatezza ambientale dei prodotti stessi. Di questo dà conto la stazione appaltante nelle deduzioni rese proprio in relazione ai quarti motivi aggiunti nelle quali, in merito alle verifiche effettuate - appunto in fase esecutiva - sui prodotti approvvigionati da GSI per l’esecuzione della commessa, riporta quanto segue: a) “pur avendo adeguatamente contrattualizzato la Greenway S.c.a.r.l. indicata in sede di gara quale fornitrice di prodotti a Km0/filiera corta/biologici, sin dal concreto avvio del rapporto, la predetta società ha causato una serie di disservizi”; b) “a fronte di tale operato,” la GSI “ha ritenuto opportuno e necessario procedere alla contrattualizzazione e all’accreditamento di altro fornitore a tal fine idoneo” individuato nella società “Goldfruits di Petruzzelli Savino” con sede in S.P. 231 Km 49.700 – Andria (BT). …”; sia pure dando atto che quest’ultima “c. si è impegnata al pieno rispetto del criterio di filiera corta, biologico e KM 0; d. ha sede ad una distanza inferiore a 70 Km dalla sede di questa Stazione Appaltante; e fornisce prodotti ortofrutticoli a KM 0 e filiera corta provenendo gli stessi direttamente da luoghi di produzione posti a una distanza non superiore a 70 Km di raggio dalla sede del luogo di somministrazione; f. è in possesso di apposita certificazione concernente la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”. Del resto, è la stessa parte ricorrente a collocare la sostituzione del fornitore di cui si tratta nella fase di esecuzione del contratto (cfr. narrativa del quarto atto di motivi aggiunti, pag.3). 3.2.3.- Di tutta evidenza pertanto, avuto specifico riguardo alla controversia che ci occupa, l’afferenza di tali contestazioni alla fase esecutiva; fase nella quale nessun rilievo può essere assegnato al principio di immodificabilità dell’offerta, in quanto – ontologicamente - destinato a valere fino alla conclusione della fase di scelta del contraente, quale presidio della par condicio tra i concorrenti ”.
6.2. Osservano in chiave critica le appellanti principali, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal T.A.R., non si discute della non conformità delle forniture a quelle dichiarate (dalla aggiudicataria) in offerta, bensì dell’impegno contrattuale formalmente dichiarato in offerta e valutato ai fini del punteggio, il quale avrebbe dovuto essere obbligatoriamente verificato dalla stazione appaltante prima dell’affidamento del contratto.
6.3. La censura non può essere accolta.
In linea generale, il procedimento di evidenza pubblica – con il corredo di principi che ne informano lo svolgimento e di poteri pubblicistici che ne garantiscono e verificano il rispetto da parte dei concorrenti – si conclude con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, il quale dà la stura ad una fase pre-contrattuale che culmina con la stipulazione del contratto, a seguito della quale l’Amministrazione dismette le vesti autoritative all’insegna delle quali aveva esercitato la sua funzione di stazione appaltante ed assume quelle di parte contraente, nell’ambito di un rapporto paritario e sinallagmatico con l’impresa aggiudicataria.
Ciò vale, come si è detto, in linea generale e quale criterio di massima, in quanto anche la fase successiva all’aggiudicazione si caratterizza per la permanenza in capo all’Amministrazione di situazioni di potere, aventi ad oggetto l’accertamento dei presupposti cui è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione (come nel caso della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario di cui all’art. 32, comma 7, d.lvo n. 50/2016) o comunque l’attuazione di adempimenti che condizionano la sua legittimazione alla instaurazione del rapporto contrattuale, senza tralasciare l’immanente titolarità in capo alla stessa del potere di autotutela, funzionale a garantire la costante aderenza della fase pubblicistica, e degli atti che ne costellano lo svolgimento, ai canoni di legittimità ed agli interessi pubblici cui il procedimento di evidenza pubblica è preordinato.
Poiché l’Amministrazione - sia nella veste di stazione appaltante che in quella di contraente - svolge compiti lato sensu di controllo dell’operato, prima, del concorrente, quindi dell’aggiudicatario ed infine del contraente privato, finalizzati a verificare che l’offerta dallo stesso presentata ed il successivo comportamento esecutivo della prestazione siano conformi all’interesse pubblico dalla stessa perseguito, al fine di verificare in quale fase si collochi la controversia – se di tipo pubblicistico o privatistico, anche agli effetti del riparto di giurisdizione – può risultare utile individuare quale atto o fatto dell’operatore economico abbia dato luogo (o avrebbe dovuto dare luogo) all’assunzione da parte delle stessa delle appropriate iniziative a tutela di quell’interesse: più in dettaglio, si tratta di verificare se quell’atto o fatto del privato appartenesse all’ambito dei presupposti dell’aggiudicazione, della sua efficacia o dell’effetto legittimante alla stipulazione del contratto da essa derivante, da un lato, ovvero al novero dei comportamenti esecutivi del rapporto contrattuale, traente fondamento in un provvedimento di aggiudicazione legittimamente adottato oltre che pienamente efficace ed in un contratto altrettanto validamente stipulato, dall’altro.
6.4. Venendo alla fattispecie in esame, sostengono le appellanti principali che l’aggiudicataria, sostituendo in fase esecutiva il produttore primario indicato in sede di offerta, avrebbe violato il principio di immodificabilità della stessa, con la conseguente integrazione dei presupposti legittimanti la sua esclusione ovvero la decadenza della conseguita aggiudicazione, che la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre dopo aver doverosamente espletato le necessarie verifiche ante-stipulazione.
Deve in senso contrario osservarsi che non solo l’impegno di eseguire la commessa avvalendosi delle derrate fornite dal produttore primario indicato in sede di offerta è stato validamente assunto dalla aggiudicataria, attraverso la produzione della documentazione all’uopo richiesta dal IT d’ON (rappresentata, come vuole l’art. 16, punto d), da una “ dichiarazione contenente l’elenco dei produttori primari per prodotti biologici da Km 0 e filiera corta indicati al punto 4 della “Tabella dei criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica”, di cui al successivo punto 19.3, in formato .pdf, denominata “Elenco produttori primari per criteri premiali CAM”. Tale documentazione dovrà essere, a pena di esclusione, i)sottoscritta digitalmente; ii) immessa a sistema e, quindi, fatta pervenire alla stazione appaltante. In caso di mancata produzione, non sarà attribuito il relativo punteggio ”), ma non risulta che l’impegno medesimo fosse oggettivamente irrealizzabile, sì da inficiare la stessa attendibilità e/o serietà in parte qua dell’offerta medesima.
In secondo luogo, la lex specialis non richiedeva al concorrente, in ordine al suddetto aspetto dell’offerta, adempimenti ulteriori, rispetto a quello assolto all’atto della presentazione della stessa e conformemente alle pertinenti disposizioni capitolari, da ottemperare prima della stipulazione del contratto o al fine di perfezionare l’efficacia dell’aggiudicazione, sulla cui effettiva e regolare esecuzione la stazione appaltante dovesse esercitare i suoi poteri di controllo/verifica: sì che non si vede - né del resto viene indicata dalla ricorrente - quale attività (pubblicistica) di verifica l’Amministrazione avrebbe omesso, la cui effettuazione avrebbe potuto inibire la stipulazione del contratto o condurre alla declaratoria della decadenza dell’aggiudicazione.
Se, quindi, null’altro si richiedeva al concorrente, fino alla stipulazione del contratto ( ergo , all’inizio dell’esecuzione della prestazione), se non dare seguito all’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, di riflesso nessun potere di matrice pubblicistica avrebbe potuto/dovuto esercitare l’Amministrazione al fine di controllare la correttezza dell’impegno medesimo, rispetto a quello esplicato in sede di verifica della regolarità dell’offerta tecnica e di valutazione della stessa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
6.5. Corollario inevitabile delle suesposte considerazioni è che il mancato seguito dato dalla aggiudicataria all’impegno assunto in sede di offerta – nonché, deve ritenersi, in sede di stipulazione del contratto, replicando gli obblighi contrattuali dell’aggiudicataria il contenuto impegnativo dell’offerta – nel momento in cui si è approvvigionata da un “ produttore primario ” diverso da quello originariamente indicato non si colloca sistematicamente nella fase pubblicistica, ma in quella strettamente esecutiva, denotando lo scostamento della prestazione concretamente eseguita rispetto al prefigurato programma negoziale.
Deve altresì osservarsi che l’indicazione, in sede di offerta, del “ produttore primario ” dal quale l’offerente intende approvvigionarsi dei prodotti necessari all’esecuzione del servizio, aventi le caratteristiche qualitative (ovvero l’origine biologica ed il chilometro zero) rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo, assolve essenzialmente alla funzione di garantire la serietà ed attendibilità del relativo impegno: ne consegue che il cambio del produttore in sede esecutiva - quali che siano i motivi che l’abbiano determinato - non è idoneo ad alterare il contenuto oggettivo dell’offerta, rappresentato dall’approvvigionamento ed impiego ai fini della preparazione dei pasti dei prodotti rispondenti ai requisiti qualitativi ai quali il concorrente si è impegnato in sede di offerta, laddove non incida sul corretto adempimento in parte qua degli obblighi contrattuali facenti capo all’aggiudicataria.
6.6. Deve solo aggiungersi che non può pervenirsi a diverse conclusioni alla luce del precedente della Sezione di cui alla sentenza 23 febbraio 2022, n. 1283, richiamata dalle appellanti principali, in quanto il mancato esercizio del potere di verifica in ordine ai requisiti dell’aggiudicataria da parte della stazione appaltante, da essa stigmatizzata, si correla alla inosservanza di specifiche prescrizioni della lex specialis che ne imponevano l’esercizio prima della stipulazione del contratto.
Non è pertinente invece il disposto di cui all’art. 32, comma 7, d.lvo n. 50/2016, il quale, nel subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del rispetto dei “ prescritti requisiti ”, ha evidentemente riguardo ai requisiti, generali e speciali, di partecipazione, quale non può ritenersi l’impegno del concorrente di eseguire la prestazione avvalendosi di un determinato “ produttore primario ”.
7. Con il successivo motivo di appello, le appellanti principali richiamano la censura formulata con il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale evidenziavano che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, perché non aveva indicato alcun centro di cottura esterno, necessario alla esecuzione dei Servizi di Ristorazione Accessori.
Le appellanti principali rilevano altresì che, con i primi motivi aggiunti, avevano integrato la censura originaria, deducendo l’inidoneità delle “ Cucine mobili ” indicate dalla aggiudicataria al fine di realizzare i suddetti servizi, sia perché aventi superficie (pari a mq. 40) inferiore a quella (pari a mq. 225) prevista dalle “ Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva scolastica ed aziendale della Regione Puglia ” di cui alla D.G.R. n. 1435/2018 e tale da renderle inidonee ad assicurare la capacità produttiva minima, sia perché mancanti degli ulteriori requisiti previsti dalla delibera citata.
Infine, deducono le appellanti principali che, con i terzi motivi aggiunti, avevano lamentato che la stazione appaltante non aveva verificato il possesso dell’autorizzazione sanitaria relativa alle suddette “ Cucine mobili ”.
7.1. Il T.A.R. – che ha trattato congiuntamente le suddette censure – ha ritenuto di respingerle:
- quanto al primo profilo, osservando, come si è detto innanzi, che, “ secondo quanto emerge dagli atti, l’impegno a garantire la disponibilità del centro di cottura esterno per tutta la durata dell’appalto è stato formulato in sede di presentazione dell’offerta e poi puntualizzato in sede di soccorso istruttorio; la concreta disponibilità del centro stesso invece, diversamente da quanto dedotto, avrebbe dovuto essere garantita solo all’atto della stipula del contratto, per espressa previsione dell’art. 30.2 del capitolato. Non vi è prova dell’inadempienza di GSI rispetto a tale termine; al contrario, la difesa della pubblica Amministrazione - nella memoria difensiva versata in atti in data 9.09.2024 - ha confermato che, prima della stipula del contratto, la GSI - in aderenza a quanto richiesto dal capitolato - abbia fornito alla stazione appaltante tutta la documentazione inerente i centri di cottura esterni indicati in sede di gara, sui quali la competente Direzione di Sanità della Guardia di Finanza ha espresso parere favorevole. Il contratto non è agli atti di causa ma emerge dagli atti difensivi che sia stato sottoscritto l’8 aprile 2024 (vedi, in particolare, la memoria riepilogativa GSI del 13.9.2024) ”;
- quanto al secondo, evidenziando che “ l’aggiudicataria non ha indicato un centro di cottura mobile ma ha messo a disposizione della Stazione appaltante due distinti centri di cottura mobili che, come chiarito dal AN (Ente di ricerca per lo studio degli alimenti e della nutrizione) su richiesta della GSI, esprimono “...capacità produttiva adeguate e sufficiente a sostenere il carico di lavoro richiesto dal pieno regime del servizio - vale a dire 715 colazioni, 715 pranzi e 588 cene...” (cfr. doc. 6 depositato dall’Avvocatura erariale in data 13.06.2024). Peraltro l’idoneità di tali automezzi a svolgere il servizio emergenziale nei termini indicati dal IT tecnico è stata attestata, con nota del 19.03.2024, dalla Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. doc. 23 depositato dall’Avvocatura erariale in data 14.05.2024). Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla scorta dei richiami operati dal Raggruppamento ricorrente alle “Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva scolastica ed aziendale della Regione Puglia”: a) sia perché destinate a disciplinare la “...ristorazione collettiva scolastica ed aziendale...” della Regione Puglia e, dunque, inapplicabili alla fattispecie che ha ad oggetto servizi di ristorazione e vettovagliamento da erogarsi in favore di una Caserma della Guardia di Finanza; b) sia perché volte in ogni caso a regolare (nell’ambito dei servizi ristorazione collettiva scolastica ed aziendale della sola Regione Puglia) esclusivamente i centri di cottura fissi interni a strutture appositamente dedicate e non i centri di cottura mobili utilizzati quali centri di cottura emergenziali; c) sia perché - per definizione - forniscono meri indirizzi per le imprese alimentari di ristorazione collettiva scolastica ed aziendale gestite nel territorio della regione Puglia; d) sia infine perché, quand’anche si volesse prenderle a riferimento, i due centri di cottura mobili messi a disposizione da GSI svilupperebbero una dimensione più che idonea a consentire la preparazione emergenziale dei pasti medi previsti dalla disciplina di gara, come - si ribadisce - attestato dalla competente Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza. Infine, viene smentito dal dato testuale l’argomento secondo cui la disponibilità di tali centri di cottura emergenziali non sarebbe stata assicurata per tutta la durata della commessa in quanto l’art.5 della scrittura privata esibita prevede che “…le parti danno poi atto concordemente che le Cucine Mobili oggetto della scrittura privata saranno nella disponibilità di GSI a prima richiesta da inviarsi a mezzo pec”. Il tenore della pattuizione attesta proprio il contrario. Le parti hanno espressamente previsto che la disponibilità dei centri cottura in questione fosse garantita a prima richiesta, non essendo dunque necessario alcuna particolare ragione se non la manifestazione di volontà della GSI in tal senso, senza limiti, nell’arco di tempo considerato”;
- quanto, infine, al terzo, rilevando che “l’adeguatezza dei centri di cottura mobili è stata verificata prima della stipula del contratto - si ribadisce ancora una volta - dalla Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza, organo interno deputato ai controlli sanitari riguardanti le strutture nella disponibilità del Corpo (sull’autonomia riconosciuta alle forze armate per i controlli sanitari interni si veda in generale l’art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 27/2021). Del resto, l’art. 27 lett..e) del capitolato d’ON prevedeva genericamente l’esibizione dell’”autorizzazione sanitaria” ”.
7.2. Le appellanti principali sottopongono a serrata critica tutte le argomentazioni poste dal T.A.R. a fondamento della surriportata statuizione reiettiva.
Iniziando dalla tesi secondo cui sarebbe stato sufficiente, in sede di presentazione dell’offerta, manifestare il mero impegno a garantire la disponibilità di un centro di cottura, esse lamentano che il T.A.R. ha obliterato il disposto di cui all’art. 6.2.1. del IT Tecnico, a mente del quale “ Tale centro di cottura esterno deve essere: - specificamente segnalato nella domanda di partecipazione alla gara e nella successiva offerta; - ubicato a ragionevole distanza (entro un raggio massimo di 50 chilometri dalla sede della mensa della Legione Allievi) ”.
Deducono quindi le appellanti principali che vi era uno specifico obbligo di indicazione del centro di cottura già in sede di gara e che la carenza è stata rilevata anche dalla stazione appaltante, la quale ha appunto attivato un sub-procedimento di soccorso istruttorio nei riguardi della controinteressata, nell’ambito del quale questa ha dichiarato, in data 18 settembre 2023, “ 3) che, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, entro 40 gg calendariali da essa e per tutta la durata dell’affidamento, a pena di decadenza dalla aggiudicazione disporrà di “un centro di cottura esterno” come espressamente previsto al paragrafo 30.2 del IT d’ON “Il concorrente all’atto della stipula del contratto dovrà dimostrare la disponibilità di un proprio “centro di cottura esterno”, (in caso di inutilizzabilità temporanea del centro di cottura), ubicato ad una distanza stradale non superiore ai 50 Km dalla caserma sede del sede della Legione Allievi della Guardia di Finanza, veicolando i pasti con mezzi aziendali adeguatamente attrezzati ed idonei al particolare servizio, in possesso delle caratteristiche e requisiti prescritti dalle Prot. nr. 91311 in data 27/06/2023 46 specifiche norme (art.43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327), nonché possesso della relazione sanitaria certificata inerente i veicoli utilizzati per il trasporto dei pasti; come indicato nel IT Tecnico Paragrafo 6.2.2. ”.
Ebbene, deducono le appellanti principali che tuttavia, nemmeno a valle dell’esperimento della fase di soccorso istruttorio, la controinteressata ha indicato specificamente il centro di cottura per la preparazione ed il confezionamento dei pasti, in ossequio della richiamata disposizione capitolare: da ciò, esse affermano, la necessità di escludere l’aggiudicataria dalla gara.
Esse deducono quindi che la controinteressata, ex post , ha individuato due containers da adibire a centro di cottura, del tutto inidonei all’impiego: la contraria tesi fatta propria dal T.A.R., incentrata sui pareri del AN e della Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza, piuttosto che sulle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale della Puglia con la delibera n. 1435/2018, è del tutto illogica, non comprendendosi “ sulla scorta di quale criterio un parere di un ente senza scopo di lucro, così come un parere di una struttura interna, possa rilevare e prevalere su una delibera di giunta regionale ”.
Quanto agli argomenti sulla base dei quali il T.A.R. ha sostenuto la non applicabilità delle citate Linee Guida, osserva la parte appellante che la predetta delibera si applica alla ristorazione scolastica (comprendente anche quella universitaria) ed aziendale, come è anche quella concernente la Legione Allievi della Guardia di Finanza, senza che possano enuclearsi distinzioni di sorta, e che è errato affermare che le Linee Guida si applicherebbero solo alle cucine interne e non ai centri emergenziali, atteso che le stesse non contengono alcun riferimento alla natura ordinaria od emergenziale del servizio.
Inidoneo a superare la carenza dell’autorizzazione sanitaria è poi, ad avviso delle appellanti principali, il parere della Direzione Sanità - Sezione Igiene e Sicurezza Alimentare del Comando Generale della Guardia di Finanza, non conferente e comunque insufficiente rispetto all’obbligo di avere in dotazione un centro di cottura esterno autorizzato dall’ASL prima dell’avvio del servizio.
Inoltre, esse deducono, l’art. 2, comma 8, d.lvo n. 27/2021 stabilisce che “ con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l’Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sarà destinataria anche dell’esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del Servizio Sanitario del Corpo della Guardia di Finanza, come stabilite dall’articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo Corpo ”: quindi, evidenziano le appellanti principali, anche secondo detta norma è necessario il coordinamento con l’ASL competente, nella specie mancante.
Né, esse aggiungono, rileva l’art. 64 d.lvo n. 69/2001, richiamato nell’ultimo periodo della citata disposizione, il quale non prevede alcuna attribuzione alla Guardia di Finanza in ordine alla verifica dei requisiti igienici sanitari dei centri di cottura, per cui resta ferma la competenza dell’ASL.
Infine, le appellanti principali deducono che un centro di cottura che ex ante risulti inidoneo allo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva non diventa idoneo solo perché la stazione appaltante ex post, attraverso i suoi uffici, lo ritenga tale e richiamano i precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto inadatta alla funzione di centro cottura (anche se solo emergenziale) la cucina di ristorante - pizzeria.
7.3. Iniziando dal primo profilo di censura, le appellanti principali deducono, in sintesi, che nemmeno a seguito dell’esperimento del soccorso istruttorio l’aggiudicataria ha provveduto ad indicare specificamente il centro di cottura esterno destinato alla erogazione dei “ servizi di ristorazione accessori ” di cui al par. 6.2 del IT tecnico.
Il Collegio ritiene di dissentire dall’impostazione della parte appellante.
A fronte, infatti, della previsione – non presidiata da alcuna espressa sanzione escludente – di cui al par. 6.2.2 del IT tecnico, a mente del quale “ tale centro di cottura esterno deve essere: - specificamente segnalato nella domanda di partecipazione alla gara e nella successiva offerta; - ubicato a ragionevole distanza (entro un raggio massimo di 50 chilometri dalla sede della mensa della Legione Allievi) ”, vengono in rilievo le previsioni contenute in argomento nel IT d’ON, ovvero:
- quella di cui al par. 30.2, secondo cui “ il concorrente all’atto della stipula del contratto dovrà dimostrare la disponibilità di un proprio “centro di cottura esterno”, (in caso di inutilizzabilità temporanea del centro di cottura), ubicato ad una distanza stradale non superiore ai 50 Km dalla caserma sede del sede della Legione Allievi della Guardia di Finanza, veicolando i pasti con mezzi aziendali adeguatamente attrezzati ed idonei al particolare servizio, in possesso delle caratteristiche e requisiti prescritti dalle Prot. nr. 91311 in data 27/06/2023 46 specifiche norme (art.43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327), nonché possesso della relazione sanitaria certificata inerente i veicoli utilizzati per il trasporto dei pasti; come indicato nel IT Tecnico Paragrafo 6.2.2. ”;
- quella di cui al par. 15.6 del medesimo IT, laddove, al punto 14, prevede che “ ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 6, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:…dichiara che, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, entro 40 gg calendariali da essa e per tutta la durata dell’affidamento, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, disporrà di un “centro di cottura esterno” come espressamente previsto dal paragrafo 30.2 del IT tecnico dell’AS. ”.
Ebbene, dalle richiamate previsioni capitolari si evince che la disponibilità da parte del concorrente del centro di cottura esterno deve assumere la necessaria concretezza solo successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ed entro 40 giorni da essa, avendo la stazione appaltante ritenuto sufficiente, fino a quel momento, l’assunzione dell’impegno ad acquisirla: né rileva che, secondo il richiamato par. 6.2.2 del IT tecnico, il centro di cottura di cui il concorrente “ deve avere la disponibilità ” deve essere “ specificamente segnalato ” fin dalla presentazione dell’offerta, in mancanza, come si è detto, di una espressa sanzione escludente nell’ambito della lex specialis ed alla luce della concomitante previsione, contenuta nel medesimo par. 6.2.2, secondo cui la disponibilità del centro di cottura esterno, ai fini della somministrazione del vitto nell’ipotesi di impossibilità di fornire il servizio presso la sede dell’Ente, deve essere assicurata “ a pena di decadenza dall’aggiudicazione ”, la quale induce a ritenere che solo con riferimento a tale obbligo ed alla relativa fase procedimentale la stazione appaltante si sia voluta premunire attraverso la comminatoria di una sanzione decadenziale espressa.
7.4. Insuscettibile di accoglimento è anche il profilo di censura inteso a ribadire la carenza nei centri di cottura esterni indicati dalla aggiudicataria, sub specie di “ Cucine mobili ”, dei requisiti (in particolare, di superficie) previsti dalle “ Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica ed aziendale ” approvate con la delibera di G.R. Puglia n. 1435 del 2 agosto 2018: premesso infatti che le suddette linee di indirizzo, come da esse espressamente previsto, “ si applicano alla ristorazione collettiva scolastica (compresa quella universitaria) e per gli aspetti applicabili alla ristorazione aziendale ”, è sufficiente ribadire che, come correttamente rilevato dal T.A.R., la caserma della Guardia di Finanza, a favore della quale deve essere svolto il servizio di ristorazione oggetto di gara, in quanto struttura militare non è qualificabile né (all’evidenza) come istituzione scolastica né come unità aziendale, non essendo funzionale allo svolgimento di una attività di carattere imprenditoriale: ciò a prescindere dal fatto che la tesi contraria non viene sostenuta dalla appellante con specifiche argomentazioni.
Deve solo osservarsi che non è in discussione la prevalenza dei pareri richiamati nella sentenza appellata rispetto alle citate Linee Guida, come affermato dalle appellanti principali, ma la non pertinenza di queste ultime al fine di fornire i parametri tecnici di riferimento rispetto ai quali verificare l’idoneità dei centri di cottura esterni messi a disposizione dalla aggiudicataria ai fini della esecuzione dei “ servizi di ristorazione accessori ” (o emergenziali).
Deve solo aggiungersi che le citate Linee Guida non sono nemmeno richiamate dalla lex specialis , facendo riferimento sia il par. 6.2.1 del IT tecnico che il par. 30.2 del IT d’ON alle “ caratteristiche e requisiti previsti dalle specifiche norme (art. 43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327) ”.
7.5. Infine, non può essere accolta la censura intesa a lamentare la carenza dell’autorizzazione sanitaria relativa ai centri di cottura esterni indicati dalla aggiudicataria.
Sebbene il par. 27, lett. e), del IT d’ON preveda l’obbligo dell’aggiudicatario – a pena di decadenza dell’aggiudicazione – di trasmettere alla stazione appaltante l’autorizzazione sanitaria relativa al centro di cottura esterno, deve osservarsi che la lex specialis fa riferimento ad un adempimento non più prescritto dall’ordinamento generale al fine di assicurare la conformità igienico-sanitaria dello stabilimento di produzione dei pasti: l’art. 2 l. 30 aprile 1962, n. 283, ai sensi del quale “ l’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria ”, è stato infatti abrogato dall’art. 3 d.lvo 6 novembre 2007, n. 193, ed in sua vice vige l’obbligo di registrazione di cui all’art. 6, comma 2, Reg. 29 aprile 2004, 852/2004/CE.
Ritiene il Collegio che, laddove la lex specialis richiami un adempimento non più contemplato dall’ordinamento, la relativa previsione deve essere riferita in via adeguatrice a quello introdotto al fine di assolvere alla medesima finalità: ebbene, deve osservarsi che l’aggiudicataria ha prodotto alla stazione appaltante la documentazione relativa alla registrazione degli automezzi da utilizzare come “ Cucine mobili ” ai sensi della disposizione citata (cfr. all. 2 della produzione delle ricorrenti principali del 20 marzo 2024), la quale è stata anche ritenuta conforme con la nota della Direzione Sanità del Comando Generale della Guardia di Finanza nota prot. n. 86990 del 19 marzo 2024 e la cui correttezza non ha comunque costituito oggetto di rilievi ad opera delle appellanti principali, fermo restando che la nota citata non si atteggia a “ parere ” sostitutivo in via postuma dell’autorizzazione mancante, come da esse ritenuto, ma quale mera presa d’atto del possesso del titolo (le richiamate registrazioni) legittimanti l’utilizzo delle “ Cucine mobili ” secondo le disposizioni sanitarie vigenti.
In tale contesto, passa in secondo piano anche la questione dell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 8, d.lvo 2 febbraio 2021, n. 27, in merito ai controlli spettanti al Ministero della difesa in materia di sicurezza alimentare.
Infine, non riveste carattere decisivo la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante, tenuto conto della diversità delle fattispecie esaminate rispetto a quella di cui si tratta.
8. Può infine dichiararsi l’assorbimento del secondo motivo dell’appello incidentale, inteso a contestare il punteggio economico attribuito alle appellanti principali.
9. In conclusione, il parziale accoglimento, nei termini innanzi illustrati, dell’appello incidentale non può che determinare l’improcedibilità del primo motivo dell’appello principale, pur astrattamente fondato, mentre devono essere respinti gli altri motivi dell’appello principale e dichiarato improcedibile il secondo motivo dell’appello incidentale.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, devono essere respinti sia il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio che il primo motivo del ricorso incidentale, mentre deve essere dichiarato l’assorbimento del secondo motivo di quest’ultimo, riproposto in appello.
10. La complessità dell’oggetto della controversia giustifica infine la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale:
- accoglie in parte l’appello incidentale e dichiara conseguentemente l’improcedibilità del primo motivo dell’appello principale;
- respinge gli altri motivi dell’appello principale;
- dichiara improcedibile il secondo motivo dell’appello incidentale;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge sia il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio che il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara l’assorbimento del secondo motivo di quest’ultimo, riproposto in appello.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO