Articolo 11 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 10Articolo 12
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2 ottobre 1962
Art. 11.
Il Comitato esecutivo e' composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza, sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.
I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parita' decide il voto del presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione e' letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962