TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17139 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 38962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2022 e vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4
Con l'avv. Carlo De Porcellinis che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Zebio n. 19
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv.to Alessandro Accardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Carnevali sito in Roma, Piazza Giovine Italia
CONVENUTO
in persona del l.r.p.t. CP_2
Con l'avv.to Alessandro Accardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/C
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2022, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5439/17 del 09.03.2017, la
[...]
(ora ingiungeva alla e ai Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 rispettivi garanti il pagamento della somma di € 421.005,10, oltre a rispettivi interessi di mora convenzionali dal dovuto sino al saldo e spese legali.
Alla base della richiesta monitoria vi era il mancato rispetto degli impegni restitutori nascenti dal contratto di finanziamento del 4.1.2012, con cui la aveva concesso l'importo di € CP_1
300.000,00 con residuo di € 126.764,55 e dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 800957 del 4.1.2012 con residuo credito di € 294.240,55.
^^^^^
Con atto di citazione in opposizione, gli ingiunti chiedevano la revoca del D.I.,
eccependo la nullità e/o indeterminatezza degli interessi applicati al mutuo, l' applicazione di interessi ultralegali, l'addebito di interessi anatocistici e C.M.S. non dovute sul rapporto di conto corrente, nonché la inefficacia delle fidejussioni per violazione dei principi generali di buona fede.
In particolare, veniva dedotto:
- Con riguardo al contratto di mutuo, la violazione dell'art. 1283 c.c nonché del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c. per indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo del finanziamento e del tasso di interesse corrispettivo;
- Sempre con riguardo al contratto di mutuo, questo prevedeva un periodo di ammortamento di 5 anni composto da 60 rate mensili calcolate sulla base di un tasso di interesse variabile pari alla Media Euribor 6M aumentata di uno spread di 5 punti percentuali, nonché era stato pattuito un tasso di mora pari al tasso di interesse corrispettivo aumentato di 3 punti percentuali;
- Con riguardo al c/c n. 800957, le relative condizioni economiche risultavano indicate esclusivamente nel Documento di sintesi, non potendosi qualificare come contratto ma come mera proposta contrattuale – allo stato non accettata – in quanto riportava unicamente la sottoscrizione della sola società correntista;
- La violazione dell'art. 50 TUB in quanto il certificato relativo al saldo negativo non era conforme alle disposizioni di legge e, comunque, privo di qualsiasi valore probatorio nei confronti degli opponenti, in assenza di altra idonea documentazione comprovante l'esistenza e l'entità del credito;
- Con riguardo al c/c n. 957, l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato a carico della correntista, capitalizzando i relativi oneri trimestralmente: a)- interessi debitori ultra legali;
b)- commissione di massimo scoperto;
c) commissione disponibilità fondi;
d) ulteriori spese ed oneri non pattuiti e) Spese amministrazione affidamenti;
- Si contestava altresì il mancato accredito degli interessi attivi sui saldi positivi dovuti ex art. 117 TUB, ravvisandosi l'indeterminatezza del tasso di interesse debitore con violazione dell'art. 1284 c.c.
- La domanda monitoria, altresì, nulla riferiva e documentava circa gli estratti conto trimestrali e scalari indispensabili per la ricostruzione del conto corrente ex adverso azionato, né eventuali avvisi di mora delle rate di finanziamento inadempiute, né l'indicazione dell'ammontare degli interessi di cui si compone il presunto debito maturato Par dalla .
Precisate così le proprie domande, concludevano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia:
1) in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione del decreto ingiuntivo telematico n. 5439/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma il 09.03.2017 con clausola di provvisoria esecuzione, nel procedimento iscritto al RG n. 11551/2017.
2) Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità, infondatezza, illegittimità del D.I. opposto;
per l'effetto, revocare il D.I. opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per le relative causali;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'usurarietà del mutuo chirografario del 04.01.2012, nonché del c/c n. 957 e del relativo affidamento SBF;
per l'effetto, disporre la conversione delle relative linee di credito da onerose e gratuite, rideterminando l'effettivo importo in dare e avere tra le parti previa imputazione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'istituito di credito ad estinzione dell'eventuale debito in linea capitale. In ulteriore subordine:
4) accertare e dichiarare la illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi asseritamente maturati sulle rate insolute del finanziamento chirografario;
5) accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della complessiva obbligazione di rimborso posta a carico della mutuataria in relazione al mutuo chirografario del 04.01.2012; per l'effetto accertare e dichiarare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. con riferimento all'art. 1284 c.c. e, conseguentemente, disporre la sostituzione ex art. 117 TUB del tasso di interesse debitore arbitrariamente applicato dalla banca con il tasso legale tempo per tempo vigente e rideterminare l'esatto importo in dare avere tra le parti previa imputazione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'istituito di credito ad estinzione dell'eventuale debito in linea capitale;
6) in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste in relazione al mutuo chirografario.
7) Accertare e dichiarare l'invalidità parziale del rapporto di conto corrente n. 957 e del relativo affidamento SBF del 4.1.2012 in relazione:
a) alla clausola di determinazione e di applicazione di tassi di interesse debitore ultralegali, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuti alla , da parte della correntista, i soli interessi debitori CP_1 nella misura legale di cui all'art. 117 TUB o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché accertare e dichiarare dovuti dalla alla correntista, sui saldi periodici attivi gli interessi creditori nella CP_1 misura legale di cui all'art. 117 TUB o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
b) alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, oneri, spese e competenze debitorie, per l'effetto, disporre la ricostruzione del conto corrente in esame in regime di capitalizzazione semplice, per tutto il rapporto contrattuale o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla per effetto della capitalizzazione infra annuale degli oneri CP_1 passivi;
c) alla clausola di determinazione ed applicazione della c.d. Commissione di Massimo Scoperto o similari;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dalla correntista;
d) alla clausola di determinazione ed applicazione del c.d. ius variandi;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio dello stesso da parte della banca opposta;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla correntista per le variazioni in peius non adeguatamente comunicate e/o prive di giustificato motivo;
e) alla clausola di determinazione ed applicazione di differenti periodicità di valuta con riferimento agli addebiti ed accrediti eseguiti a carico della correntista, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla a tale titolo;
in ogni caso, ordinare la rideterminazione del saldo del conto CP_1 in esame previa ricostruzione del medesimo applicando, per ogni singola operazione, la valuta effettiva riferibile alla data del giorno in cui la banca ha, rispettivamente, acquistato o perso la disponibilità delle somme versate o prelevate;
f) all'applicazione a carico della correntista di oneri e spese non contrattualmente previste;
per l'effetto, accertare e dichiarare che, in assenza di pattuizione negoziale, nulla è dovuto alla CP_1
8) In ogni caso, ordinare la ricostruzione dei rapporti bancari di che trattasi mediante sostituzione delle condizioni economiche illegittimamente applicate dalla con la rispettiva disciplina legale CP_1
e secondo i criteri di calcolo meglio espressi in atti o secondo i diversi criteri ritenuti di giustizia.
Con 9) In ogni caso, quantificare le maggiori somme indebitamente percepite dalla su entrambi i rapporti bancari per cui è causa, nonché le minori somme accreditate a titolo di interessi creditori maturati sui saldi periodici attivi del c/c. n. 957.
10) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o sopravvenuta decadenza delle garanzie fideiussorie azionate in monitorio per effetto delle illegittimità e/o illiceità segnalate in atti, ovvero, per abuso delle stesse e conseguente violazione dei principi generali di correttezza e buona fede;
per l'effetto; dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori alla banca per i titoli di cui all'ingiunzione opposta.
11) In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
^^^^^ Si costituiva la , chiedendo preliminarmente che venisse rigettata la Controparte_1 domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito, parte opposta rilevava come le contestazioni inerenti al contratto di mutuo fossero del tutto generiche ed infondate;
inoltre, le argomentazioni proposte da parte opponente erano prive di alcun riscontro documentale;
la evidenziava, peraltro, come il calcolo degli interessi moratori era stato CP_1 contrattualmente pattuito e previsto nel piano di ammortamento concordato, nel quale era anche stato quantificato e determinato il costo del finanziamento nonché il tasso d'interesse, la modalità di ricalcolo della rata e la modalità di rilevazione del tasso Euribor;
Infine, sempre nel merito parte opposta, rilevava la conformità del tasso soglia ai limiti legalmente previsti, dei tassi interesse attivi e passivi, con riferimento anche alla capitalizzazione alla normativa vigente nonché in conformità alle previsioni contrattuali concordate dalle parti;
^^^^^
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nel presente giudizio quale CP_2 cessionaria dei crediti già di aderendo alle difese già svolte dalla Controparte_1 cedente.
^^^^^
All'udienza del 06.11.2018 veniva riunito il presente procedimento con quello n. 56808/2017 avente ad oggetto l'opposizione ad altro decreto ingiuntivo 12658/2017, vertente sulla medesima questione, rinviando all'udienza del 21.5.2019 per la discussione delle istanze istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 24.10.2019 veniva ammessa CTU contabile, in ordine ai rapporti di mutuo e di conto corrente azionati in sede monitoria, formulando specifici quesiti per la verifica della legittimità del tasso pattuito rispetto al TSU, della eventuale applicazione di interessi anatocistici, sia in riferimento al contratto di mutuo, che in riferimento al contratto di conto corrente.
All'esito, il CTU nominato, con sua relazione depositata in data 6.1.2021, rideterminava i saldi passivi azionati per ritenuta indeterminabilità dei tassi.
Formulavano osservazioni i rispettivi CTP e, al netto di quanto premesso, all'esito del richiamo, la CTU formulava due ipotesi alternative, in base alla sussistenza o meno degli elementi idonei a garantire la determinabilità del tasso in quanto variabile.
OSSERVA IN DIRITTO
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione del decreto Parte_6 ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € € 99.175,85 spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 010 237148-0, intrattenuto dalla Santa Fe Real Estate S.r.l. e garantito da 100.000,00 somma successivamente Parte_7 aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta;
hanno, altresì, dedotto la illegittima applicazione da parte della di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in CP_1 assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credi-to, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fon-date su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere sta-bilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzional-mente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negozia-le, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli inte-ressi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamen-te capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capita- lizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusi-vamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pie-no diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve rite-nersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pat-tuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al di-vieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclu-de dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizza-zione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capi-tale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti con-clusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
^^^^^^
- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Mini-stro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulte-riori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, com-pensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
^^^^^^
- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commis-sione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima con- cretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trime-strale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposi-zione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostituti-ve (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per ri-spettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, EV ritenere che - con riferimento al periodo an- tecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posi-zione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia ap-plicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della con-creta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non an-che per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
^^^^^^
- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'au- tonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi tra-sfuso nel (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle Pt_8 quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) converti-to nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
^^^^^^
– Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu, sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori, ha riscontrato che, relativamente al contratto di mutuo, come le condizioni economiche pattuite sono inferiori rispetto alla soglia d'usura vigente al momento della stipula.
Alla medesima conclusione è giunto il perito del giudice in relazione sia al tasso di mora nominale che in relazione al tasso di soglia non avendo riscontrato alcuna applicazione non conforme rispetto al disposto ex art. 1815, comma 2 c.c..
Quanto alla valutazione sulla determinabilità o meno del tasso di interesse del contratto di finanziamento, la CTU afferma che il tasso d'interesse del mutuo risulta correttamente determinato, e più precisamente che il parametro di indicizzazione del tasso d'interesse risulta ben specificato sia nella frequenza (“mese precedente l'inizio della maturazione degli interessi”) e sia nella modalità di rilevazione (“media percentuale”), come si evince nell'art. 4 del contratto di mutuo. Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di parte opponente circa la presunta indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo.
Non possono essere condivise le perplessità sollevate dal CTU in ordine allo sviluppo del piano di ammortamento inizialmente pattuito al variare del parametro di riferimento, ovvero al variare dell'euribor. Invero tali variazioni non incidono in alcun modo sulla determinabilità del tasso, posto che nel finanziamento sono esattamente individuati tutti i parametri necessari ai fini della individuazione del tasso applicato alla stipula e nel corso del rapporto ovvero capitale finanziato, data d'inizio dell'ammortamento, durata (o numero di rate o data di scadenza finale), frequenza dei pagamenti (o date di pagamento), tipo d'ammortamento, tasso d'interesse, modalità di ricalcolo della rata, modalità di rilevazione del tasso Euribor (cfr. art. 4 del contratto). In base a tali elementi, tutti espressamente indicati, la misura della rata è ricavabile univocamente e matematicamente (ex multis, cfr. Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017, 5.4.2017; ).
Deve ritenersi corretta pertanto la rendicontazione prodotta dalla per cui il saldo alla CP_1 data di risoluzione del rapporto era pari ad € 126.764,55, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo e sino al soddisfo.
Con riferimento al conto corrente n. 957-2, il perito del giudice ha rilevato come non sia stata applicata alcuna capitalizzazione trimestrale, salvo che per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto sino al 31.12.2013.
Il perito ha inoltre evidenziato come non sia stata applicata alcuna usura né commissione di massimo scoperto sul conto oggetto di esame.
In relazione alla determinabilità del tasso, deve convenirsi l'ipotesi formulata dal CTU secondo cui il tasso stabilito in contratto è da ritenersi determinabile. Ciò in quanto nel contratto di conto corrente il tasso di interesse è esattamente individuato, sia quanto al tasso entro il limite di fido con indicazione dello spread del 4,25% sul tasso euribor 3 mesi 365, sia quanto al tasso sull'extrafido nella misura fissa del 14,50%. Quanto alla mancata indicazione della frequenza e delle modalità di rilevazione del parametro, la stessa non inficia la determinabilità del tasso di interesse. Invero non solo l'entità del tasso, ma anche la frequenza di rilevazione del tasso è indicata nel contratto di conto corrente e nella stessa indicazione del tipo di parametro Euribor utilizzato. Infatti, essendo prevista l'applicazione di interessi su base trimestrale, appare evidente che anche la rilevazione del parametro deve intendersi effettuata su base trimestrale e allo spread sull'euribor rilevato alla scadenza del trimestre sul saldo passivo maturato.
Anche in ordine alla modalità di rilevazione del tasso, soccorre quanto previsto in contratto, laddove le parti hanno concordato di fare riferimento quale base di calcolo all'anno solare.
Peraltro la correttezza metodo di rilevazione è confermata dagli addebiti applicati su base trimestrali, quali ricavabili dagli estratti conto in atti.
Sulla base di tale ipotesi, la CTU ha predisposto il conteggio di cui al prospetto 10- bis, che deve ritenersi corretto, utilizzando quale parametro di indicizzazione del saggio d'interesse il valore giornaliero dell'Euribor 3 mesi rilevato nell'ultimo giorno di borsa aperta del trimestre antecedente a quello in cui si liquidano gli interessi, con determinazione del saldo passivo in misura di € 237.398,04, al netto della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1.1.2014
- Conclusioni
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 957-2 deve ritenersi pari ad € 237.398,04, al netto della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1.1.2014,.
Per quel che attiene al contratto di mutuo il saldo è pari ad € 126.764,55 a debito della parte mutuataria. Le spese di CTU, in ragione dell'accoglimento in parte dell'opposizione e del saldo comunque negativo a carico del correntista, sono compensate.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sono poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
della e Parte_2 Pt_2 Pt_2 Parte_3 [...]
REVOCA i decreti ingiuntivi opposti nn. 5439/17 e 12658/2017 Parte_4 emessi rispettivamente dal Tribunale il 09.03.2017 e 26.05.2017 nei confronti dei predetti opponenti;
b) CO gli opponenti al pagamento, in favore della della somma CP_2 di € 126.764,55, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo alla risoluzione e sino al soddisfo;
c) CO gli opponenti al pagamento, in favore della della somma CP_2 di € 237.398,04, quale saldo negativo del contratto di conto corrente, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo d) CO , della Parte_1 Parte_2
e alla rifusione, in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € CP_2
11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 7.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 38962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2022 e vertente
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4
Con l'avv. Carlo De Porcellinis che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Zebio n. 19
ATTORI
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv.to Alessandro Accardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Carnevali sito in Roma, Piazza Giovine Italia
CONVENUTO
in persona del l.r.p.t. CP_2
Con l'avv.to Alessandro Accardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/C
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2022, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5439/17 del 09.03.2017, la
[...]
(ora ingiungeva alla e ai Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 rispettivi garanti il pagamento della somma di € 421.005,10, oltre a rispettivi interessi di mora convenzionali dal dovuto sino al saldo e spese legali.
Alla base della richiesta monitoria vi era il mancato rispetto degli impegni restitutori nascenti dal contratto di finanziamento del 4.1.2012, con cui la aveva concesso l'importo di € CP_1
300.000,00 con residuo di € 126.764,55 e dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 800957 del 4.1.2012 con residuo credito di € 294.240,55.
^^^^^
Con atto di citazione in opposizione, gli ingiunti chiedevano la revoca del D.I.,
eccependo la nullità e/o indeterminatezza degli interessi applicati al mutuo, l' applicazione di interessi ultralegali, l'addebito di interessi anatocistici e C.M.S. non dovute sul rapporto di conto corrente, nonché la inefficacia delle fidejussioni per violazione dei principi generali di buona fede.
In particolare, veniva dedotto:
- Con riguardo al contratto di mutuo, la violazione dell'art. 1283 c.c nonché del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c. per indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo del finanziamento e del tasso di interesse corrispettivo;
- Sempre con riguardo al contratto di mutuo, questo prevedeva un periodo di ammortamento di 5 anni composto da 60 rate mensili calcolate sulla base di un tasso di interesse variabile pari alla Media Euribor 6M aumentata di uno spread di 5 punti percentuali, nonché era stato pattuito un tasso di mora pari al tasso di interesse corrispettivo aumentato di 3 punti percentuali;
- Con riguardo al c/c n. 800957, le relative condizioni economiche risultavano indicate esclusivamente nel Documento di sintesi, non potendosi qualificare come contratto ma come mera proposta contrattuale – allo stato non accettata – in quanto riportava unicamente la sottoscrizione della sola società correntista;
- La violazione dell'art. 50 TUB in quanto il certificato relativo al saldo negativo non era conforme alle disposizioni di legge e, comunque, privo di qualsiasi valore probatorio nei confronti degli opponenti, in assenza di altra idonea documentazione comprovante l'esistenza e l'entità del credito;
- Con riguardo al c/c n. 957, l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato a carico della correntista, capitalizzando i relativi oneri trimestralmente: a)- interessi debitori ultra legali;
b)- commissione di massimo scoperto;
c) commissione disponibilità fondi;
d) ulteriori spese ed oneri non pattuiti e) Spese amministrazione affidamenti;
- Si contestava altresì il mancato accredito degli interessi attivi sui saldi positivi dovuti ex art. 117 TUB, ravvisandosi l'indeterminatezza del tasso di interesse debitore con violazione dell'art. 1284 c.c.
- La domanda monitoria, altresì, nulla riferiva e documentava circa gli estratti conto trimestrali e scalari indispensabili per la ricostruzione del conto corrente ex adverso azionato, né eventuali avvisi di mora delle rate di finanziamento inadempiute, né l'indicazione dell'ammontare degli interessi di cui si compone il presunto debito maturato Par dalla .
Precisate così le proprie domande, concludevano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia:
1) in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione del decreto ingiuntivo telematico n. 5439/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma il 09.03.2017 con clausola di provvisoria esecuzione, nel procedimento iscritto al RG n. 11551/2017.
2) Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità, infondatezza, illegittimità del D.I. opposto;
per l'effetto, revocare il D.I. opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per le relative causali;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'usurarietà del mutuo chirografario del 04.01.2012, nonché del c/c n. 957 e del relativo affidamento SBF;
per l'effetto, disporre la conversione delle relative linee di credito da onerose e gratuite, rideterminando l'effettivo importo in dare e avere tra le parti previa imputazione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'istituito di credito ad estinzione dell'eventuale debito in linea capitale. In ulteriore subordine:
4) accertare e dichiarare la illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi asseritamente maturati sulle rate insolute del finanziamento chirografario;
5) accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della complessiva obbligazione di rimborso posta a carico della mutuataria in relazione al mutuo chirografario del 04.01.2012; per l'effetto accertare e dichiarare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. con riferimento all'art. 1284 c.c. e, conseguentemente, disporre la sostituzione ex art. 117 TUB del tasso di interesse debitore arbitrariamente applicato dalla banca con il tasso legale tempo per tempo vigente e rideterminare l'esatto importo in dare avere tra le parti previa imputazione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'istituito di credito ad estinzione dell'eventuale debito in linea capitale;
6) in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste in relazione al mutuo chirografario.
7) Accertare e dichiarare l'invalidità parziale del rapporto di conto corrente n. 957 e del relativo affidamento SBF del 4.1.2012 in relazione:
a) alla clausola di determinazione e di applicazione di tassi di interesse debitore ultralegali, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuti alla , da parte della correntista, i soli interessi debitori CP_1 nella misura legale di cui all'art. 117 TUB o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché accertare e dichiarare dovuti dalla alla correntista, sui saldi periodici attivi gli interessi creditori nella CP_1 misura legale di cui all'art. 117 TUB o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
b) alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, oneri, spese e competenze debitorie, per l'effetto, disporre la ricostruzione del conto corrente in esame in regime di capitalizzazione semplice, per tutto il rapporto contrattuale o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla per effetto della capitalizzazione infra annuale degli oneri CP_1 passivi;
c) alla clausola di determinazione ed applicazione della c.d. Commissione di Massimo Scoperto o similari;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dalla correntista;
d) alla clausola di determinazione ed applicazione del c.d. ius variandi;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio dello stesso da parte della banca opposta;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla correntista per le variazioni in peius non adeguatamente comunicate e/o prive di giustificato motivo;
e) alla clausola di determinazione ed applicazione di differenti periodicità di valuta con riferimento agli addebiti ed accrediti eseguiti a carico della correntista, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla a tale titolo;
in ogni caso, ordinare la rideterminazione del saldo del conto CP_1 in esame previa ricostruzione del medesimo applicando, per ogni singola operazione, la valuta effettiva riferibile alla data del giorno in cui la banca ha, rispettivamente, acquistato o perso la disponibilità delle somme versate o prelevate;
f) all'applicazione a carico della correntista di oneri e spese non contrattualmente previste;
per l'effetto, accertare e dichiarare che, in assenza di pattuizione negoziale, nulla è dovuto alla CP_1
8) In ogni caso, ordinare la ricostruzione dei rapporti bancari di che trattasi mediante sostituzione delle condizioni economiche illegittimamente applicate dalla con la rispettiva disciplina legale CP_1
e secondo i criteri di calcolo meglio espressi in atti o secondo i diversi criteri ritenuti di giustizia.
Con 9) In ogni caso, quantificare le maggiori somme indebitamente percepite dalla su entrambi i rapporti bancari per cui è causa, nonché le minori somme accreditate a titolo di interessi creditori maturati sui saldi periodici attivi del c/c. n. 957.
10) Accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o sopravvenuta decadenza delle garanzie fideiussorie azionate in monitorio per effetto delle illegittimità e/o illiceità segnalate in atti, ovvero, per abuso delle stesse e conseguente violazione dei principi generali di correttezza e buona fede;
per l'effetto; dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori alla banca per i titoli di cui all'ingiunzione opposta.
11) In ogni caso, con il favore delle spese di lite, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
^^^^^ Si costituiva la , chiedendo preliminarmente che venisse rigettata la Controparte_1 domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Nel merito, parte opposta rilevava come le contestazioni inerenti al contratto di mutuo fossero del tutto generiche ed infondate;
inoltre, le argomentazioni proposte da parte opponente erano prive di alcun riscontro documentale;
la evidenziava, peraltro, come il calcolo degli interessi moratori era stato CP_1 contrattualmente pattuito e previsto nel piano di ammortamento concordato, nel quale era anche stato quantificato e determinato il costo del finanziamento nonché il tasso d'interesse, la modalità di ricalcolo della rata e la modalità di rilevazione del tasso Euribor;
Infine, sempre nel merito parte opposta, rilevava la conformità del tasso soglia ai limiti legalmente previsti, dei tassi interesse attivi e passivi, con riferimento anche alla capitalizzazione alla normativa vigente nonché in conformità alle previsioni contrattuali concordate dalle parti;
^^^^^
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nel presente giudizio quale CP_2 cessionaria dei crediti già di aderendo alle difese già svolte dalla Controparte_1 cedente.
^^^^^
All'udienza del 06.11.2018 veniva riunito il presente procedimento con quello n. 56808/2017 avente ad oggetto l'opposizione ad altro decreto ingiuntivo 12658/2017, vertente sulla medesima questione, rinviando all'udienza del 21.5.2019 per la discussione delle istanze istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 24.10.2019 veniva ammessa CTU contabile, in ordine ai rapporti di mutuo e di conto corrente azionati in sede monitoria, formulando specifici quesiti per la verifica della legittimità del tasso pattuito rispetto al TSU, della eventuale applicazione di interessi anatocistici, sia in riferimento al contratto di mutuo, che in riferimento al contratto di conto corrente.
All'esito, il CTU nominato, con sua relazione depositata in data 6.1.2021, rideterminava i saldi passivi azionati per ritenuta indeterminabilità dei tassi.
Formulavano osservazioni i rispettivi CTP e, al netto di quanto premesso, all'esito del richiamo, la CTU formulava due ipotesi alternative, in base alla sussistenza o meno degli elementi idonei a garantire la determinabilità del tasso in quanto variabile.
OSSERVA IN DIRITTO
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione del decreto Parte_6 ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € € 99.175,85 spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 010 237148-0, intrattenuto dalla Santa Fe Real Estate S.r.l. e garantito da 100.000,00 somma successivamente Parte_7 aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta;
hanno, altresì, dedotto la illegittima applicazione da parte della di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in CP_1 assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credi-to, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fon-date su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere sta-bilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzional-mente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negozia-le, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli inte-ressi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamen-te capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capita- lizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusi-vamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pie-no diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve rite-nersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pat-tuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al di-vieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclu-de dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizza-zione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capi-tale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti con-clusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
^^^^^^
- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Mini-stro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulte-riori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, com-pensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
^^^^^^
- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commis-sione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima con- cretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trime-strale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposi-zione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostituti-ve (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per ri-spettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, EV ritenere che - con riferimento al periodo an- tecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posi-zione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia ap-plicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della con-creta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non an-che per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
^^^^^^
- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'au- tonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi tra-sfuso nel (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle Pt_8 quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) converti-to nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
^^^^^^
– Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu, sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori, ha riscontrato che, relativamente al contratto di mutuo, come le condizioni economiche pattuite sono inferiori rispetto alla soglia d'usura vigente al momento della stipula.
Alla medesima conclusione è giunto il perito del giudice in relazione sia al tasso di mora nominale che in relazione al tasso di soglia non avendo riscontrato alcuna applicazione non conforme rispetto al disposto ex art. 1815, comma 2 c.c..
Quanto alla valutazione sulla determinabilità o meno del tasso di interesse del contratto di finanziamento, la CTU afferma che il tasso d'interesse del mutuo risulta correttamente determinato, e più precisamente che il parametro di indicizzazione del tasso d'interesse risulta ben specificato sia nella frequenza (“mese precedente l'inizio della maturazione degli interessi”) e sia nella modalità di rilevazione (“media percentuale”), come si evince nell'art. 4 del contratto di mutuo. Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di parte opponente circa la presunta indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo.
Non possono essere condivise le perplessità sollevate dal CTU in ordine allo sviluppo del piano di ammortamento inizialmente pattuito al variare del parametro di riferimento, ovvero al variare dell'euribor. Invero tali variazioni non incidono in alcun modo sulla determinabilità del tasso, posto che nel finanziamento sono esattamente individuati tutti i parametri necessari ai fini della individuazione del tasso applicato alla stipula e nel corso del rapporto ovvero capitale finanziato, data d'inizio dell'ammortamento, durata (o numero di rate o data di scadenza finale), frequenza dei pagamenti (o date di pagamento), tipo d'ammortamento, tasso d'interesse, modalità di ricalcolo della rata, modalità di rilevazione del tasso Euribor (cfr. art. 4 del contratto). In base a tali elementi, tutti espressamente indicati, la misura della rata è ricavabile univocamente e matematicamente (ex multis, cfr. Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017, 5.4.2017; ).
Deve ritenersi corretta pertanto la rendicontazione prodotta dalla per cui il saldo alla CP_1 data di risoluzione del rapporto era pari ad € 126.764,55, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo e sino al soddisfo.
Con riferimento al conto corrente n. 957-2, il perito del giudice ha rilevato come non sia stata applicata alcuna capitalizzazione trimestrale, salvo che per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto sino al 31.12.2013.
Il perito ha inoltre evidenziato come non sia stata applicata alcuna usura né commissione di massimo scoperto sul conto oggetto di esame.
In relazione alla determinabilità del tasso, deve convenirsi l'ipotesi formulata dal CTU secondo cui il tasso stabilito in contratto è da ritenersi determinabile. Ciò in quanto nel contratto di conto corrente il tasso di interesse è esattamente individuato, sia quanto al tasso entro il limite di fido con indicazione dello spread del 4,25% sul tasso euribor 3 mesi 365, sia quanto al tasso sull'extrafido nella misura fissa del 14,50%. Quanto alla mancata indicazione della frequenza e delle modalità di rilevazione del parametro, la stessa non inficia la determinabilità del tasso di interesse. Invero non solo l'entità del tasso, ma anche la frequenza di rilevazione del tasso è indicata nel contratto di conto corrente e nella stessa indicazione del tipo di parametro Euribor utilizzato. Infatti, essendo prevista l'applicazione di interessi su base trimestrale, appare evidente che anche la rilevazione del parametro deve intendersi effettuata su base trimestrale e allo spread sull'euribor rilevato alla scadenza del trimestre sul saldo passivo maturato.
Anche in ordine alla modalità di rilevazione del tasso, soccorre quanto previsto in contratto, laddove le parti hanno concordato di fare riferimento quale base di calcolo all'anno solare.
Peraltro la correttezza metodo di rilevazione è confermata dagli addebiti applicati su base trimestrali, quali ricavabili dagli estratti conto in atti.
Sulla base di tale ipotesi, la CTU ha predisposto il conteggio di cui al prospetto 10- bis, che deve ritenersi corretto, utilizzando quale parametro di indicizzazione del saggio d'interesse il valore giornaliero dell'Euribor 3 mesi rilevato nell'ultimo giorno di borsa aperta del trimestre antecedente a quello in cui si liquidano gli interessi, con determinazione del saldo passivo in misura di € 237.398,04, al netto della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1.1.2014
- Conclusioni
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 957-2 deve ritenersi pari ad € 237.398,04, al netto della capitalizzazione degli interessi successivamente al 1.1.2014,.
Per quel che attiene al contratto di mutuo il saldo è pari ad € 126.764,55 a debito della parte mutuataria. Le spese di CTU, in ragione dell'accoglimento in parte dell'opposizione e del saldo comunque negativo a carico del correntista, sono compensate.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sono poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
della e Parte_2 Pt_2 Pt_2 Parte_3 [...]
REVOCA i decreti ingiuntivi opposti nn. 5439/17 e 12658/2017 Parte_4 emessi rispettivamente dal Tribunale il 09.03.2017 e 26.05.2017 nei confronti dei predetti opponenti;
b) CO gli opponenti al pagamento, in favore della della somma CP_2 di € 126.764,55, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo alla risoluzione e sino al soddisfo;
c) CO gli opponenti al pagamento, in favore della della somma CP_2 di € 237.398,04, quale saldo negativo del contratto di conto corrente, oltre agli interessi di mora per il periodo successivo d) CO , della Parte_1 Parte_2
e alla rifusione, in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore della delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € CP_2
11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
e) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 7.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro