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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3438/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD NÀ
- attrice- contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LE IG
- convenuto -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 15.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che il contratto di locazione, stipulato tra le parti1 in data 29.3.2016 e
[...] registrato in data 14.4.2016 (per la durata 4+4), avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Como n. 109, 2° piano, era cessato in data 31.3.2024, a seguito di rinuncia al rinnovo comunicata al conduttore a mezzo lettera raccomandata del 10.2.2023, ricevuta il 15.2.2023; parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione.
In data 19.12.2024, il giudice, su richiesta di parte intimante, emetteva ordinanza non impugnabile di rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 20.3.2025, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., depositata il 19.2.2025, l'intimante insisteva “per il rilascio dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, in favore 1 Più precisamente, il contratto di locazione era stato stipulato, per la parte locatrice, da , anche quale Controparte_2 delegato degli altri comproprietari, appartenendo l'immobile locato a più soggetti comproprietari. pagina 1 di 3 dell'intimante, nonché per la condanna dell'intimato al pagamento del corrispettivo fino alla data di rilascio, oltre spese e competenze professionali”. In seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 20.6.2025, l'intimante dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, circostanza altresì documentata dall'intimato con la produzione di verbale di rilascio in data 24.3.2025; l'intimante, pertanto, concludeva chiedendo senz'altro la convalida dello sfratto per finita locazione e la condanna del convenuto alle spese processuali.
Ciò posto, se deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio, in quanto già avvenuto, deve per altro verso dichiararsi il contratto di locazione sub iudice cessato in data 31.3.2024 (seconda scadenza).
Ed infatti, con lettera raccomandata del 10.2.2023, ricevuta dal conduttore in data 15.2.2023, , rappresentando di agire “per conto dei fratelli ”, Parte_1 Pt_1 comproprietari dell'immobile locato Persona_1 Controparte_2 [...]
e ), ha comunicato Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_1 tempestiva disdetta in relazione alla seconda scadenza (31.3.2024) del contratto di locazione ad uso abitativo (4+4), stipulato il 29.3.2016 e rinnovatosi alla prima scadenza del 31.3.2020 (contratto, come si è prima detto, concretamente stipulato, per il locatore, da
, quale delegato degli altri comproprietari). Controparte_2
La circostanza che l'intimante abbia prodotto in giudizio una lettera di disdetta che appare parzialmente diversa da quella prodotta dall'intimato (in quanto in particolare non vi figura la locuzione “per conto dei fratelli ”), non può ingenerare alcun dubbio Pt_1 sull'effettiva volontà anche degli altri comproprietari di non rinnovare il contratto alla seconda scadenza, posto che l'assunto di parte convenuta è meramente labiale, ovvero non supportato da alcuna prova, non offerta neppure nella fase a cognizione ordinaria del giudizio.
Del resto, con successiva missiva del 30.7.2024, tutti i comproprietari dell'immobile, per il tramite dell'avv. Andrea Iurato, hanno fatto riferimento, confermandone pienamente il contenuto, alla disdetta del 10.2.2023 inviata da al conduttore e da questi Parte_1 ricevuta il 15.2.2023, indicando quale data ultima per il rilascio (consegna delle chiavi) dell'immobile il giorno 15.9.2024; in effetti, la data del 15.9.2024 figura anche nella chat whatsapp di del 30.7.2024 ed è chiaro che in essa si faccia riferimento Parte_1 all'ultima data concessa dai locatori per “liberare la casa”, e non certo ad una diversa – posticipata – scadenza del contratto;
ciò in forza della disdetta comunicata il 15.2.2023. Quanto alla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza del contratto, dietro corresponsione dei canoni di locazione durante il relativo periodo, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal 2 Il termine di preavviso, rispettato nella specie, è fissato in sei mesi dal punto 2) del contratto inter partes, in conformità a quanto previsto, sul punto, dall'art. 2, co. 1, L. 431/98. pagina 2 di 3 fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto”, comportamento di cui non v'è traccia nella specie (v. Cass. 13886/2011 e Cass. 2373/2016). Del resto, il conduttore che, rimasto nell'immobile dopo la scadenza del contratto, continui a pagare il canone, adempie semplicemente all'obbligo posto a suo carico dall'art. 1591 c.c.. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3438/2024 R.G.,
DICHIARA cessato in data 31.3.2024 (seconda scadenza) il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29.3.2016 e registrato in data 14.4.2016, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Como n. 109, 2° piano. DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile predetto. CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi difensivi ed € 171,61 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 18.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3438/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD NÀ
- attrice- contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LE IG
- convenuto -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 15.10.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che il contratto di locazione, stipulato tra le parti1 in data 29.3.2016 e
[...] registrato in data 14.4.2016 (per la durata 4+4), avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Como n. 109, 2° piano, era cessato in data 31.3.2024, a seguito di rinuncia al rinnovo comunicata al conduttore a mezzo lettera raccomandata del 10.2.2023, ricevuta il 15.2.2023; parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione.
In data 19.12.2024, il giudice, su richiesta di parte intimante, emetteva ordinanza non impugnabile di rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 20.3.2025, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., depositata il 19.2.2025, l'intimante insisteva “per il rilascio dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, in favore 1 Più precisamente, il contratto di locazione era stato stipulato, per la parte locatrice, da , anche quale Controparte_2 delegato degli altri comproprietari, appartenendo l'immobile locato a più soggetti comproprietari. pagina 1 di 3 dell'intimante, nonché per la condanna dell'intimato al pagamento del corrispettivo fino alla data di rilascio, oltre spese e competenze professionali”. In seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 20.6.2025, l'intimante dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, circostanza altresì documentata dall'intimato con la produzione di verbale di rilascio in data 24.3.2025; l'intimante, pertanto, concludeva chiedendo senz'altro la convalida dello sfratto per finita locazione e la condanna del convenuto alle spese processuali.
Ciò posto, se deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio, in quanto già avvenuto, deve per altro verso dichiararsi il contratto di locazione sub iudice cessato in data 31.3.2024 (seconda scadenza).
Ed infatti, con lettera raccomandata del 10.2.2023, ricevuta dal conduttore in data 15.2.2023, , rappresentando di agire “per conto dei fratelli ”, Parte_1 Pt_1 comproprietari dell'immobile locato Persona_1 Controparte_2 [...]
e ), ha comunicato Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_1 tempestiva disdetta in relazione alla seconda scadenza (31.3.2024) del contratto di locazione ad uso abitativo (4+4), stipulato il 29.3.2016 e rinnovatosi alla prima scadenza del 31.3.2020 (contratto, come si è prima detto, concretamente stipulato, per il locatore, da
, quale delegato degli altri comproprietari). Controparte_2
La circostanza che l'intimante abbia prodotto in giudizio una lettera di disdetta che appare parzialmente diversa da quella prodotta dall'intimato (in quanto in particolare non vi figura la locuzione “per conto dei fratelli ”), non può ingenerare alcun dubbio Pt_1 sull'effettiva volontà anche degli altri comproprietari di non rinnovare il contratto alla seconda scadenza, posto che l'assunto di parte convenuta è meramente labiale, ovvero non supportato da alcuna prova, non offerta neppure nella fase a cognizione ordinaria del giudizio.
Del resto, con successiva missiva del 30.7.2024, tutti i comproprietari dell'immobile, per il tramite dell'avv. Andrea Iurato, hanno fatto riferimento, confermandone pienamente il contenuto, alla disdetta del 10.2.2023 inviata da al conduttore e da questi Parte_1 ricevuta il 15.2.2023, indicando quale data ultima per il rilascio (consegna delle chiavi) dell'immobile il giorno 15.9.2024; in effetti, la data del 15.9.2024 figura anche nella chat whatsapp di del 30.7.2024 ed è chiaro che in essa si faccia riferimento Parte_1 all'ultima data concessa dai locatori per “liberare la casa”, e non certo ad una diversa – posticipata – scadenza del contratto;
ciò in forza della disdetta comunicata il 15.2.2023. Quanto alla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza del contratto, dietro corresponsione dei canoni di locazione durante il relativo periodo, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal 2 Il termine di preavviso, rispettato nella specie, è fissato in sei mesi dal punto 2) del contratto inter partes, in conformità a quanto previsto, sul punto, dall'art. 2, co. 1, L. 431/98. pagina 2 di 3 fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto”, comportamento di cui non v'è traccia nella specie (v. Cass. 13886/2011 e Cass. 2373/2016). Del resto, il conduttore che, rimasto nell'immobile dopo la scadenza del contratto, continui a pagare il canone, adempie semplicemente all'obbligo posto a suo carico dall'art. 1591 c.c.. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3438/2024 R.G.,
DICHIARA cessato in data 31.3.2024 (seconda scadenza) il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29.3.2016 e registrato in data 14.4.2016, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Como n. 109, 2° piano. DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile predetto. CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi difensivi ed € 171,61 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 18.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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