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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 72/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 72 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 1.7.2025 e vertente tra
TRA
( , e per essa, quale mandataria codice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 fiscale , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Alberto Toffoletto, dall'avv. Marco Pesenti, dall'avv. prof. Christian Romeo, dall'avv. Luciana Cipolla, dall'avv. Flora Lettenmayer e dall'avv. Simona Daminelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari 137/A;
ATTRICE
E
( ) nella qualità di erede del sig. , CP_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Trivelli, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTA
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Reboa, CP_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTA
E
1 ( ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Reboa, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTO
E
( ), in persona del legale rappresentante , Controparte_3 P.IVA_4 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Germano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n° 213;
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_4 P.IVA_5 quale mandataria (codice fiscale , P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso di quest'ultimo in Roma viale dei Parioli 74;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 1 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
La società attrice indicata in epigrafe ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che questi ultimi, con atto di citazione in opposizione al d.i. n. 23173/2015 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma;
che tale procedimento era stato definito con la sentenza n. 6609/17 del 3.4.17 di revoca del d.i. opposto nei confronti di , rendendo invece definitivo tale d.i. nei Persona_1 confronti di e della;
che tale sentenza era stata appellata nel giudizio iscritto Controparte_3 CP_1 al n. R.G. 7518/17 Corte d'Appello di Roma;
che quest'ultima, con sentenza n. 6823 del 14.10.2021 aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ritenendo competente quello di Velletri e concedendo termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio;
che parte attrice aveva interesse alla riassunzione del giudizio per veder condannati i convenuti, Controparte_5
, in proprio e quale erede di nonché , quale erede di
[...] Persona_1 Controparte_2
, al pagamento della somma di € 55.661,34; che e Persona_1 CP_1 CP_2
, nella predetta qualità, erano chiamati a rispondere di detta somma quali fideiussori del mutuo
[...] chirografario di originari € 60.000 (contratto n. 396790) concesso alla che si Controparte_3 proponeva istanza di verificazione delle firme apposte da e disconosciute dai Persona_1 convenuti quali suoi eredi, chiedendo termine per la produzione degli originali e delle scritture di comparazione.
Per questi motivi
ha chiesto di condannare i convenuti in solido al pagamento della
2 somma di € 55.661,34, oltre interessi, verificando la legittimità della sentenza di prime cure n. 6609/17 relativamente alle statuizioni relative ai motivi di opposizione nel merito diversi dalla statuizione relativa alla competenza.
Si è costituita nella qualità di erede di deducendo che l'attrice, a CP_1 Persona_1 fondamento del ricorso monitorio sfociato nel .i. n. 23173/2015 emesso dal Tribunale di Roma, aveva azionato il saldo negativo del contratto di mutuo chirografario n° 3956790 sottoscritto dalla CP_3 in data 9.2.2012 garantito da fideiussione rilasciata da e;
che
[...] CP_1 Persona_1 nel giudizio di opposizione la deducente aveva chiesto di dichiarare nullo il d.i. opposto per mancata prova del credito azionato e in ogni caso frutto dell'applicazione di interessi usurari e dichiarare l'inesistenza delle fideiussioni prestate e in subordine la relativa nullità in quanto prive dell'importo massimo garantito ovvero la decadenza della banca opposta dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione n. 6609/17 aveva disposto la revoca del d.i. nei confronti di e rigettato l'opposizione proposta da e Persona_1 Controparte_3 dalla;
che la Corte d'Appello di Roma, nel giudizio n. R.G. 7518/2017, aveva revocato CP_1 la sentenza n. 6609/17 ed aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma per sussistere quella del Tribunale di Velletri;
che si contestava che si fosse mai Persona_1 costituito fideiussore della che si contestava la conformità all'eventuale originale del Controparte_3 documento allegato al n. 3 del fascicolo monitorio n. R.G. 60508/15 recante la data 9.2.2012; che parte attrice non aveva mai provveduto a depositare l'originale di detto atto;
che la deducente disconosceva ai sensi dell'art. 214 II comma le sottoscrizioni attribuite al sig. ; Persona_1 che, anche ove tali sottoscrizioni fossero riconducibili ad , quest'ultimo era Per_1 Persona_1 incapace di intendere e di volere all'epoca di relativa sottoscrizione;
che all'epoca Persona_1 era invalido, da ben undici anni, al 100% in ragione di una emorragia sub-aracnoidea da rottura per aneurisma celebrale, come da documentazione medica allegata in atti;
che il aveva subito, a Per_1 causa di tale patologia, disturbi della memorai e ridotta capacità di comprensione;
che la CP_6 aveva certificato al 22.9.2009 l'incapacità del paziente all'espletamento di pratiche
[...] burocratiche;
che all'epoca dell'atto in questione, non poteva neanche spostarsi Persona_1 dalla sua residenza ad Ardea;
che quindi sussistevano i presupposti per l'annullabilità ex art. 1425 c.c. del contratto di fideiussione del 9.2.12; che inoltre, doveva considerarsi Persona_1 liberato dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che, dopo la comunicazione del 15.11.13 di risoluzione del contratto di mutuo, parte attrice non si era attivata per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale;
che l'azione monitoria intrapresa presso il Tribunale di Roma era stata iniziata nel settembre 2015; che parte attrice non aveva dato prova del credito azionato, avendo parte attrice applicato interessi in misura ultralegale ed oneri finanziari (cms, valute spese ecc.) senza che tra le parti fosse stato sottoscritto alcun valido contratto di conto corrente e di apertura di credito;
che la aveva sottoscritto il muto in ragione di una convenzione bancaria che trovava Controparte_3 origine in fondi della Cassa Depositi e Prestiti;
che i fondi dovevano essere poi garantiti da Coopfidi Società Cooperativa Consortile;
che il mutuo era stato contratto ad un tasso del 5% mentre era stato erogato con un TAEG dichiarato del 10,42%; che parte attrice doveva fornire gli estratti del conto corrente 36034/101863109 sul quale erano transitate le somme erogate a titolo di mutuo;
che, al momento dell'erogazione del mutuo, erano stati trattenuti € 525 a titolo di commissioni ed € 3500 erogati a Coopfidi.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice.
3 si è parimenti costituita in proprio, mediante il legale sopra indicato, richiamando la CP_1 comparsa di costituzione già depositata in atti e ribadendo il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di fideiussione prodotto in copia elettronica in sede monitoria, non rammentando la parte di averlo mai sottoscritto e deducendo che la lettera di fideiussione oggetto di causa era stata fatta sottoscrivere alla convenuta quale consumatore su modulo predisposto unilateralmente dalla attrice;
che si eccepiva la nullità delle clausola di cui all'art. 6 ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 36 Codice del Consumo;
che si reiterava l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per non recare l'importo massimo garantito e di decadenza dell'attrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., a fronte della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 15.11.2013.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice.
Si è costituito quale erede di chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 Persona_1 proposta dall'attrice allegando il difetto della qualità di fideiussore in capo al suo dante causa, il disconoscimento della firma apposta a tale contratto come riconducibile a quest'ultimo, la non conformità all'originale della copia fotostatica della fideiussione depositata e infine la nullità/annullabilità della fideiussione prestata da ovvero la sua liberazione ex Persona_1 art. 1957 c.c..
Con comparsa del 26.2.2022 si è costituita la deducendo che si contestava la Controparte_3 legittimazione attiva di a rappresentare Controparte_7 Parte_1 mancando in atti la procura rilasciata alla prima in data 28.1.2008; che si contestava il credito azionato;
che la banca aveva applicato interessi in misura ultralegale e oneri finanziari senza alcuna pattuizione di un valido contratto di conto corrente e di apertura di credito;
che non era sufficiente a tal fine l'estratto prodotto dall'attrice; che aveva sottoscritto il contratto di mutuo Controparte_3 nell'ambito della convenzione “Progetto impresa IT” garantito da Coopfidi Società Cooperativa Consortile;
che il costo reale del mutuo era stato aggravato da spese provvigioni ed altro che aveva moltiplicato l'interesse passivo;
che il mutuo, secondo la convenzione, doveva essere erogato al tasso del 5% mentre di fatto il TAEG contrattuale era pari al 10,42%; che era onere dell'attrice produrre gli estratti del conto corrente sul quale erano transitate le somme erogate a titolo di mutuo;
che si chiedeva quindi CTU contabile al fine di dimostrare la complessiva variazione del tasso di interesse e la violazione dell'art. 644 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto di chiamare in causa Coopfidi Società cooperativa consortile e la CCIAA di Roma e il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Rigettata la chiamata in causa formulata dalla sono stati concessi i termini ex art. 183 Controparte_3
VI comma c.p.c..
Con comparsa del 2.11.2022 è intervenuta in giudizio la società indicata in epigrafe, CP_4
mediante la mandataria deducendo di essersi resa cessionaria del credito oggetto
[...] CP_8 di causa, giusta operazione di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto i “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 aprile 2021 ed i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della CA d'IT n. 272/2008”, come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 e da lista dei crediti pubblicata on line al link ipertestuale riportato in comparsa;
che la cessione aveva ad oggetto il solo credito e non il contratto posto a relativo fondamento, con conseguenziale carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta rispetto ad
4 eventuali domande restitutorie o risarcitorie formulate dalle parti.
Per questi motivi
ha chiesto di accogliere le domande spiegate dall'attrice.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1° luglio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata.
Sussiste in via preliminare la legittimazione processuale della società attrice, in quanto CP_8 mandataria della giusta procura notarile allegata al doc. 1 della comparsa. Parte_1
Va, sempre in via preliminare, rilevato che, nelle more del procedimento, è intervenuta in causa la producendo l'estratto della G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 ove si attesta la Controparte_4 cessione da all'interveniente i “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Parte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della CA d'IT n. 272/2008”. A fronte della mancata contestazione da parte dei convenuti dell'esistenza stessa del contratto di cessione, va rilevato che la superiore descrizione dell'oggetto della cessione non permette di ritenere incluso nell'operazione di cessione anche il credito oggetto di causa in quanto finanziamento concesso a persona giuridica, ossia la CP_3
non qualificabile giuridicamente come “ente”. A ciò si aggiunga che il link ipertestuale indicato
[...] dalla terza intervenuta a pag. 3 della comparsa non porta alla richiamata lista dei crediti ceduti ma ad una pagina di un sito apparentemente riconducibile ad avente il generico oggetto Parte_1
“Operazioni di cartolarizzazione” ove non è reperibile l'elenco menzionato dalla terza interveniente.
Ne consegue che l'intervento spiegato dalla a mezzo di appare Controparte_4 CP_8 inammissibile non emergendo la prova della inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con come da della G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 Parte_1
Venendo al merito, parte attrice ha agito, riassumendo il giudizio monitorio n. R.G. 60508/15 sfociato nel d.i. n. 23173/2015 come da sentenza della C.d.A. n. n. 6823 del 14.10.2021, per ottenere la condanna della e degli altri convenuti, quali fideiussori, al pagamento della somma di Controparte_3
€ 55.661,34, oltre interessi, quale saldo negativo del piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo chirografario del 9.2.2012.
A fondamento della domanda, parte attrice ha depositato 1) il contratto di mutuo chirografario del 9.2.210 (cfr. pag. 1 doc. A fascicolo monitorio riallegato da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. in quanto invero già allegato all'atto di citazione), con TAEG del 10,42% da restituire con tasso fisso in rate per la durata di 5 anni secondo il piano di ammortamento depositato in atti (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice), sottoscritto dall'attrice e dalla in persona di;
2) l'estratto conto ex art. 50 TUB Controparte_3 CP_1 certificante l'importo di € 55.661,34 azionato in via monitoria;
3) il contratto di fideiussione del 9.2.2012 sottoscritto da e “a garanzia del corretto e puntuale CP_1 Persona_1 adempimento di qualsiasi obbligazione verso derivante da mutuo chirografario imprese di Parte_1
5 euro 60.000” (dicitura quest'ultima poi barrata con sottoscrizione dei garanti “per approvata correzione” datata 28.2.2017, cfr. pag. 11 e pag. 16 doc. A predetto).
A fronte di tale allegazione, occorre rilevare che i convenuti del presente giudizio, in CP_1 proprio e quale erede di e nella qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_1
e hanno dedotto, nell'atto di citazione in opposizione proposto avverso il d.i. al
[...] Controparte_3
d.i. n. 23173/2015 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma, che si contestava di doc. 4 allegato al ricorso monitorio, in quanto composto da 7 documenti;
che si eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per sussistere la competenza del Tribunale di Velletri;
che si contestava la legittimazione di che la notifica del d.i. nei confronti di Controparte_7 [...]
non poteva essere andata a buon fine , essendo quest'ultimo deceduto in data 29.3.2013; Persona_1 che il d.i. non era stato notificato ai suoi eredi;
che il d.i. era nullo per essere stato emesso sulla base di un documento diverso dall'estratto conto ex art. 50 TUB;
che si contestava la conformità all'originale della copia fotostatica presente nel fascicolo monitorio del contratto di fideiussione (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio) con particolare riferimento all'autografia delle firme ivi apposte;
che la firma di apposta a tale contratto era falsa o comunque apposta in Persona_1 assenza della capacità di intendere e di volere da parte del sottoscrivente, ; che Persona_1 quest'ultimo era invalido civile al 100% ed era incapace di espletare da solo pratiche burocratiche (cfr. attestazione del 22.9.2009) con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. Controparte_6 ovvero annullabilità ex art. 1425 c.c. ovvero ex art. 1439 c.c. di tale contratto;
che non era provato il credito azionato, non essendo sufficiente a tal fine la documentazione prodotta in sede monitoria;
che era necessaria la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto azionato;
che il mutuo era nullo stante la pattuizione di interessi usurari;
che parte opposta avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto del conto corrente n. 36034/101863109; che era nulla la pattuizione di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione, trattandosi di modulo standard predisposto dalla banca mutuante;
che la fideiussione era nulla per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ed infine la decadenza della banca opposta dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ciò posto, va osservato che il presente giudizio trae origine dell'atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo in data 10.1.2022 nell'interesse della società attrice a seguito della sentenza della C.d.A. n. n. 6823 del 14.10.2021 che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 60508/15 sfociato nel d.i. n. 23173/2015 emesso dal Tribunale di Roma e ha quindi assegnato alle parti il termine di riassunzione di legge.
La statuizione della Corte d'Appello ha comportato la implicita revoca del predetto decreto ingiuntivo e quindi il presente giudizio, tempestivamente riassunto davanti al Tribunale competente, ha ad oggetto non già l'opposizione a decreto ingiuntivo, appartenente alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il predetto d.i. (Tribunale di Roma), ma la causa relativa alla pretesa creditoria azionata dal creditore in sede monitoria, soggetta alla decisione secondo le regole del procedimento ordinario di cognizione (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, ord. 41230/2021, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16744/2009, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. n. 16762/2012).
In questo contesto, deve apprezzarsi la tardività e quindi inammissibilità, eccepita dall'attrice in atti, dei disconoscimenti della conformità all'originale della lettera di fideiussione del 9.2.12 , posta a fondamento del credito azionato nel presente giudizio, e delle firme ivi apposte effettuati nella
6 comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione da parte di , in proprio CP_1
e quale erede di e da , quale erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_1
Come noto, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere compiuto, ai fini della relativa tempestività, nella prima difesa utile successiva alla produzione della scrittura privata (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-1 ord. n. 15780/2018) dal momento che “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione” (Cass. Civ. Sez.II, n. 9690/2023).
Deve quindi accogliersi l'eccezione di tardività proposta da parte attrice dal momento che era onere degli odierni convenuti di disconoscere in maniera espressa le firme apposte alla lettera di fideiussione del 9.2.212 nell'atto di citazione in opposizione iscritto al n. R.G. 8702/2016, essendo stata detta fideiussione prodotta dall'attrice già in sede monitoria (cfr. pag. 11 -19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione). In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte ha rilevato che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27039/2023).
Ciò premesso, va rilevato che la documentazione offerta dalla banca attrice, (contratto di mutuo, allegato piano di ammortamento ed estratto conto ex art. 50 TUB, cfr. pagg.
1-19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione ), unitamente alla mancata tempestiva contestazione da parte dei convenuti in sede di opposizione dell'avvenuta erogazione della somma mutuata (fatto che quindi può ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), è idonea a dare la prova del credito azionato nei confronti della CP_3 sulla quale gravava l'onere di allegare e provare il fatto estintivo e/o modificativo
[...] dell'obbligazione di pagamento a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dall'attore/creditore.
Non risulta invero necessaria, trattandosi di credito fondato su contratto di mutuo, la produzione degli estratti conto del conto corrente sul quale sarebbe transitata la somma mutuata attenendo il saldo di tale rapporto attinente ad altro diverso rapporto, non rilevante al fine del decidere. In questo contesto è quindi evidente l'inammissibilità, per irrilevanza al fine del decidere, del chiesto ordine di esibizione formulato dai convenuti.
Venendo alle ulteriori contestazioni dei convenuti e ritenuto provato il credito azionato dall'attrice, va in primo lugo ritenuta inammissibile l'eccezione di nullità del tasso di interesse pattuito in quanto usurario, trattandosi di eccezione del tutto generica non avendo parte convenuta neanche allegato specificatamente e provato, come era suo onere, quale fosse il tasso soglia vigente ratione temporis al fine del raffronto con il tasso di interesse pattuito.
Inammissibile appare in secondo luogo l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura ultralegale ed oneri finanziari (cms, valute spese ecc.) senza che tra le parti fosse stato sottoscritto alcun valido “contratto di conto corrente e di apertura di credito”, trattandosi di eccezione non relativa 7 al rapporto oggetto di causa (esclusivamente quello relativo al contratto di mutuo del 9.2.12), per altro proposta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio e non anche nell'atto di citazione in opposizione iscritto al n. R.G. 8702/2016, rappresentando il presente giudizio solo la prosecuzione di tale ultimo giudizio nel quale sono già quindi maturate tutte le prescrizioni e decadenze processuali relative alla domanda monitoria oggetto di causa.
Risultano invece parzialmente fondate le ulteriori eccezioni sollevate nell'atto di citazione in opposizione al d.i. iscritto al n. R.G. 8702/2016, come riproposte nella presente sede.
Non appare fondata, in primo luogo, l'eccezione di nullità (relativa) della lettera di fideiussione posta a fondamento del credito azionato dall'attrice per ricalcare la stessa lo schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT e dalla giurisprudenza.
Sul punto va rilevato che, per la giurisprudenza prevalente di legittimità che si condivide, è necessario che la parte alleghi i fatti costitutivi funzionali a fondare l'eccezione ovvero il rilievo officioso dovendo tale rilievo di nullità essere applicato tenendo conto delle regole generali del processo civile e della relativa tempistica con la conseguenza che “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. n. 5478 del 2024)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10721/2024, cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, ord. 19401/2024).
Su tali principi, l'eccezione va disattesa avendo parte convenuta omesso il deposito della documentazione necessaria per il rilievo della prospettata nullità ossia il modello ABI censurato dalla giurisprudenza.
Risulta invece fondata l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione rilasciata da CP_1
e da per essere una fideiussione omnibus senza indicazione dell'importo massimo Persona_1 garantito.
Sul punto, parte attrice ha dedotto che i contratti in esame andavano ricondotti allo schema del contratto autonomo di garanzia rispetto ad una obbligazione specifica, con conseguente irrilevanza delle eccezioni di relativa nullità, decadenza e di violazione della normativa Antitrust, e che era chiaro in contratto l'importo e il rapporto garantito.
Non appare, in primo luogo, che la lettera di fideiussione posta a fondamento del credito azionato dall'odierna attrice possa essere ricondotta allo schema del contratto autonomo di garanzia.
Come noto, la differenza tra contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag) e la fideiussione ex art. 1936 c.c. è stata delineata dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto che il primo “ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
8 contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione” (Cass. Civ., S.U. n. 3947/2010).
In questa prospettiva, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo una clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. Civ. Sez. VI-3 , ord. n. 27619/2020, cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 13666/2025, Cass. Civ., Sez. III, n. 22233/2014, Cass. Civ., Sez. I, n. 16825/2016).
Ciò premesso, non appaiono sussistere i presupposti per qualificare il contratto di fideiussione intercorso tra l'attrice e i convenuti persone fisiche dal momento che i sottoscrittori di tale contratto, e si sono costituiti fideiussori della a garanzia di CP_1 Persona_1 Controparte_3
“tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. art.1 condizioni generali del contratto) e l'art. 7 delle condizioni generali prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese
, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ne consegue che 1) non è prevista nel caso in esame alcuna clausola di pagamento “ senza eccezioni”; 2) non appare prevista alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale;
3) non appare sufficiente la previsione della deroga all'art. 1957 c.c. (invero parziale, prevedendo l'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta) a ricondurre da sola, per i motivi sopra esposti, il contratto in esame allo schema del contratto autonomo di garanzia (cfr. C.d.A. Brescia, Sez. I, n. 813/2025).
Ricondotto il contratto in esame allo schema della fideiussione ex art. 1936 c.c., va osservato, in secondo luogo, che risultano prodotte dalla stessa odierna attrice nel fascicolo monitorio allegato in atti (cfr. pagg. 11 -19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione) due versioni della stessa lettera di fideiussione datata 9.2.2012 (come si evince dalla stampigliatura apposta dall'Ufficio postale sul timbro posto nell'angolo superiore destro del documento) con la quale e si sono CP_1 Persona_1 costituiti fideiussori della in favore della banca attrice. Controparte_3
Nella versione di tale lettera di fideiussione allegata a pag. 16 (cfr. predetto doc A3), risulta che tale impegno era stato assunto dai predetti soggetti “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso derivante da mutuo chirografario di euro 60.000”, Parte_1
9 in tal maniera configurandosi una fideiussione specifica relativa alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo oggetto di causa.
Nella versione di tale lettera allegata a pag. 11 del già menzionato doc. A3, appaiono sulla dicitura “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso Parte_1 derivante da mutuo chirografario di euro 60.000” due linee verticali longitudinali (che partono dal lato basso sinistro del foglio verso l'angolo alto a destra dello stesso) con affianco la dicitura, redatta a mano, “per approvata correzione 28.2.2017” specificatamente sottoscritta dai predetti
[...]
e CP_1 Persona_1
Tali linee verticali/longitudinali devono essere interpretate come intento delle parti di interpolare il testo contrattuale originario eliminando il riferimento della garanzia personale prestata da
[...]
e alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario di CP_1 Persona_1
€ 60.000 e quindi, necessariamente, estendendola a tutte le obbligazioni gravanti sulla garantita,
[...]
nei confronti della Non appare invero plausibile che tali linee CP_3 Parte_1 rappresentino meri segni grafici non voluti e privi di rilevanza contrattuale stante l'apposizione accanto alle stesse della dicitura “per approvata correzione”, della data “28.2.2017” ed infine della firma dei fideiussori.
Orbene, deve ritenersi che sia quest'ultima la versione, in quanto datata 28.2.2017 e quindi successiva alla relativa stipula del 9.2.2012, della lettera di fideiussione valida ed azionata dalla banca convenuta e che, alla luce dell'apposizione in data 28.2.2017 delle due predette linee che barrano/eliminano il riferimento della prestata fideiussione al contratto di mutuo oggetto di causa, tale fideiussione da specifica (relativa al contratto di mutuo oggetto di causa) si sia stata resa omnibus.
In questa prospettiva, ritenuto che la fideiussione azionata (quella del 9.2.2012 come emendata in data 28.2.2017, cfr. pagg. 11- 14 doc. A3 in esame) è strutturata come fideiussione omnibus, avente ad oggetto i crediti nascenti dai rapporti intercorsi tra la e la banca attrice, deve Controparte_3 accogliersi l'eccezione di relativa nullità come sollevata dai convenuti in proprio e CP_9 quale erede di , e , quale erede di mancando, Persona_1 Controparte_2 Persona_1 come previsto dall'art. 1938 c.c. l'indicazione dell'importo massimo garantito ovvero elementi per ritenerlo implicitamente determinato o determinabile.
La mancata previsione di tale elemento rende quindi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa come pacificamente ritenuta quella in esame, la prestata fideiussione del 9.2.2012 nella sua versione emendata in data 28.2.2017. In tal senso si osserva che "nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione "omnibus"), la sopravvenienza della L. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito) - se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data - determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto;
pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a
10 carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione" (Cass. Civ., Sez. I, n. 1580 del 20/01/2017, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26904/2024).
In conclusione, la domanda proposta dalla società attrice va parzialmente accolta e la Controparte_3 va condannata al pagamento in favore della prima della somma di € 55.661,34, oltre interessi come da domanda, dovendo invece disattendersi la domanda dell'attrice con riferimento agli altri convenuti persone fisiche essendo nulla la fideiussione da questi ultimi prestata in quanto omnibus senza indicazione dell'importo massimo garantito.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione (€ 55.661,34) ed applicati i parametri minimi essendo il valore della causa appena superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento (€ 52.000), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza. Parte attrice va invece Controparte_3 condannata, sempre in base al principio della soccombenza e sui medesimi criteri di cui sopra, alla refusione in favore dei convenuti , in proprio e quale erede di , e CP_1 Persona_1
, quale erede di . Controparte_2 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate da parte attrice;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Controparte_4
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 55.661,34, oltre Controparte_3 interessi come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attrice;
5) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_3 convenuta liquidate, in € 545,00 per spese vive documentate ed in € 7.052 per compensi oltre accessori di legge
6) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti degli altri convenuti liquidate per ciascuno di essi in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei rispettivi legali dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 72 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 1.7.2025 e vertente tra
TRA
( , e per essa, quale mandataria codice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 fiscale , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Alberto Toffoletto, dall'avv. Marco Pesenti, dall'avv. prof. Christian Romeo, dall'avv. Luciana Cipolla, dall'avv. Flora Lettenmayer e dall'avv. Simona Daminelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari 137/A;
ATTRICE
E
( ) nella qualità di erede del sig. , CP_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Trivelli, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTA
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Reboa, CP_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTA
E
1 ( ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Reboa, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 213;
CONVENUTO
E
( ), in persona del legale rappresentante , Controparte_3 P.IVA_4 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Germano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n° 213;
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_4 P.IVA_5 quale mandataria (codice fiscale , P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso di quest'ultimo in Roma viale dei Parioli 74;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 1 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
La società attrice indicata in epigrafe ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che questi ultimi, con atto di citazione in opposizione al d.i. n. 23173/2015 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma;
che tale procedimento era stato definito con la sentenza n. 6609/17 del 3.4.17 di revoca del d.i. opposto nei confronti di , rendendo invece definitivo tale d.i. nei Persona_1 confronti di e della;
che tale sentenza era stata appellata nel giudizio iscritto Controparte_3 CP_1 al n. R.G. 7518/17 Corte d'Appello di Roma;
che quest'ultima, con sentenza n. 6823 del 14.10.2021 aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ritenendo competente quello di Velletri e concedendo termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio;
che parte attrice aveva interesse alla riassunzione del giudizio per veder condannati i convenuti, Controparte_5
, in proprio e quale erede di nonché , quale erede di
[...] Persona_1 Controparte_2
, al pagamento della somma di € 55.661,34; che e Persona_1 CP_1 CP_2
, nella predetta qualità, erano chiamati a rispondere di detta somma quali fideiussori del mutuo
[...] chirografario di originari € 60.000 (contratto n. 396790) concesso alla che si Controparte_3 proponeva istanza di verificazione delle firme apposte da e disconosciute dai Persona_1 convenuti quali suoi eredi, chiedendo termine per la produzione degli originali e delle scritture di comparazione.
Per questi motivi
ha chiesto di condannare i convenuti in solido al pagamento della
2 somma di € 55.661,34, oltre interessi, verificando la legittimità della sentenza di prime cure n. 6609/17 relativamente alle statuizioni relative ai motivi di opposizione nel merito diversi dalla statuizione relativa alla competenza.
Si è costituita nella qualità di erede di deducendo che l'attrice, a CP_1 Persona_1 fondamento del ricorso monitorio sfociato nel .i. n. 23173/2015 emesso dal Tribunale di Roma, aveva azionato il saldo negativo del contratto di mutuo chirografario n° 3956790 sottoscritto dalla CP_3 in data 9.2.2012 garantito da fideiussione rilasciata da e;
che
[...] CP_1 Persona_1 nel giudizio di opposizione la deducente aveva chiesto di dichiarare nullo il d.i. opposto per mancata prova del credito azionato e in ogni caso frutto dell'applicazione di interessi usurari e dichiarare l'inesistenza delle fideiussioni prestate e in subordine la relativa nullità in quanto prive dell'importo massimo garantito ovvero la decadenza della banca opposta dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione n. 6609/17 aveva disposto la revoca del d.i. nei confronti di e rigettato l'opposizione proposta da e Persona_1 Controparte_3 dalla;
che la Corte d'Appello di Roma, nel giudizio n. R.G. 7518/2017, aveva revocato CP_1 la sentenza n. 6609/17 ed aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma per sussistere quella del Tribunale di Velletri;
che si contestava che si fosse mai Persona_1 costituito fideiussore della che si contestava la conformità all'eventuale originale del Controparte_3 documento allegato al n. 3 del fascicolo monitorio n. R.G. 60508/15 recante la data 9.2.2012; che parte attrice non aveva mai provveduto a depositare l'originale di detto atto;
che la deducente disconosceva ai sensi dell'art. 214 II comma le sottoscrizioni attribuite al sig. ; Persona_1 che, anche ove tali sottoscrizioni fossero riconducibili ad , quest'ultimo era Per_1 Persona_1 incapace di intendere e di volere all'epoca di relativa sottoscrizione;
che all'epoca Persona_1 era invalido, da ben undici anni, al 100% in ragione di una emorragia sub-aracnoidea da rottura per aneurisma celebrale, come da documentazione medica allegata in atti;
che il aveva subito, a Per_1 causa di tale patologia, disturbi della memorai e ridotta capacità di comprensione;
che la CP_6 aveva certificato al 22.9.2009 l'incapacità del paziente all'espletamento di pratiche
[...] burocratiche;
che all'epoca dell'atto in questione, non poteva neanche spostarsi Persona_1 dalla sua residenza ad Ardea;
che quindi sussistevano i presupposti per l'annullabilità ex art. 1425 c.c. del contratto di fideiussione del 9.2.12; che inoltre, doveva considerarsi Persona_1 liberato dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che, dopo la comunicazione del 15.11.13 di risoluzione del contratto di mutuo, parte attrice non si era attivata per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale;
che l'azione monitoria intrapresa presso il Tribunale di Roma era stata iniziata nel settembre 2015; che parte attrice non aveva dato prova del credito azionato, avendo parte attrice applicato interessi in misura ultralegale ed oneri finanziari (cms, valute spese ecc.) senza che tra le parti fosse stato sottoscritto alcun valido contratto di conto corrente e di apertura di credito;
che la aveva sottoscritto il muto in ragione di una convenzione bancaria che trovava Controparte_3 origine in fondi della Cassa Depositi e Prestiti;
che i fondi dovevano essere poi garantiti da Coopfidi Società Cooperativa Consortile;
che il mutuo era stato contratto ad un tasso del 5% mentre era stato erogato con un TAEG dichiarato del 10,42%; che parte attrice doveva fornire gli estratti del conto corrente 36034/101863109 sul quale erano transitate le somme erogate a titolo di mutuo;
che, al momento dell'erogazione del mutuo, erano stati trattenuti € 525 a titolo di commissioni ed € 3500 erogati a Coopfidi.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice.
3 si è parimenti costituita in proprio, mediante il legale sopra indicato, richiamando la CP_1 comparsa di costituzione già depositata in atti e ribadendo il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di fideiussione prodotto in copia elettronica in sede monitoria, non rammentando la parte di averlo mai sottoscritto e deducendo che la lettera di fideiussione oggetto di causa era stata fatta sottoscrivere alla convenuta quale consumatore su modulo predisposto unilateralmente dalla attrice;
che si eccepiva la nullità delle clausola di cui all'art. 6 ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 36 Codice del Consumo;
che si reiterava l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per non recare l'importo massimo garantito e di decadenza dell'attrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., a fronte della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 15.11.2013.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da parte attrice.
Si è costituito quale erede di chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 Persona_1 proposta dall'attrice allegando il difetto della qualità di fideiussore in capo al suo dante causa, il disconoscimento della firma apposta a tale contratto come riconducibile a quest'ultimo, la non conformità all'originale della copia fotostatica della fideiussione depositata e infine la nullità/annullabilità della fideiussione prestata da ovvero la sua liberazione ex Persona_1 art. 1957 c.c..
Con comparsa del 26.2.2022 si è costituita la deducendo che si contestava la Controparte_3 legittimazione attiva di a rappresentare Controparte_7 Parte_1 mancando in atti la procura rilasciata alla prima in data 28.1.2008; che si contestava il credito azionato;
che la banca aveva applicato interessi in misura ultralegale e oneri finanziari senza alcuna pattuizione di un valido contratto di conto corrente e di apertura di credito;
che non era sufficiente a tal fine l'estratto prodotto dall'attrice; che aveva sottoscritto il contratto di mutuo Controparte_3 nell'ambito della convenzione “Progetto impresa IT” garantito da Coopfidi Società Cooperativa Consortile;
che il costo reale del mutuo era stato aggravato da spese provvigioni ed altro che aveva moltiplicato l'interesse passivo;
che il mutuo, secondo la convenzione, doveva essere erogato al tasso del 5% mentre di fatto il TAEG contrattuale era pari al 10,42%; che era onere dell'attrice produrre gli estratti del conto corrente sul quale erano transitate le somme erogate a titolo di mutuo;
che si chiedeva quindi CTU contabile al fine di dimostrare la complessiva variazione del tasso di interesse e la violazione dell'art. 644 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto di chiamare in causa Coopfidi Società cooperativa consortile e la CCIAA di Roma e il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Rigettata la chiamata in causa formulata dalla sono stati concessi i termini ex art. 183 Controparte_3
VI comma c.p.c..
Con comparsa del 2.11.2022 è intervenuta in giudizio la società indicata in epigrafe, CP_4
mediante la mandataria deducendo di essersi resa cessionaria del credito oggetto
[...] CP_8 di causa, giusta operazione di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto i “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 aprile 2021 ed i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della CA d'IT n. 272/2008”, come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 e da lista dei crediti pubblicata on line al link ipertestuale riportato in comparsa;
che la cessione aveva ad oggetto il solo credito e non il contratto posto a relativo fondamento, con conseguenziale carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta rispetto ad
4 eventuali domande restitutorie o risarcitorie formulate dalle parti.
Per questi motivi
ha chiesto di accogliere le domande spiegate dall'attrice.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1° luglio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata.
Sussiste in via preliminare la legittimazione processuale della società attrice, in quanto CP_8 mandataria della giusta procura notarile allegata al doc. 1 della comparsa. Parte_1
Va, sempre in via preliminare, rilevato che, nelle more del procedimento, è intervenuta in causa la producendo l'estratto della G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 ove si attesta la Controparte_4 cessione da all'interveniente i “crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Parte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della CA d'IT n. 272/2008”. A fronte della mancata contestazione da parte dei convenuti dell'esistenza stessa del contratto di cessione, va rilevato che la superiore descrizione dell'oggetto della cessione non permette di ritenere incluso nell'operazione di cessione anche il credito oggetto di causa in quanto finanziamento concesso a persona giuridica, ossia la CP_3
non qualificabile giuridicamente come “ente”. A ciò si aggiunga che il link ipertestuale indicato
[...] dalla terza intervenuta a pag. 3 della comparsa non porta alla richiamata lista dei crediti ceduti ma ad una pagina di un sito apparentemente riconducibile ad avente il generico oggetto Parte_1
“Operazioni di cartolarizzazione” ove non è reperibile l'elenco menzionato dalla terza interveniente.
Ne consegue che l'intervento spiegato dalla a mezzo di appare Controparte_4 CP_8 inammissibile non emergendo la prova della inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con come da della G.U. Parte II n. 137 del 18.11.2021 Parte_1
Venendo al merito, parte attrice ha agito, riassumendo il giudizio monitorio n. R.G. 60508/15 sfociato nel d.i. n. 23173/2015 come da sentenza della C.d.A. n. n. 6823 del 14.10.2021, per ottenere la condanna della e degli altri convenuti, quali fideiussori, al pagamento della somma di Controparte_3
€ 55.661,34, oltre interessi, quale saldo negativo del piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo chirografario del 9.2.2012.
A fondamento della domanda, parte attrice ha depositato 1) il contratto di mutuo chirografario del 9.2.210 (cfr. pag. 1 doc. A fascicolo monitorio riallegato da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. in quanto invero già allegato all'atto di citazione), con TAEG del 10,42% da restituire con tasso fisso in rate per la durata di 5 anni secondo il piano di ammortamento depositato in atti (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice), sottoscritto dall'attrice e dalla in persona di;
2) l'estratto conto ex art. 50 TUB Controparte_3 CP_1 certificante l'importo di € 55.661,34 azionato in via monitoria;
3) il contratto di fideiussione del 9.2.2012 sottoscritto da e “a garanzia del corretto e puntuale CP_1 Persona_1 adempimento di qualsiasi obbligazione verso derivante da mutuo chirografario imprese di Parte_1
5 euro 60.000” (dicitura quest'ultima poi barrata con sottoscrizione dei garanti “per approvata correzione” datata 28.2.2017, cfr. pag. 11 e pag. 16 doc. A predetto).
A fronte di tale allegazione, occorre rilevare che i convenuti del presente giudizio, in CP_1 proprio e quale erede di e nella qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_1
e hanno dedotto, nell'atto di citazione in opposizione proposto avverso il d.i. al
[...] Controparte_3
d.i. n. 23173/2015 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma, che si contestava di doc. 4 allegato al ricorso monitorio, in quanto composto da 7 documenti;
che si eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per sussistere la competenza del Tribunale di Velletri;
che si contestava la legittimazione di che la notifica del d.i. nei confronti di Controparte_7 [...]
non poteva essere andata a buon fine , essendo quest'ultimo deceduto in data 29.3.2013; Persona_1 che il d.i. non era stato notificato ai suoi eredi;
che il d.i. era nullo per essere stato emesso sulla base di un documento diverso dall'estratto conto ex art. 50 TUB;
che si contestava la conformità all'originale della copia fotostatica presente nel fascicolo monitorio del contratto di fideiussione (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio) con particolare riferimento all'autografia delle firme ivi apposte;
che la firma di apposta a tale contratto era falsa o comunque apposta in Persona_1 assenza della capacità di intendere e di volere da parte del sottoscrivente, ; che Persona_1 quest'ultimo era invalido civile al 100% ed era incapace di espletare da solo pratiche burocratiche (cfr. attestazione del 22.9.2009) con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. Controparte_6 ovvero annullabilità ex art. 1425 c.c. ovvero ex art. 1439 c.c. di tale contratto;
che non era provato il credito azionato, non essendo sufficiente a tal fine la documentazione prodotta in sede monitoria;
che era necessaria la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto azionato;
che il mutuo era nullo stante la pattuizione di interessi usurari;
che parte opposta avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto del conto corrente n. 36034/101863109; che era nulla la pattuizione di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione, trattandosi di modulo standard predisposto dalla banca mutuante;
che la fideiussione era nulla per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ed infine la decadenza della banca opposta dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ciò posto, va osservato che il presente giudizio trae origine dell'atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo in data 10.1.2022 nell'interesse della società attrice a seguito della sentenza della C.d.A. n. n. 6823 del 14.10.2021 che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nel procedimento monitorio n. R.G. 60508/15 sfociato nel d.i. n. 23173/2015 emesso dal Tribunale di Roma e ha quindi assegnato alle parti il termine di riassunzione di legge.
La statuizione della Corte d'Appello ha comportato la implicita revoca del predetto decreto ingiuntivo e quindi il presente giudizio, tempestivamente riassunto davanti al Tribunale competente, ha ad oggetto non già l'opposizione a decreto ingiuntivo, appartenente alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il predetto d.i. (Tribunale di Roma), ma la causa relativa alla pretesa creditoria azionata dal creditore in sede monitoria, soggetta alla decisione secondo le regole del procedimento ordinario di cognizione (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, ord. 41230/2021, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16744/2009, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. n. 16762/2012).
In questo contesto, deve apprezzarsi la tardività e quindi inammissibilità, eccepita dall'attrice in atti, dei disconoscimenti della conformità all'originale della lettera di fideiussione del 9.2.12 , posta a fondamento del credito azionato nel presente giudizio, e delle firme ivi apposte effettuati nella
6 comparsa di costituzione nel presente giudizio di riassunzione da parte di , in proprio CP_1
e quale erede di e da , quale erede di Persona_1 Controparte_2 Persona_1
Come noto, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere compiuto, ai fini della relativa tempestività, nella prima difesa utile successiva alla produzione della scrittura privata (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-1 ord. n. 15780/2018) dal momento che “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione” (Cass. Civ. Sez.II, n. 9690/2023).
Deve quindi accogliersi l'eccezione di tardività proposta da parte attrice dal momento che era onere degli odierni convenuti di disconoscere in maniera espressa le firme apposte alla lettera di fideiussione del 9.2.212 nell'atto di citazione in opposizione iscritto al n. R.G. 8702/2016, essendo stata detta fideiussione prodotta dall'attrice già in sede monitoria (cfr. pag. 11 -19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione). In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte ha rilevato che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27039/2023).
Ciò premesso, va rilevato che la documentazione offerta dalla banca attrice, (contratto di mutuo, allegato piano di ammortamento ed estratto conto ex art. 50 TUB, cfr. pagg.
1-19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione ), unitamente alla mancata tempestiva contestazione da parte dei convenuti in sede di opposizione dell'avvenuta erogazione della somma mutuata (fatto che quindi può ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), è idonea a dare la prova del credito azionato nei confronti della CP_3 sulla quale gravava l'onere di allegare e provare il fatto estintivo e/o modificativo
[...] dell'obbligazione di pagamento a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dall'attore/creditore.
Non risulta invero necessaria, trattandosi di credito fondato su contratto di mutuo, la produzione degli estratti conto del conto corrente sul quale sarebbe transitata la somma mutuata attenendo il saldo di tale rapporto attinente ad altro diverso rapporto, non rilevante al fine del decidere. In questo contesto è quindi evidente l'inammissibilità, per irrilevanza al fine del decidere, del chiesto ordine di esibizione formulato dai convenuti.
Venendo alle ulteriori contestazioni dei convenuti e ritenuto provato il credito azionato dall'attrice, va in primo lugo ritenuta inammissibile l'eccezione di nullità del tasso di interesse pattuito in quanto usurario, trattandosi di eccezione del tutto generica non avendo parte convenuta neanche allegato specificatamente e provato, come era suo onere, quale fosse il tasso soglia vigente ratione temporis al fine del raffronto con il tasso di interesse pattuito.
Inammissibile appare in secondo luogo l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura ultralegale ed oneri finanziari (cms, valute spese ecc.) senza che tra le parti fosse stato sottoscritto alcun valido “contratto di conto corrente e di apertura di credito”, trattandosi di eccezione non relativa 7 al rapporto oggetto di causa (esclusivamente quello relativo al contratto di mutuo del 9.2.12), per altro proposta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio e non anche nell'atto di citazione in opposizione iscritto al n. R.G. 8702/2016, rappresentando il presente giudizio solo la prosecuzione di tale ultimo giudizio nel quale sono già quindi maturate tutte le prescrizioni e decadenze processuali relative alla domanda monitoria oggetto di causa.
Risultano invece parzialmente fondate le ulteriori eccezioni sollevate nell'atto di citazione in opposizione al d.i. iscritto al n. R.G. 8702/2016, come riproposte nella presente sede.
Non appare fondata, in primo luogo, l'eccezione di nullità (relativa) della lettera di fideiussione posta a fondamento del credito azionato dall'attrice per ricalcare la stessa lo schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT e dalla giurisprudenza.
Sul punto va rilevato che, per la giurisprudenza prevalente di legittimità che si condivide, è necessario che la parte alleghi i fatti costitutivi funzionali a fondare l'eccezione ovvero il rilievo officioso dovendo tale rilievo di nullità essere applicato tenendo conto delle regole generali del processo civile e della relativa tempistica con la conseguenza che “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. n. 5478 del 2024)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10721/2024, cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, ord. 19401/2024).
Su tali principi, l'eccezione va disattesa avendo parte convenuta omesso il deposito della documentazione necessaria per il rilievo della prospettata nullità ossia il modello ABI censurato dalla giurisprudenza.
Risulta invece fondata l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione rilasciata da CP_1
e da per essere una fideiussione omnibus senza indicazione dell'importo massimo Persona_1 garantito.
Sul punto, parte attrice ha dedotto che i contratti in esame andavano ricondotti allo schema del contratto autonomo di garanzia rispetto ad una obbligazione specifica, con conseguente irrilevanza delle eccezioni di relativa nullità, decadenza e di violazione della normativa Antitrust, e che era chiaro in contratto l'importo e il rapporto garantito.
Non appare, in primo luogo, che la lettera di fideiussione posta a fondamento del credito azionato dall'odierna attrice possa essere ricondotta allo schema del contratto autonomo di garanzia.
Come noto, la differenza tra contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag) e la fideiussione ex art. 1936 c.c. è stata delineata dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto che il primo “ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
8 contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione” (Cass. Civ., S.U. n. 3947/2010).
In questa prospettiva, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo una clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. Civ. Sez. VI-3 , ord. n. 27619/2020, cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 13666/2025, Cass. Civ., Sez. III, n. 22233/2014, Cass. Civ., Sez. I, n. 16825/2016).
Ciò premesso, non appaiono sussistere i presupposti per qualificare il contratto di fideiussione intercorso tra l'attrice e i convenuti persone fisiche dal momento che i sottoscrittori di tale contratto, e si sono costituiti fideiussori della a garanzia di CP_1 Persona_1 Controparte_3
“tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. art.1 condizioni generali del contratto) e l'art. 7 delle condizioni generali prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese
, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ne consegue che 1) non è prevista nel caso in esame alcuna clausola di pagamento “ senza eccezioni”; 2) non appare prevista alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale;
3) non appare sufficiente la previsione della deroga all'art. 1957 c.c. (invero parziale, prevedendo l'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta) a ricondurre da sola, per i motivi sopra esposti, il contratto in esame allo schema del contratto autonomo di garanzia (cfr. C.d.A. Brescia, Sez. I, n. 813/2025).
Ricondotto il contratto in esame allo schema della fideiussione ex art. 1936 c.c., va osservato, in secondo luogo, che risultano prodotte dalla stessa odierna attrice nel fascicolo monitorio allegato in atti (cfr. pagg. 11 -19 doc. A 3 nel doc. A riallegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ma già allegato all'atto di citazione) due versioni della stessa lettera di fideiussione datata 9.2.2012 (come si evince dalla stampigliatura apposta dall'Ufficio postale sul timbro posto nell'angolo superiore destro del documento) con la quale e si sono CP_1 Persona_1 costituiti fideiussori della in favore della banca attrice. Controparte_3
Nella versione di tale lettera di fideiussione allegata a pag. 16 (cfr. predetto doc A3), risulta che tale impegno era stato assunto dai predetti soggetti “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso derivante da mutuo chirografario di euro 60.000”, Parte_1
9 in tal maniera configurandosi una fideiussione specifica relativa alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo oggetto di causa.
Nella versione di tale lettera allegata a pag. 11 del già menzionato doc. A3, appaiono sulla dicitura “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso Parte_1 derivante da mutuo chirografario di euro 60.000” due linee verticali longitudinali (che partono dal lato basso sinistro del foglio verso l'angolo alto a destra dello stesso) con affianco la dicitura, redatta a mano, “per approvata correzione 28.2.2017” specificatamente sottoscritta dai predetti
[...]
e CP_1 Persona_1
Tali linee verticali/longitudinali devono essere interpretate come intento delle parti di interpolare il testo contrattuale originario eliminando il riferimento della garanzia personale prestata da
[...]
e alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario di CP_1 Persona_1
€ 60.000 e quindi, necessariamente, estendendola a tutte le obbligazioni gravanti sulla garantita,
[...]
nei confronti della Non appare invero plausibile che tali linee CP_3 Parte_1 rappresentino meri segni grafici non voluti e privi di rilevanza contrattuale stante l'apposizione accanto alle stesse della dicitura “per approvata correzione”, della data “28.2.2017” ed infine della firma dei fideiussori.
Orbene, deve ritenersi che sia quest'ultima la versione, in quanto datata 28.2.2017 e quindi successiva alla relativa stipula del 9.2.2012, della lettera di fideiussione valida ed azionata dalla banca convenuta e che, alla luce dell'apposizione in data 28.2.2017 delle due predette linee che barrano/eliminano il riferimento della prestata fideiussione al contratto di mutuo oggetto di causa, tale fideiussione da specifica (relativa al contratto di mutuo oggetto di causa) si sia stata resa omnibus.
In questa prospettiva, ritenuto che la fideiussione azionata (quella del 9.2.2012 come emendata in data 28.2.2017, cfr. pagg. 11- 14 doc. A3 in esame) è strutturata come fideiussione omnibus, avente ad oggetto i crediti nascenti dai rapporti intercorsi tra la e la banca attrice, deve Controparte_3 accogliersi l'eccezione di relativa nullità come sollevata dai convenuti in proprio e CP_9 quale erede di , e , quale erede di mancando, Persona_1 Controparte_2 Persona_1 come previsto dall'art. 1938 c.c. l'indicazione dell'importo massimo garantito ovvero elementi per ritenerlo implicitamente determinato o determinabile.
La mancata previsione di tale elemento rende quindi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa come pacificamente ritenuta quella in esame, la prestata fideiussione del 9.2.2012 nella sua versione emendata in data 28.2.2017. In tal senso si osserva che "nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione "omnibus"), la sopravvenienza della L. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito) - se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data - determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto;
pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a
10 carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione" (Cass. Civ., Sez. I, n. 1580 del 20/01/2017, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26904/2024).
In conclusione, la domanda proposta dalla società attrice va parzialmente accolta e la Controparte_3 va condannata al pagamento in favore della prima della somma di € 55.661,34, oltre interessi come da domanda, dovendo invece disattendersi la domanda dell'attrice con riferimento agli altri convenuti persone fisiche essendo nulla la fideiussione da questi ultimi prestata in quanto omnibus senza indicazione dell'importo massimo garantito.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione (€ 55.661,34) ed applicati i parametri minimi essendo il valore della causa appena superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento (€ 52.000), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza. Parte attrice va invece Controparte_3 condannata, sempre in base al principio della soccombenza e sui medesimi criteri di cui sopra, alla refusione in favore dei convenuti , in proprio e quale erede di , e CP_1 Persona_1
, quale erede di . Controparte_2 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate da parte attrice;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Controparte_4
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 55.661,34, oltre Controparte_3 interessi come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande spiegate dall'attrice;
5) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_3 convenuta liquidate, in € 545,00 per spese vive documentate ed in € 7.052 per compensi oltre accessori di legge
6) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti degli altri convenuti liquidate per ciascuno di essi in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei rispettivi legali dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, 28 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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