Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, proposto da
Catia Cerella, rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p. t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 194 del 07.06.2024 emessa dal Tribunale di Prato Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero per la istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre accessori.
La ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna della Amministrazione resistente al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 1 lettera e) c.p.a..
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato con facoltà di delega il quale darà tempestivo avvio alle procedure contabili necessarie a creare la provvista finanziaria per l’ordinato adempimento.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sulla somma capitale dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo nella ottemperanza rispetto al termine per adempiere fissato nella presente sentenza.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB MA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB MA CC |
IL SEGRETARIO