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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 631/2024
Al 20.2.2025 hanno rassegnato note scritte
- per , l'avv. MORANDI FRANCESCO Parte_1
- per , l'avv. THALER EWALD Controparte_1
Viste le note scritte, il Giudice pronuncia Sentenza tramite deposito su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 631/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. MORANDI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. THALER EWALD e dall'avv. dott. ,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 7 Di parte ricorrente nel merito : per i motivi tutti di cui in narrativa annullare e/o revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo n. 126/2024 emesso in data 13.9.2024 e comunque accertare essere dovuto solo il netto della busta paga del mese di agosto 2023 pari ad € 3.667,37;
in via riconvenzionale: accertare essere l'opposto tenuto a Controparte_1
pagare alla opponente l'importo di € 1.717,93, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, per i titoli di cui in narrativa, da detrarre dalla retribuzione netta del mese di agosto con un residuo a lui dovuto di € 1.949,44 netto;
in via subordinata: condannare l'opposto al pagamento in Controparte_1
favore dell'opponente dell'importo di € 1.717,93 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale da detrarre da quanto a lui dovuto per le competenze del mese di agosto con un saldo di € 1.949,44 netto o altra diversa somma accertanda di giustizia .
Con vittoria di spese del procedimento.
Di parte convenuta voglia l'Ill. Giudice adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, RG 526/2024 emesso dal
Tribunale del Lavoro di Bolzano;
pagina3 di 7 2) nel merito: rigettare per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, RG 526/2024 emesso dal Tribunale del
Lavoro di Bolzano e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine: condannare per i motivi di cui in narrativa parte opponente al pagamento in favore del sig. della somma lorda di Euro Controparte_1
4.560,91.- o in subordine della somma netta di Euro 3.887,37, o di quell'altra somma minore che risulterà di giustizia in corso di causa,
oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. oltre alle spese legali per il procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite.
pagina4 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 13/09/2024 il Tribunale del Lavoro di Bolzano emetteva il decreto ingiuntivo n. 126/2024, RG 526/2024, richiesto dal lavoratore nei confronti della per l'importo lordo di € 4.560,91 per stipendio e Parte_1
competenze di fine rapporto di cui alla busta paga del mese di agosto 2023, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 22/10/2024 la
[...]
Parte_
(di seguito solo , proponeva opposizione avverso il Parte_1
suddetto decreto, deducendo che sarebbe dovuta esclusivamente la somma netta, atteso che le imposte e i contributi sarebbero stati regolarmente versati rispettivamente. Nel merito sosteneva che il sig. avrebbe fatto abuso della CP_1
carta carburante per € 1.717,93.
Sostiene l'opponente, che il sig. non avrebbe mosso il veicolo abbinato alla CP_1
carta carburante, ma ciononostante dalla carta sarebbero stati fatti rifornimenti.
Prive di rilevanza i cenni circa le mancanze lavorative (totalmente generiche, la perdita dei dischi cronotachigrafi per ben sei mesi che denota solo un mancato controllo da parte della ditta, o una multa minimamente documentata né nella sua esistenza, né il pagamento.
3. Parte opposta, attrice sostanziale, si costituisce e deduce che il sig CP_1
avrebbe lavorato regolarmente per tutto il mese con mezzo abbinato alla carta carburante, come documentato, e che quindi giustamente avrebbe fatto uso della carta carburante.
pagina5 di 7 4. Ora, la difesa di parte opponente è inconcludente ed intrinsecamente illogica, per cui si poteva far a meno di sentire i testi.
La busta paga e quindi quanto dovuto al sig non è in contestazione. Quanto CP_1
alla carta carburante, la stessa ricorrente deduce che tale carta era abbinata al singolo mezzo. Non spiega per quale motivo dovrebbe essere stato diversamente dal momento in cui il sig aveva fatto utilizzo di altro mezzo. Non viene CP_1
spiegato per quale motivo un mezzo dovrebbe – che fornisce soprattutto alimenti
(cfr. le foto sub doc. 3 e 4 resistente) a ristoranti ed altri esercizi –rimanere fermo nel mese di agosto, ove si deve presumere che il fabbisogno alimentare per motivi turistici sia eccezionalmente alto.
In secondo luogo, dallo stesso documento 2 prodotto dalla stessa ricorrente, fattura gasolio, si evince che il mezzo in questione è assolutamente stato mosso nel mese di agosto, per oltre 12.000 km. Posto che con tale fattura vuole provare il suo esborso, si deve ritenerlo corretto anche per il resto del contenuto, e quindi
è dimostrato la falsità dell'allegazione per cui il mezzo non fosse stato mosso nel mese di agosto.
Inoltre, il sig. al doc. 4, da prova di aver avuto fino alla fine il mezzo, CP_1
produce le foto come lo ha restituito a fine rapporto, e – la lettura è difficile – dal tachimetro si evincono i 677.000 km ca che emergono pure dalla fattura doc.
2 di parte ricorrente.
Infine, parte ricorrente denuncia l'uso della carta carburante in termini molto generici, sostenendo genericamente che il sig avrebbe avuto CP_1
contrariamente agli usi interni la carta e utilizzato altro furgone, e fatto gasolio.
Non sono stati dedotti capitoli di prova in ordine ai vari dettagli ossia chi era pagina6 di 7 materialmente a fare il rifornimento con la tessera in esame, perché non era stata richiamata o, semplicemente, sospesa come qualsiasi carta di credito in caso di abuso.
Alla luce di ciò, il ricorso viene rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, posto che la causa è stata decisa in base ad atti e documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, inclusa la domanda riconvenzionale formulata con l'opposizione; pertanto, il decreto rimane esecutivo;
2. Condanna altresì la parte a Parte_1
rimborsare alla parte le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 1314 per spese, oltre 15% ed i.v.a., c.p.a.
21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina7 di 7
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 631/2024
Al 20.2.2025 hanno rassegnato note scritte
- per , l'avv. MORANDI FRANCESCO Parte_1
- per , l'avv. THALER EWALD Controparte_1
Viste le note scritte, il Giudice pronuncia Sentenza tramite deposito su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 631/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. dott. MORANDI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. THALER EWALD e dall'avv. dott. ,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 7 Di parte ricorrente nel merito : per i motivi tutti di cui in narrativa annullare e/o revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo n. 126/2024 emesso in data 13.9.2024 e comunque accertare essere dovuto solo il netto della busta paga del mese di agosto 2023 pari ad € 3.667,37;
in via riconvenzionale: accertare essere l'opposto tenuto a Controparte_1
pagare alla opponente l'importo di € 1.717,93, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, per i titoli di cui in narrativa, da detrarre dalla retribuzione netta del mese di agosto con un residuo a lui dovuto di € 1.949,44 netto;
in via subordinata: condannare l'opposto al pagamento in Controparte_1
favore dell'opponente dell'importo di € 1.717,93 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale da detrarre da quanto a lui dovuto per le competenze del mese di agosto con un saldo di € 1.949,44 netto o altra diversa somma accertanda di giustizia .
Con vittoria di spese del procedimento.
Di parte convenuta voglia l'Ill. Giudice adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, RG 526/2024 emesso dal
Tribunale del Lavoro di Bolzano;
pagina3 di 7 2) nel merito: rigettare per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, RG 526/2024 emesso dal Tribunale del
Lavoro di Bolzano e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine: condannare per i motivi di cui in narrativa parte opponente al pagamento in favore del sig. della somma lorda di Euro Controparte_1
4.560,91.- o in subordine della somma netta di Euro 3.887,37, o di quell'altra somma minore che risulterà di giustizia in corso di causa,
oltre a rivalutazione e interessi legali, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. oltre alle spese legali per il procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso: con condanna di parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite.
pagina4 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 13/09/2024 il Tribunale del Lavoro di Bolzano emetteva il decreto ingiuntivo n. 126/2024, RG 526/2024, richiesto dal lavoratore nei confronti della per l'importo lordo di € 4.560,91 per stipendio e Parte_1
competenze di fine rapporto di cui alla busta paga del mese di agosto 2023, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 22/10/2024 la
[...]
Parte_
(di seguito solo , proponeva opposizione avverso il Parte_1
suddetto decreto, deducendo che sarebbe dovuta esclusivamente la somma netta, atteso che le imposte e i contributi sarebbero stati regolarmente versati rispettivamente. Nel merito sosteneva che il sig. avrebbe fatto abuso della CP_1
carta carburante per € 1.717,93.
Sostiene l'opponente, che il sig. non avrebbe mosso il veicolo abbinato alla CP_1
carta carburante, ma ciononostante dalla carta sarebbero stati fatti rifornimenti.
Prive di rilevanza i cenni circa le mancanze lavorative (totalmente generiche, la perdita dei dischi cronotachigrafi per ben sei mesi che denota solo un mancato controllo da parte della ditta, o una multa minimamente documentata né nella sua esistenza, né il pagamento.
3. Parte opposta, attrice sostanziale, si costituisce e deduce che il sig CP_1
avrebbe lavorato regolarmente per tutto il mese con mezzo abbinato alla carta carburante, come documentato, e che quindi giustamente avrebbe fatto uso della carta carburante.
pagina5 di 7 4. Ora, la difesa di parte opponente è inconcludente ed intrinsecamente illogica, per cui si poteva far a meno di sentire i testi.
La busta paga e quindi quanto dovuto al sig non è in contestazione. Quanto CP_1
alla carta carburante, la stessa ricorrente deduce che tale carta era abbinata al singolo mezzo. Non spiega per quale motivo dovrebbe essere stato diversamente dal momento in cui il sig aveva fatto utilizzo di altro mezzo. Non viene CP_1
spiegato per quale motivo un mezzo dovrebbe – che fornisce soprattutto alimenti
(cfr. le foto sub doc. 3 e 4 resistente) a ristoranti ed altri esercizi –rimanere fermo nel mese di agosto, ove si deve presumere che il fabbisogno alimentare per motivi turistici sia eccezionalmente alto.
In secondo luogo, dallo stesso documento 2 prodotto dalla stessa ricorrente, fattura gasolio, si evince che il mezzo in questione è assolutamente stato mosso nel mese di agosto, per oltre 12.000 km. Posto che con tale fattura vuole provare il suo esborso, si deve ritenerlo corretto anche per il resto del contenuto, e quindi
è dimostrato la falsità dell'allegazione per cui il mezzo non fosse stato mosso nel mese di agosto.
Inoltre, il sig. al doc. 4, da prova di aver avuto fino alla fine il mezzo, CP_1
produce le foto come lo ha restituito a fine rapporto, e – la lettura è difficile – dal tachimetro si evincono i 677.000 km ca che emergono pure dalla fattura doc.
2 di parte ricorrente.
Infine, parte ricorrente denuncia l'uso della carta carburante in termini molto generici, sostenendo genericamente che il sig avrebbe avuto CP_1
contrariamente agli usi interni la carta e utilizzato altro furgone, e fatto gasolio.
Non sono stati dedotti capitoli di prova in ordine ai vari dettagli ossia chi era pagina6 di 7 materialmente a fare il rifornimento con la tessera in esame, perché non era stata richiamata o, semplicemente, sospesa come qualsiasi carta di credito in caso di abuso.
Alla luce di ciò, il ricorso viene rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, posto che la causa è stata decisa in base ad atti e documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2024 dd. 13/09/2024, inclusa la domanda riconvenzionale formulata con l'opposizione; pertanto, il decreto rimane esecutivo;
2. Condanna altresì la parte a Parte_1
rimborsare alla parte le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 1314 per spese, oltre 15% ed i.v.a., c.p.a.
21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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