Art. 6.
A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304 , modificate dall' articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 , dall' articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870 , sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.
A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304 , modificate dall' articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 , dall' articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870 , sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.