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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 16/2025 RGA avverso l'ordinanza n. 1843/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 260/2024, pubblicata il giorno 13/12/2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 6.11.2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– P.I. - - in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 CP_2 sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste
Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo 2024 repertorio n. 37875/7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso, CP_1
- Appellante;
contro
C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano Controparte_3 C.F._1 in via Giulio Uberti n. 6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/11 in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/2011, depositato in data 24/4/2024, il sig. conveniva l' innanzi al Tribunale di Piacenza per sentire Controparte_3 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' CP_2
consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 7/7/2017 - 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n.
153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie, , e dalle tre figlie Persona_2
minori indicate nel ricorso, residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'ANF per il periodo 7/7/2017 - 28/2/2022 Controparte_3
computando nel nucleo familiare la moglie, , e le tre figlie minori indicate nel Persona_2 ricorso, residenti all'estero, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l applica ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; CP_2
3) condannare a pagare al signor la somma di € 11.103,02 o la CP_2 Controparte_3 diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 7/7/2017- 28/2/2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione, oltre interessi legali e rivalutazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli CP_2 onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 co.1bis del DM n. 55/2014”.
A fondamento delle proprie domande, dal punto di vista fattuale, deduceva:
- di essere cittadino guineano e titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato da ultimo in data 09.08.2013;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2002, da ultimo presso la società Adesso Italia s.p.a.;
2 - di avere una moglie e tre figlie, attualmente tutte residenti in [...];
- che, sino al 2006, la famiglia – che al tempo era costituita da quattro persone, posto che non era ancora nata la figlia minore - aveva vissuto in Guinea;
la famiglia così composta si trasferiva in Italia e, in data 04.07.2007, nasceva appunto la terza figlia;
- dal 2014, la moglie e le figlie rientravano in Guinea, ove vivevano attualmente.
Tanto precisato, parte ricorrente proseguiva nel dedurre che:
- in data 01.07.2022, aveva presentato all' domanda di autorizzazione ad includere nel CP_2 nucleo familiare - ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF - la moglie e le figlie residenti in [...], con decorrenza dal 07.07.2017;
- in data 01.07.2022, nel portale , la domanda di autorizzazione risultava respinta CP_2
anche se non riceveva alcun provvedimento in merito;
- in data 23.04.2024, proponeva ricorso amministrativo e istanza di riesame avverso il rigetto della domanda di autorizzazione (doc. 12 parte ricorrente);
- per gli anni oggetto di causa, la moglie e le figlie non disponevano in Guinea (né altrove) di alcun reddito e non godevano, né in Guinea né altrove, di alcun trattamento analogo agli
“ANF” tant'è che egli provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 prodotti in causa.
Premesso quanto sopra e chiarendo di non aver ottenuto il pagamento di alcunché da parte di , adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le CP_2 Controparte_3 conclusioni come sopra pedissequamente riportate.
2. Si costituiva ritualmente che, in via pregiudiziale, eccepiva: CP_2
- l'errata scelta del rito sommario di cognizione da parte del ricorrente;
- l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il ricorrente non avesse rispettato i termini procedimentali;
- l'improponibilità del ricorso per carenza della previa domanda amministrativa di
“ con riguardo ai periodi di godimento della Naspi, nonché per carenza della CP_4 domanda di pagamento dell'ANF nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente.
3 Nel merito - sottolineato come l'assegno per il nucleo familiare rappresenti una prestazione accessoria e integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ciò ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE, di cui si contestava comunque la diretta applicabilità nell'ordinamento interno – deduceva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere;
segnatamente, nel contestare la natura discriminatoria del diniego, affermava l'assenza della documentazione necessaria al fine di provare i presupposti di legge.
3. Il Giudice, istruita documentalmente la causa, ritenendo superflua ogni istanza istruttoria svolta da parte ricorrente, decideva la vertenza con ordinanza resa all'udienza del
13.12.2024, accoglieva pienamente il ricorso con condanna dell' al pagamento della CP_2
somma richiesta, col favore delle spese, ritenendo:
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda quanto alla scelta del rito, a tal fine valorizzando il combinato disposto degli artt. 44 del D.lgs.
286/1998, 28 del D.lgs. n. 150/2011, e 702-bis e ss. c.p.c. che prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito sommario di cognizione quando lo strumento azionato dal ricorrente sia – come nel caso di specie - coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, premettendo che a norma dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 – tra cui rientra quella vantata dal ricorrente - l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo;
tanto premesso, richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto, il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di decadenza dedotta dalla difesa fosse priva di base normativa laddove aveva fatto decorrere il CP_2 termine di decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego della domanda emesso dall , evidenziando CP_1 che - nel caso concreto - risultava documentalmente provato che la domanda amministrativa
4 era stata presentata in data 01 luglio 2022 e che il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo era scaduto in data 27 aprile 2023 – termine computato aggiungendo alla data della domanda di prestazione 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui sono stati aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
tanto precisato, posto che il ricorso giudiziale era stato depositato in data 24 aprile 2024, si concludeva per rispetto del termine di decadenza annuale;
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per la mancata proposizione della domanda amministrativa per alcuni periodi – per i periodi in cui il ricorrente era stato titolare di NASPI e lavoratore dipendente – evidenziando che la legge non prescrive modalità diverse per la presentazione della domanda di ANF a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di trattamento di disoccupazione;
nel rigettare anche tale questione, il Tribunale ha inoltre posto in evidenza che sarebbe del tutto contraddittorio e irrazionale pretendere che il richiedente, al fine di ottenere tutela, attivi una domanda di pagamento dopo che lo stesso ha dichiarato che lo stesso non è CP_2
autorizzato a proporla;
- nel merito, fondate le domande in applicazione dei principi euro-unitari in materia (Corte di Giustizia UE, sentenza 25.11.2020, causa C-303/19, in particolare laddove si legge: “[…] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva
2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano…”) nonché giurisprudenza interna, sia di costituzionalità che di legittimità (Corte
Costituzionale, n. 207/2013 e, soprattutto, sentenza n. 67 dell'11.3.2022 laddove si legge:
“Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la
Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo
5 cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro”; Cass. ord. 09.11.2022, n. 33016), giungendo alla disapplicazione della normativa interna – segnatamente dell'art. 2, comma 6-bis del D.L. 69/1988 - nella parte in cui subordina il diritto agli ANF del cittadino straniero soggiornante di lungo periodo alla residenza in Italia dei familiari, perché violativa della Direttiva 2003/109/CE avente effetto diretto (self- executing) volta a garantire parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali.
Tanto premesso quanto alla disciplina applicabile, il Giudice di prime ha concluso ritenendo che il diniego di - seppur formalmente rispettoso della normativa di CP_2 riferimento (l'art. art. 2, comma 6 bis, cit.) – contrastasse con il diritto comunitario e con la valenza precettiva della direttiva citata, in quanto produttivo di una discriminazione nei confronti del ricorrente;
ha, poi, ritenuto che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio con riguardo ai requisiti richiesti alla luce dei documenti prodotti, in particolare valorizzando i documenti da 1 a 14 allegati al ricorso, costituiti da: permesso di soggiorno;
l'estratto conto previdenziale;
estratto dell'atto di matrimonio;
atti di nascita dei figli;
certificato di non lavoro e di non imposizione della moglie;
attestato di presa in carico dei figli;
modelli 730 e CU allegati ai fini reddituali nonché per il requisito della vivenza a carico.
In definitiva, il Tribunale di Piacenza, respinte le questioni di natura pregiudiziale, ha deciso nel merito:
- dichiarando il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 CP_2
del d.l. n. 69/88 e per l'effetto;
- ha ordinato ad di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli CP_2
effetti;
- ha condannato al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in CP_2 favore del ricorrente, nella misura di € 7.759,83, (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo) - somma ritenuta non oggetto di specifica contestazione e, comunque,
6 provata in base all'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730 - oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L' proponeva tempestivo appello avverso la detta ordinanza definitoria del CP_2
giudizio di I grado, deducendone l'erroneità:
- per non aver accolto le eccezioni di intervenuta decadenza ex art. 47 DPR N.
639/1970 nonché di improponibilità della domanda per carenza di domanda amministrativa con riguardo ai periodi di godimento della Naspi nonché per carenza della domanda di pagamento dell'Anf nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente, veicolando le argomentazioni già svolte in I grado;
- con riguardo al merito, laddove veniva accertata la sussistenza dei requisiti per l'ANF sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente;
in particolare - ribadita la ferma contestazione quanto alla sussistenza di tutti i presupposti del richiesto assegno come già formulata in sede di comparsa di I grado – è stata dedotta la carenza di idonea prova, in particolare quanto al requisito reddituale (previsto dall'art. 2, comma 10 del D.L. n. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153) evidenziando che l'an della prestazione è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo, non potendosi a tal fine ritenere sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi del ricorrente;
si è rimarcato, quale ulteriore argomentazione sul tale punto, che ai fini degli A.N.F. occorre considerare e sommare tutti i redditi familiari, ragione per cui senza la relativa idonea certificazione, non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi escludere a priori che, nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria, non vi siano percettori di reddito da lavoro o addirittura non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
5. Si costituiva ritualmente l'appellato il quale contestava la fondatezza dei motivi di appello, richiamando – quanto alle eccezioni pregiudiziali - quanto già dedotto in I grado.
Quanto al merito, instava per il rigetto dell'appello col favore delle spese, contestando recisamente le deduzioni dell' appellante, deducendo di avere fornito CP_1 piena prova di tutti i requisiti per il godimento del beneficio.
Richiamava, a tal fine, la documentazione già in atti, argomentando che, diversamente opinando - ossia richiedendo agli stranieri documentazione estera in luogo di mera autocertificazione invece sufficiente per i cittadini italiani – verrebbe integrata
7 un'ipotesi di discriminazione documentale per violazione del principio di parità di trattamento;
comunque, in via istruttoria, reiterava la richiesta di prova orale (in particolare sulla prassi di varie sedi di ammettere il beneficio sulla base della mere dichiarazioni CP_2
reddituali e sul requisito della vivenza a carico) nonché l'istanza di acquisizione documentale (sui requisiti reddituali e della vivenza a carico1).
6. Preliminarmente deve ritenersi che il primo dei motivi di appello formulati da sia infondato, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente – e CP_2 coerentemente alla documentazione versata in atti, in attuazione della normativa di riferimento – concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della parte dall'azione, dovendosi qui integralmente confermare le considerazioni svolte dal giudice di
I cure che si ritiene di riportare: “Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n.
88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n.
438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n.
12073/2003). È, pertanto, priva di base normativa l'eccezione di decadenza dedotta dalla difesa avversaria, che ha fatto decorrere il termine di decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego della domanda emesso dall' . CP_1 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: la domanda amministrativa è stata presentata in data 01.07.2022; il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo è scaduto in data 27.04.2023 (alla data della domanda di prestazione sono stati aggiunti 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si sono aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
ciò dal momento che, nel caso di specie, il ricorso amministrativo non è stato proposto); il ricorso è stato depositato in data
24.04.2023. Ne deriva che il termine di decadenza annuale sopradescritto è stato rispettato”.
V'è da osservare che, rispetto a tali inappuntabili considerazioni giuridiche e fattuali, la parte appellante non ha apportato alcun elemento che possa condurre ad una seria rimeditazione delle conclusioni in parte qua avallate da questa Corte.
7. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al motivo di appello con cui è stata veicolata l'ulteriore eccezione di natura pregiudiziale, afferente alla asserita improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda per carenza di domanda amministrativa con riguardo ai periodi di godimento della Naspi nonché per carenza della domanda di pagamento dell'Anf nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente.
Si osserva che, anche con riguardo a tale questione specifica, la parte appellante non ha offerto spunti argomentativi che possano condurre una revisione critica delle considerazioni svolte sul tema dal Giudice di Prime cure, valutazioni che si ritiene, pertanto, di condividere pienamente, in particolare laddove si afferma - esaustivamente e del tutto significativamente: “… giova considerare che il fatto che l' prevede, per tali periodi, CP_2 una procedura telematica diversa non incide sulla sussistenza del diritto agli ANF del ricorrente per l'intero periodo in oggetto. D'altro canto, la legge non prescrive modalità Parte diverse per la presentazione della domanda di a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di trattamento di disoccupazione, essendo unicamente una divisione organizzativa interna richiesta dall'Ente Pubblico. Inoltre, pretendere che il richiedente attivi una domanda di pagamento dopo che l' ha dichiarato che lo stesso CP_2
non è autorizzato a proporla è una pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio,
9 tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato”.
8. Tanto precisato, quanto alle censure di merito rivolte da parte appellante all'ordinanza gravata, occorre ora interrogarsi se la documentazione versata in atti dalla parte già ricorrente - ed ora appellata - al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio oggetto del contendere, siano o meno idonei a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare con riguardo al requisito reddituale.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 – spetta in presenza delle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Segnatamente l'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (dovendosi precisare che la prestazione è stata abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede (con enfasi di chi scrive, nelle parti di maggior rilievo):
“1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari
10 che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
11 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988
è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
12 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto- legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n.
440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-
1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' – nell'atto di gravame in esame – come già rilevato, avendo CP_2 riguardo alla materia controversa come sopra delineata, ha contestato – peraltro, reiterando speculare eccezione svolta in primo grado cure e disattesa dal Giudice a quo (che si è limitato ad un mero richiamo alla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente2), 2 Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata laddove, sul punto specifico, si legge la laconica frase: “Il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 parte ricorrente): il permesso di soggiorno di cui è titolare, l'estratto conto previdenziale, l'atto di matrimonio e certificato di non divorzio tradotto ed apostillato, gli atti di nascita dei figli, i codici fiscali dei familiari attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, le certificazioni dell'Ambasciata della Repubblica di Guina che attestano l'assenza di redditi in capo alla moglie e ai 13 che l'allora ricorrente, ora appellato, non avrebbe - quantomeno in sede giudiziale - depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
L'eccezione dell'Istituto appellante è fondata in particolare laddove la parte richiedente ha prodotto, al fine di dare contezza del requisito reddituale, i Mod. 730 relativi alle annualità di riferimento (cfr. doc.15 fascicolo di parte ricorrente, in I grado): ebbene, tale produzione è di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono, altresì, essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, etc.
Parimenti del tutto inidonee a fini probatori risultano essere le certificazioni ISEE
(doc.1 7 fascicolo parte ricorrente I grado) – peraltro relative ad un periodo limitato (anni
2008-2009), giacché trattasi di mere autocertificazioni la cui efficacia probatoria è limitata ai contesti in cui sono utilizzati (principalmente per l'accesso a prestazioni sociali agevolate).
Ed ancora, inidonei ai fini probatori devono ritenersi i CUD prodotti in giudizio dalla parte ricorrente con riferimento alle annualità di riferimento (cfr. docc. n.16, fascicolo di I grado), dovendosi dare continuità ai principi elaborati e ribaditi sul tema dalla Suprema
Corte nei termini che seguono (da Cass. Ord. n. 27585 del 16/10/2025, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “La giurisprudenza ha affermato con chiarezza che la concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo CUD (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla legge n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori (Cass., Sez. L, n.
6953 dell'8 marzo 2023). Pertanto, in tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al medesimo nucleo non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della figli, tradotte e legalizzate. I redditi risultano invece dai modelli 730 e dalle CU allegate al ricorso, da cui emerge ulteriormente che i familiari del ricorrente erano a suo carico (docc. 15 e 16 parte ricorrente)”, senza altre specificazioni e/o approfondimenti circa la valenza probatoria della documentazione richiamata. 14 prestazione richiesta, ma è elemento costitutivo del diritto al conseguimento della stessa, la cui prova incombe, pertanto, su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento (Cass., Sez. L, n. 11960 del 7 maggio 2025).
Infatti, non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente che qualifica il reddito del nucleo familiare come mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta.
L'art. 2, comma 10, del d.l. n. 69 del 1988, conv., con modif., dalla legge n. 153 del
1988, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta, allorché la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Tale reddito, dunque, rientra fra gli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass., Sez. L, n. 4377 del 13 febbraio 2023), prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare (Cass., Sez. L, n. 6953 dell'8 marzo 2023).
La prova del requisito attinente al reddito del nucleo familiare incombe, allora, su tutti coloro, cittadini italiani, europei o extraeuropei, che reclamino l'assegno per il nucleo familiare, e può essere fornita con ogni mezzo idoneo, come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di puntualizzare (Cass., Sez. L, n. 7097 del 9 marzo 2023) […]”3. 3 Si veda altresì, per la rilevanza sul tema, Cass. n.2603 del 3/02/2025, che a sua volta richiama “… Cass. Sez. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto 15 Inoltre, non emerge dalla documentazione versata in atti dall'allora ricorrente, la situazione reddituale all'estero, dello stesso così come degli altri componenti della famiglia, ritenendo che non possano risultare sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi dell'istante giacché - ai fini degli A.N.F. - occorre aver riguardo a tutti i redditi familiari, alla luce di quanto chiarito dalla Cassazione e sopra riportato (cfr. nuovamente Cass. Ord. n. 27585 cit., in particolare laddove si afferma che “… non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente che qualifica il reddito del nucleo familiare come mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta. […] Tale reddito, dunque, rientra fra gli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass., Sez. L, n. 4377 del 13 febbraio
2023), prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare… (Cass., Sez. L, n. 6953 dell'8 marzo 2023”).
Se ne trae che senza la relativa idonea certificazione non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi certo escludere a priori che nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria non vi siano percettori di reddito da lavoro ovvero che non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
A tal fine nemmeno può attribuirsi valenza dirimente al certificato di vivenza a carico della moglie e delle figlie (doc. 13, fascicolo di I grado di parte ricorrente) e il “certificato di assenza di redditi all'estero” (doc. 14, fascicolo di I grado di parte ricorrente) in quanto:
- il primo documento – di vivenza a carico della moglie e delle figlie – risulta del tutto generico dal punto di vista temporale ed è, quindi, riferibile solo alla situazione corrente nel momento dell'emissione del documento in esame, ossia al luglio 2022;
- il secondo documento – relativo ai redditi all'estero della famiglia e rubricata
“DICHIARAZIONE SULL'ONORE DEL SIG. – altro non è se non una Controparte_3
del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento» (v. anche Cass. Sez. Lav. 13/02/2023, n.4377).
[…] 8. I documenti esaminati dalla Corte territoriale non hanno la natura della prova legale documentale come prevista dagli artt.2700 e 2702 cod. civ., né tale natura viene postulata dalla parte ricorrente. La Corte ha inoltre congruamente motivato l'apprezzamento delle risultanze probatorie dei documenti prodotti, spiegando perché dall'«attestato di stato di famiglia» del consolato senegalese non fosse dato di individuare in specifico l'ammontare dei redditi complessivamente facenti capo al nucleo familiare, e ciò in un contesto nel quale non risultava nemmeno chiaro quali fossero i componenti del nucleo familiare.” 16 mera dichiarazione proveniente dallo stesso appellato, certificata da notaio della Guinea quanto alla provenienza della stessa.
Alla luce di quanto esposto, a confutazione di quanto invece ritenuto dal giudice di prime cure, deve concludersi che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio- economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 /
2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
17 Quanto, poi, allo specifico tema trattato in questa sede - afferente alla necessità, per la parte che invoca l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di fornire la prova circa la “duplice condizione” richiesta dall'art. 2, comma 6, D.L. 69/1988 - la Suprema Corte ha avuto, in numerose occasioni, modo di ribadire che (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 26068 del
24/9/2025, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.):
“Va innanzitutto ribadito l'orientamento più volte affermato da questa Corte
(Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. 6953/2023; Cass.
6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass. 2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello nella stessa direzione interpretativa avallata).
Si ritiene, inoltre, di porre in rilievo - a fronte di specifica deduzione della parte appellata – come debba escludersi che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extra-comunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani;
opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani del tutto ingiustificato e comunque non ragionevole (cfr. Cass.6953/23: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma
9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio, egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori;
conforme, Cass.7097/23; più di recente, cfr. – ex multis Cass. Cass. Ord. n. 26068/2025 cit. e n. 27583 del 16/10/2025)”.
18
Per questi motivi
, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa e non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, l'appello proposto dall va accolto, con CP_2 conseguente reiezione delle domande proposte da Controparte_3
9. Con riguardo alla regolamentazione delle spese, si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza pubblicata il giorno 13/12/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta le domande svolte da n I grado;
Controparte_3
2. compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da pag. 10 dell'atto di costituzione dell'appello, quanto alle istanze istruttorie di acquisizione documentale si trae quanto segue: “Si chiede, occorrendo,
- acquisirsi presso l'Agenzia delle Entrate competente ogni necessaria documentazione inerente alla condizione reddituale del ricorrente nel periodo dal 2017 al 2021;
- acquisirsi presso la competente Questura ogni necessaria informazione e documentazione inerente ai permessi di soggiorno di cui il ricorrente è stato titolare nel periodo dal 7/7/2017 al 28/2/2022;
- acquisirsi presso l'autorità fiscale e anagrafica della Guinea attestazione sullo stato di famiglia del ricorrente e sulla condizione reddituale e patrimoniale della coniuge e delle figlie del ricorrente indicate in ricorso per il Persona_2 periodo 2017-2021”. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 16/2025 RGA avverso l'ordinanza n. 1843/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 260/2024, pubblicata il giorno 13/12/2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 6.11.2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– P.I. - - in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 CP_2 sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste
Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo 2024 repertorio n. 37875/7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso, CP_1
- Appellante;
contro
C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano Controparte_3 C.F._1 in via Giulio Uberti n. 6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/11 in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/2011, depositato in data 24/4/2024, il sig. conveniva l' innanzi al Tribunale di Piacenza per sentire Controparte_3 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' CP_2
consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 7/7/2017 - 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n.
153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie, , e dalle tre figlie Persona_2
minori indicate nel ricorso, residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'ANF per il periodo 7/7/2017 - 28/2/2022 Controparte_3
computando nel nucleo familiare la moglie, , e le tre figlie minori indicate nel Persona_2 ricorso, residenti all'estero, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l applica ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; CP_2
3) condannare a pagare al signor la somma di € 11.103,02 o la CP_2 Controparte_3 diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 7/7/2017- 28/2/2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione, oltre interessi legali e rivalutazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli CP_2 onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 co.1bis del DM n. 55/2014”.
A fondamento delle proprie domande, dal punto di vista fattuale, deduceva:
- di essere cittadino guineano e titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato da ultimo in data 09.08.2013;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2002, da ultimo presso la società Adesso Italia s.p.a.;
2 - di avere una moglie e tre figlie, attualmente tutte residenti in [...];
- che, sino al 2006, la famiglia – che al tempo era costituita da quattro persone, posto che non era ancora nata la figlia minore - aveva vissuto in Guinea;
la famiglia così composta si trasferiva in Italia e, in data 04.07.2007, nasceva appunto la terza figlia;
- dal 2014, la moglie e le figlie rientravano in Guinea, ove vivevano attualmente.
Tanto precisato, parte ricorrente proseguiva nel dedurre che:
- in data 01.07.2022, aveva presentato all' domanda di autorizzazione ad includere nel CP_2 nucleo familiare - ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF - la moglie e le figlie residenti in [...], con decorrenza dal 07.07.2017;
- in data 01.07.2022, nel portale , la domanda di autorizzazione risultava respinta CP_2
anche se non riceveva alcun provvedimento in merito;
- in data 23.04.2024, proponeva ricorso amministrativo e istanza di riesame avverso il rigetto della domanda di autorizzazione (doc. 12 parte ricorrente);
- per gli anni oggetto di causa, la moglie e le figlie non disponevano in Guinea (né altrove) di alcun reddito e non godevano, né in Guinea né altrove, di alcun trattamento analogo agli
“ANF” tant'è che egli provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 prodotti in causa.
Premesso quanto sopra e chiarendo di non aver ottenuto il pagamento di alcunché da parte di , adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le CP_2 Controparte_3 conclusioni come sopra pedissequamente riportate.
2. Si costituiva ritualmente che, in via pregiudiziale, eccepiva: CP_2
- l'errata scelta del rito sommario di cognizione da parte del ricorrente;
- l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il ricorrente non avesse rispettato i termini procedimentali;
- l'improponibilità del ricorso per carenza della previa domanda amministrativa di
“ con riguardo ai periodi di godimento della Naspi, nonché per carenza della CP_4 domanda di pagamento dell'ANF nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente.
3 Nel merito - sottolineato come l'assegno per il nucleo familiare rappresenti una prestazione accessoria e integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ciò ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE, di cui si contestava comunque la diretta applicabilità nell'ordinamento interno – deduceva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere;
segnatamente, nel contestare la natura discriminatoria del diniego, affermava l'assenza della documentazione necessaria al fine di provare i presupposti di legge.
3. Il Giudice, istruita documentalmente la causa, ritenendo superflua ogni istanza istruttoria svolta da parte ricorrente, decideva la vertenza con ordinanza resa all'udienza del
13.12.2024, accoglieva pienamente il ricorso con condanna dell' al pagamento della CP_2
somma richiesta, col favore delle spese, ritenendo:
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda quanto alla scelta del rito, a tal fine valorizzando il combinato disposto degli artt. 44 del D.lgs.
286/1998, 28 del D.lgs. n. 150/2011, e 702-bis e ss. c.p.c. che prevede espressamente l'introduzione della domanda nelle forme del rito sommario di cognizione quando lo strumento azionato dal ricorrente sia – come nel caso di specie - coerente con l'esigenza di una celere rimozione degli effetti della condotta allegata come discriminatoria;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, premettendo che a norma dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 – tra cui rientra quella vantata dal ricorrente - l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo;
tanto premesso, richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto, il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di decadenza dedotta dalla difesa fosse priva di base normativa laddove aveva fatto decorrere il CP_2 termine di decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego della domanda emesso dall , evidenziando CP_1 che - nel caso concreto - risultava documentalmente provato che la domanda amministrativa
4 era stata presentata in data 01 luglio 2022 e che il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo era scaduto in data 27 aprile 2023 – termine computato aggiungendo alla data della domanda di prestazione 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui sono stati aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
tanto precisato, posto che il ricorso giudiziale era stato depositato in data 24 aprile 2024, si concludeva per rispetto del termine di decadenza annuale;
- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per la mancata proposizione della domanda amministrativa per alcuni periodi – per i periodi in cui il ricorrente era stato titolare di NASPI e lavoratore dipendente – evidenziando che la legge non prescrive modalità diverse per la presentazione della domanda di ANF a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di trattamento di disoccupazione;
nel rigettare anche tale questione, il Tribunale ha inoltre posto in evidenza che sarebbe del tutto contraddittorio e irrazionale pretendere che il richiedente, al fine di ottenere tutela, attivi una domanda di pagamento dopo che lo stesso ha dichiarato che lo stesso non è CP_2
autorizzato a proporla;
- nel merito, fondate le domande in applicazione dei principi euro-unitari in materia (Corte di Giustizia UE, sentenza 25.11.2020, causa C-303/19, in particolare laddove si legge: “[…] fatta salva la deroga consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva
2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano…”) nonché giurisprudenza interna, sia di costituzionalità che di legittimità (Corte
Costituzionale, n. 207/2013 e, soprattutto, sentenza n. 67 dell'11.3.2022 laddove si legge:
“Nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la
Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano. Si tratta di un obbligo
5 cui corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro”; Cass. ord. 09.11.2022, n. 33016), giungendo alla disapplicazione della normativa interna – segnatamente dell'art. 2, comma 6-bis del D.L. 69/1988 - nella parte in cui subordina il diritto agli ANF del cittadino straniero soggiornante di lungo periodo alla residenza in Italia dei familiari, perché violativa della Direttiva 2003/109/CE avente effetto diretto (self- executing) volta a garantire parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali.
Tanto premesso quanto alla disciplina applicabile, il Giudice di prime ha concluso ritenendo che il diniego di - seppur formalmente rispettoso della normativa di CP_2 riferimento (l'art. art. 2, comma 6 bis, cit.) – contrastasse con il diritto comunitario e con la valenza precettiva della direttiva citata, in quanto produttivo di una discriminazione nei confronti del ricorrente;
ha, poi, ritenuto che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio con riguardo ai requisiti richiesti alla luce dei documenti prodotti, in particolare valorizzando i documenti da 1 a 14 allegati al ricorso, costituiti da: permesso di soggiorno;
l'estratto conto previdenziale;
estratto dell'atto di matrimonio;
atti di nascita dei figli;
certificato di non lavoro e di non imposizione della moglie;
attestato di presa in carico dei figli;
modelli 730 e CU allegati ai fini reddituali nonché per il requisito della vivenza a carico.
In definitiva, il Tribunale di Piacenza, respinte le questioni di natura pregiudiziale, ha deciso nel merito:
- dichiarando il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 CP_2
del d.l. n. 69/88 e per l'effetto;
- ha ordinato ad di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli CP_2
effetti;
- ha condannato al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in CP_2 favore del ricorrente, nella misura di € 7.759,83, (oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo) - somma ritenuta non oggetto di specifica contestazione e, comunque,
6 provata in base all'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730 - oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L' proponeva tempestivo appello avverso la detta ordinanza definitoria del CP_2
giudizio di I grado, deducendone l'erroneità:
- per non aver accolto le eccezioni di intervenuta decadenza ex art. 47 DPR N.
639/1970 nonché di improponibilità della domanda per carenza di domanda amministrativa con riguardo ai periodi di godimento della Naspi nonché per carenza della domanda di pagamento dell'Anf nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente, veicolando le argomentazioni già svolte in I grado;
- con riguardo al merito, laddove veniva accertata la sussistenza dei requisiti per l'ANF sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente;
in particolare - ribadita la ferma contestazione quanto alla sussistenza di tutti i presupposti del richiesto assegno come già formulata in sede di comparsa di I grado – è stata dedotta la carenza di idonea prova, in particolare quanto al requisito reddituale (previsto dall'art. 2, comma 10 del D.L. n. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153) evidenziando che l'an della prestazione è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo, non potendosi a tal fine ritenere sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi del ricorrente;
si è rimarcato, quale ulteriore argomentazione sul tale punto, che ai fini degli A.N.F. occorre considerare e sommare tutti i redditi familiari, ragione per cui senza la relativa idonea certificazione, non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi escludere a priori che, nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria, non vi siano percettori di reddito da lavoro o addirittura non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
5. Si costituiva ritualmente l'appellato il quale contestava la fondatezza dei motivi di appello, richiamando – quanto alle eccezioni pregiudiziali - quanto già dedotto in I grado.
Quanto al merito, instava per il rigetto dell'appello col favore delle spese, contestando recisamente le deduzioni dell' appellante, deducendo di avere fornito CP_1 piena prova di tutti i requisiti per il godimento del beneficio.
Richiamava, a tal fine, la documentazione già in atti, argomentando che, diversamente opinando - ossia richiedendo agli stranieri documentazione estera in luogo di mera autocertificazione invece sufficiente per i cittadini italiani – verrebbe integrata
7 un'ipotesi di discriminazione documentale per violazione del principio di parità di trattamento;
comunque, in via istruttoria, reiterava la richiesta di prova orale (in particolare sulla prassi di varie sedi di ammettere il beneficio sulla base della mere dichiarazioni CP_2
reddituali e sul requisito della vivenza a carico) nonché l'istanza di acquisizione documentale (sui requisiti reddituali e della vivenza a carico1).
6. Preliminarmente deve ritenersi che il primo dei motivi di appello formulati da sia infondato, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente – e CP_2 coerentemente alla documentazione versata in atti, in attuazione della normativa di riferimento – concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della parte dall'azione, dovendosi qui integralmente confermare le considerazioni svolte dal giudice di
I cure che si ritiene di riportare: “Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n.
88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n.
438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n.
12073/2003). È, pertanto, priva di base normativa l'eccezione di decadenza dedotta dalla difesa avversaria, che ha fatto decorrere il termine di decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego della domanda emesso dall' . CP_1 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: la domanda amministrativa è stata presentata in data 01.07.2022; il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo è scaduto in data 27.04.2023 (alla data della domanda di prestazione sono stati aggiunti 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si sono aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
ciò dal momento che, nel caso di specie, il ricorso amministrativo non è stato proposto); il ricorso è stato depositato in data
24.04.2023. Ne deriva che il termine di decadenza annuale sopradescritto è stato rispettato”.
V'è da osservare che, rispetto a tali inappuntabili considerazioni giuridiche e fattuali, la parte appellante non ha apportato alcun elemento che possa condurre ad una seria rimeditazione delle conclusioni in parte qua avallate da questa Corte.
7. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al motivo di appello con cui è stata veicolata l'ulteriore eccezione di natura pregiudiziale, afferente alla asserita improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda per carenza di domanda amministrativa con riguardo ai periodi di godimento della Naspi nonché per carenza della domanda di pagamento dell'Anf nel restante periodo in cui il ricorrente era stato lavoratore dipendente.
Si osserva che, anche con riguardo a tale questione specifica, la parte appellante non ha offerto spunti argomentativi che possano condurre una revisione critica delle considerazioni svolte sul tema dal Giudice di Prime cure, valutazioni che si ritiene, pertanto, di condividere pienamente, in particolare laddove si afferma - esaustivamente e del tutto significativamente: “… giova considerare che il fatto che l' prevede, per tali periodi, CP_2 una procedura telematica diversa non incide sulla sussistenza del diritto agli ANF del ricorrente per l'intero periodo in oggetto. D'altro canto, la legge non prescrive modalità Parte diverse per la presentazione della domanda di a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di trattamento di disoccupazione, essendo unicamente una divisione organizzativa interna richiesta dall'Ente Pubblico. Inoltre, pretendere che il richiedente attivi una domanda di pagamento dopo che l' ha dichiarato che lo stesso CP_2
non è autorizzato a proporla è una pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio,
9 tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato”.
8. Tanto precisato, quanto alle censure di merito rivolte da parte appellante all'ordinanza gravata, occorre ora interrogarsi se la documentazione versata in atti dalla parte già ricorrente - ed ora appellata - al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio oggetto del contendere, siano o meno idonei a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare con riguardo al requisito reddituale.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 – spetta in presenza delle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Segnatamente l'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (dovendosi precisare che la prestazione è stata abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede (con enfasi di chi scrive, nelle parti di maggior rilievo):
“1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari
10 che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
11 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988
è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
12 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto- legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n.
440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-
1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' – nell'atto di gravame in esame – come già rilevato, avendo CP_2 riguardo alla materia controversa come sopra delineata, ha contestato – peraltro, reiterando speculare eccezione svolta in primo grado cure e disattesa dal Giudice a quo (che si è limitato ad un mero richiamo alla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente2), 2 Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata laddove, sul punto specifico, si legge la laconica frase: “Il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 parte ricorrente): il permesso di soggiorno di cui è titolare, l'estratto conto previdenziale, l'atto di matrimonio e certificato di non divorzio tradotto ed apostillato, gli atti di nascita dei figli, i codici fiscali dei familiari attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, le certificazioni dell'Ambasciata della Repubblica di Guina che attestano l'assenza di redditi in capo alla moglie e ai 13 che l'allora ricorrente, ora appellato, non avrebbe - quantomeno in sede giudiziale - depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
L'eccezione dell'Istituto appellante è fondata in particolare laddove la parte richiedente ha prodotto, al fine di dare contezza del requisito reddituale, i Mod. 730 relativi alle annualità di riferimento (cfr. doc.15 fascicolo di parte ricorrente, in I grado): ebbene, tale produzione è di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono, altresì, essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, etc.
Parimenti del tutto inidonee a fini probatori risultano essere le certificazioni ISEE
(doc.1 7 fascicolo parte ricorrente I grado) – peraltro relative ad un periodo limitato (anni
2008-2009), giacché trattasi di mere autocertificazioni la cui efficacia probatoria è limitata ai contesti in cui sono utilizzati (principalmente per l'accesso a prestazioni sociali agevolate).
Ed ancora, inidonei ai fini probatori devono ritenersi i CUD prodotti in giudizio dalla parte ricorrente con riferimento alle annualità di riferimento (cfr. docc. n.16, fascicolo di I grado), dovendosi dare continuità ai principi elaborati e ribaditi sul tema dalla Suprema
Corte nei termini che seguono (da Cass. Ord. n. 27585 del 16/10/2025, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “La giurisprudenza ha affermato con chiarezza che la concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo CUD (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla legge n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori (Cass., Sez. L, n.
6953 dell'8 marzo 2023). Pertanto, in tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al medesimo nucleo non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della figli, tradotte e legalizzate. I redditi risultano invece dai modelli 730 e dalle CU allegate al ricorso, da cui emerge ulteriormente che i familiari del ricorrente erano a suo carico (docc. 15 e 16 parte ricorrente)”, senza altre specificazioni e/o approfondimenti circa la valenza probatoria della documentazione richiamata. 14 prestazione richiesta, ma è elemento costitutivo del diritto al conseguimento della stessa, la cui prova incombe, pertanto, su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento (Cass., Sez. L, n. 11960 del 7 maggio 2025).
Infatti, non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente che qualifica il reddito del nucleo familiare come mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta.
L'art. 2, comma 10, del d.l. n. 69 del 1988, conv., con modif., dalla legge n. 153 del
1988, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta, allorché la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Tale reddito, dunque, rientra fra gli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass., Sez. L, n. 4377 del 13 febbraio 2023), prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare (Cass., Sez. L, n. 6953 dell'8 marzo 2023).
La prova del requisito attinente al reddito del nucleo familiare incombe, allora, su tutti coloro, cittadini italiani, europei o extraeuropei, che reclamino l'assegno per il nucleo familiare, e può essere fornita con ogni mezzo idoneo, come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di puntualizzare (Cass., Sez. L, n. 7097 del 9 marzo 2023) […]”3. 3 Si veda altresì, per la rilevanza sul tema, Cass. n.2603 del 3/02/2025, che a sua volta richiama “… Cass. Sez. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto 15 Inoltre, non emerge dalla documentazione versata in atti dall'allora ricorrente, la situazione reddituale all'estero, dello stesso così come degli altri componenti della famiglia, ritenendo che non possano risultare sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi dell'istante giacché - ai fini degli A.N.F. - occorre aver riguardo a tutti i redditi familiari, alla luce di quanto chiarito dalla Cassazione e sopra riportato (cfr. nuovamente Cass. Ord. n. 27585 cit., in particolare laddove si afferma che “… non può essere condivisa l'affermazione del ricorrente che qualifica il reddito del nucleo familiare come mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta. […] Tale reddito, dunque, rientra fra gli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass., Sez. L, n. 4377 del 13 febbraio
2023), prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare… (Cass., Sez. L, n. 6953 dell'8 marzo 2023”).
Se ne trae che senza la relativa idonea certificazione non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi certo escludere a priori che nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria non vi siano percettori di reddito da lavoro ovvero che non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
A tal fine nemmeno può attribuirsi valenza dirimente al certificato di vivenza a carico della moglie e delle figlie (doc. 13, fascicolo di I grado di parte ricorrente) e il “certificato di assenza di redditi all'estero” (doc. 14, fascicolo di I grado di parte ricorrente) in quanto:
- il primo documento – di vivenza a carico della moglie e delle figlie – risulta del tutto generico dal punto di vista temporale ed è, quindi, riferibile solo alla situazione corrente nel momento dell'emissione del documento in esame, ossia al luglio 2022;
- il secondo documento – relativo ai redditi all'estero della famiglia e rubricata
“DICHIARAZIONE SULL'ONORE DEL SIG. – altro non è se non una Controparte_3
del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento» (v. anche Cass. Sez. Lav. 13/02/2023, n.4377).
[…] 8. I documenti esaminati dalla Corte territoriale non hanno la natura della prova legale documentale come prevista dagli artt.2700 e 2702 cod. civ., né tale natura viene postulata dalla parte ricorrente. La Corte ha inoltre congruamente motivato l'apprezzamento delle risultanze probatorie dei documenti prodotti, spiegando perché dall'«attestato di stato di famiglia» del consolato senegalese non fosse dato di individuare in specifico l'ammontare dei redditi complessivamente facenti capo al nucleo familiare, e ciò in un contesto nel quale non risultava nemmeno chiaro quali fossero i componenti del nucleo familiare.” 16 mera dichiarazione proveniente dallo stesso appellato, certificata da notaio della Guinea quanto alla provenienza della stessa.
Alla luce di quanto esposto, a confutazione di quanto invece ritenuto dal giudice di prime cure, deve concludersi che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio- economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 /
2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
17 Quanto, poi, allo specifico tema trattato in questa sede - afferente alla necessità, per la parte che invoca l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di fornire la prova circa la “duplice condizione” richiesta dall'art. 2, comma 6, D.L. 69/1988 - la Suprema Corte ha avuto, in numerose occasioni, modo di ribadire che (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 26068 del
24/9/2025, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.):
“Va innanzitutto ribadito l'orientamento più volte affermato da questa Corte
(Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. 6953/2023; Cass.
6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass. 2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello nella stessa direzione interpretativa avallata).
Si ritiene, inoltre, di porre in rilievo - a fronte di specifica deduzione della parte appellata – come debba escludersi che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extra-comunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani;
opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani del tutto ingiustificato e comunque non ragionevole (cfr. Cass.6953/23: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma
9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio, egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori;
conforme, Cass.7097/23; più di recente, cfr. – ex multis Cass. Cass. Ord. n. 26068/2025 cit. e n. 27583 del 16/10/2025)”.
18
Per questi motivi
, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa e non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, l'appello proposto dall va accolto, con CP_2 conseguente reiezione delle domande proposte da Controparte_3
9. Con riguardo alla regolamentazione delle spese, si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza pubblicata il giorno 13/12/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta le domande svolte da n I grado;
Controparte_3
2. compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da pag. 10 dell'atto di costituzione dell'appello, quanto alle istanze istruttorie di acquisizione documentale si trae quanto segue: “Si chiede, occorrendo,
- acquisirsi presso l'Agenzia delle Entrate competente ogni necessaria documentazione inerente alla condizione reddituale del ricorrente nel periodo dal 2017 al 2021;
- acquisirsi presso la competente Questura ogni necessaria informazione e documentazione inerente ai permessi di soggiorno di cui il ricorrente è stato titolare nel periodo dal 7/7/2017 al 28/2/2022;
- acquisirsi presso l'autorità fiscale e anagrafica della Guinea attestazione sullo stato di famiglia del ricorrente e sulla condizione reddituale e patrimoniale della coniuge e delle figlie del ricorrente indicate in ricorso per il Persona_2 periodo 2017-2021”. 8