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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1796/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DINI Parte_1 C.F._1
TO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DINI TO CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Peccioli il giorno 01.10.2016 (atto inserito nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Peccioli al n. 20 P.2 S. C anno 2016), dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con provvedimento, veniva chiesta la modifica delle condizioni di separazione relativamente alla
1 casa familiare, non sussistendo i presupposti per una pronuncia sull'assegnazione; con note scritte del
30/06/2025, provvedevano alla modifica, confermata anche con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Acireale (CT) il 23.10.1983 ( ), e , nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1
(TO) il 30.07.1970 ( ), che hanno contratto matrimonio in Peccioli il CodiceFiscale_4 giorno 01.10.2016 (atto inserito nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Peccioli al n. 20 P.2 S. C anno 2016);
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ove lo riterranno più opportuno la loro residenza;
- le parti si sono date, reciprocamente, atto di essere economicamente autonome e, pertanto, non hanno ritenuto di dover stabilire alcuna forma di mantenimento fra i coniugi medesimi;
- i ricorrenti hanno dichiarato che ogni altra questione di natura economica fra loro intercorrente
è già stata definita con separati accordi e, dunque, non vi sono altre questioni da affrontare.
2) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Peccioli (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2 Manda la Cancelleria per la trasmissione all'ufficio di Stato civile del comune di Peccioli (PI) per le annotazioni ed incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1796/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DINI Parte_1 C.F._1
TO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DINI TO CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Peccioli il giorno 01.10.2016 (atto inserito nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Peccioli al n. 20 P.2 S. C anno 2016), dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con provvedimento, veniva chiesta la modifica delle condizioni di separazione relativamente alla
1 casa familiare, non sussistendo i presupposti per una pronuncia sull'assegnazione; con note scritte del
30/06/2025, provvedevano alla modifica, confermata anche con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Acireale (CT) il 23.10.1983 ( ), e , nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1
(TO) il 30.07.1970 ( ), che hanno contratto matrimonio in Peccioli il CodiceFiscale_4 giorno 01.10.2016 (atto inserito nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Peccioli al n. 20 P.2 S. C anno 2016);
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare ove lo riterranno più opportuno la loro residenza;
- le parti si sono date, reciprocamente, atto di essere economicamente autonome e, pertanto, non hanno ritenuto di dover stabilire alcuna forma di mantenimento fra i coniugi medesimi;
- i ricorrenti hanno dichiarato che ogni altra questione di natura economica fra loro intercorrente
è già stata definita con separati accordi e, dunque, non vi sono altre questioni da affrontare.
2) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Peccioli (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2 Manda la Cancelleria per la trasmissione all'ufficio di Stato civile del comune di Peccioli (PI) per le annotazioni ed incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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