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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3299/2024 verbale di udienza del 23/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Francesco Pepe che si riporta al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e in subordine chiede fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta.
Alle ore 10:18 nessuno è presente per parte resistente, regolarmente costituita.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome EL Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 23/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3299/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Pepe, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Montecalvo Irpino alla Piazza della Vittoria n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato:
[...] CP_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato dall'1.09.2022, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni
2 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per tutti i periodi di supplenza svolti, e la conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 3.642,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della Controparte_3 di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve
[...]
e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del
31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la spetta Controparte_3 solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.642,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità”.
2. Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 resistente, impugnando e contestando integralmente le pretese avversarie. Deduceva
l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la Retribuzione Professionale Docenti non spettasse ai docenti impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, in base all'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 e rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4. La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della
3 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
4 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
5. In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate,
“emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni
5 interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto
42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex
6 novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese””.
6. Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
7. La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutte le prestazioni rese nei periodi indicati in ricorso, come risultanti dalla documentazione versata in atti (contratti e buste paga) e segnatamente: A.S. 2019/2020: dal
8.10.2019 al 6.11.2019 presso l'Istituto Comprensivo Tasso di Bisaccia, per 24 ore settimanali;
A.S. 2020/2021: dal 24.09.2020 al 12.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo
Tasso di Bisaccia per 24 ore settimanali;
A.S. 2021/2022: dal 13.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo Casalbore per 24 ore settimanali.
Peraltro, nella fattispecie in esame il non ha indicato nessun elemento distintivo CP_1 dell'attività lavorativa prestata a tempo determinato dalla ricorrente rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato, né ha provato l'avvenuta corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dall'istante in ricorso.
Pertanto, tenuto conto che la voce retributiva in esame va corrisposta in ragione di tante
7 mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o, per periodi inferiori ad un mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, va accertato l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di provvedere alla corresponsione, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti secondo il criterio indicato.
8. Ai fini della quantificazione possono recepirsi i conteggi -non specificamente contestati - contenuti nel ricorso introduttivo (ai quali integralmente si rinvia) che sono stati svolti secondo criteri tecnici e logici corretti, in perfetta aderenza sia ai criteri individuati nel CCNL del 15.3.2001, sia alle circostanze di fatto allegate e risultanti documentalmente.
9. L'Amministrazione resistente va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di euro 3.642,31. La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di particolare attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3299/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi di cui al ricorso introduttivo;
2. per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 3.642,31 (tremilaseicentoquarantadue/31), oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3. condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_4 rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00
(euromilletrenta/00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Pepe, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3299/2024 verbale di udienza del 23/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Francesco Pepe che si riporta al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e in subordine chiede fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta.
Alle ore 10:18 nessuno è presente per parte resistente, regolarmente costituita.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome EL Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 23/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3299/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Pepe, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Montecalvo Irpino alla Piazza della Vittoria n. 14 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato:
[...] CP_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato dall'1.09.2022, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni
2 scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per tutti i periodi di supplenza svolti, e la conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 3.642,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della Controparte_3 di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve
[...]
e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del
31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la spetta Controparte_3 solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.642,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità”.
2. Ritualmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 resistente, impugnando e contestando integralmente le pretese avversarie. Deduceva
l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la Retribuzione Professionale Docenti non spettasse ai docenti impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, in base all'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 e rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4. La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della
3 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
4 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
5. In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate,
“emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni
5 interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto
42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex
6 novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese””.
6. Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
7. La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutte le prestazioni rese nei periodi indicati in ricorso, come risultanti dalla documentazione versata in atti (contratti e buste paga) e segnatamente: A.S. 2019/2020: dal
8.10.2019 al 6.11.2019 presso l'Istituto Comprensivo Tasso di Bisaccia, per 24 ore settimanali;
A.S. 2020/2021: dal 24.09.2020 al 12.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo
Tasso di Bisaccia per 24 ore settimanali;
A.S. 2021/2022: dal 13.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo Casalbore per 24 ore settimanali.
Peraltro, nella fattispecie in esame il non ha indicato nessun elemento distintivo CP_1 dell'attività lavorativa prestata a tempo determinato dalla ricorrente rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato, né ha provato l'avvenuta corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dall'istante in ricorso.
Pertanto, tenuto conto che la voce retributiva in esame va corrisposta in ragione di tante
7 mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o, per periodi inferiori ad un mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, va accertato l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di provvedere alla corresponsione, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti secondo il criterio indicato.
8. Ai fini della quantificazione possono recepirsi i conteggi -non specificamente contestati - contenuti nel ricorso introduttivo (ai quali integralmente si rinvia) che sono stati svolti secondo criteri tecnici e logici corretti, in perfetta aderenza sia ai criteri individuati nel CCNL del 15.3.2001, sia alle circostanze di fatto allegate e risultanti documentalmente.
9. L'Amministrazione resistente va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di euro 3.642,31. La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di particolare attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3299/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi di cui al ricorso introduttivo;
2. per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 3.642,31 (tremilaseicentoquarantadue/31), oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3. condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_4 rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00
(euromilletrenta/00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Pepe, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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