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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020486686000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020486686000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 13.05.2024, la società Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 29920230020486686000, notificata il 14.07.2023, scaturita da controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72 per l'anno d'imposta 2019.
La ricorrente lamentava l'errata determinazione delle imposte, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, il difetto di motivazione e l'oscurità nel calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nella legittimità della pretesa azionata.
Altresì, si costituiva in giudizio, con intervento volontario, l'Ente creditore, contestando analiticamente i motivi di ricorso e depositando documentazione a supporto della regolarità dell'iter procedimentale e della correttezza della pretesa tributaria.
All'udienza del 06.02.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla determinazione delle imposte (IVA e IRAP)
Il primo motivo di doglianza, relativo alla presunta difformità tra quanto dichiarato e quanto iscritto a ruolo, risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
La Corte rileva che quanto all'IVA, dalle dichiarazioni annuali depositate, emerge chiaramente che gli importi richiesti coincidono con il saldo e le liquidazioni periodiche (quadri VL e VH) che la stessa società ha dichiarato ma omesso di versare e che, quanto all'IRAP l'operato dell'Ufficio è apparso finanche migliorativo per il contribuente. In ossequio all'art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'Ufficio ha correttamente espunto la quota relativa al saldo 2019, limitando l'iscrizione a ruolo al solo acconto dovuto.
Non vi è dunque alcuna incertezza interpretativa che richiedesse l'emissione di un avviso di accertamento, trattandosi di mera riscossione di somme "autodichiarate".
La ricorrente lamenta, poi, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. L'eccezione
è infondata sia in fatto che in diritto. Sotto il profilo fattuale, l'Ufficio ha depositato le ricevute di consegna PEC che certificano l'avvenuto perfezionamento della notifica degli avvisi bonari presso l'indirizzo digitale della società.
Sotto il profilo giuridico, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
37391/2022), secondo cui l'invio della comunicazione di irregolarità è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie, trattandosi di omessi versamenti di dati contabili certi, la cartella sarebbe legittima anche in assenza di preventivo avviso.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione, si osserva che la cartella di pagamento riporta puntualmente il riferimento ai controlli ex artt. 36-bis e 54-bis, l'anno d'imposta (2019) e il richiamo agli atti presupposti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10858/2021), quando la riscossione segue una liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente stesso, l'obbligo di motivazione è attenuato, poiché il soggetto è già a conoscenza dei presupposti di fatto della pretesa.
La cartella impugnata contiene tutti gli elementi minimi necessari per l'esercizio del diritto di difesa.
Infondato infine, è la contestazione relativa al calcolo degli interessi e alla mancata indicazione del calcolo degli stessi. Sul punto si rileva che essi discendono dalla specifica norma di riferimento (art. 20 D.
P.R. 602/73) e la ricorrente non ha dimostrato eventuali errori di calcolo limitandosi ad una contestazione alquanto generica.
Infatti le indicazioni consentono al contribuente di verificare, mediante semplice operazione aritmetica, la correttezza della somma richiesta e sicuramente la mancata trascrizione analitica del calcolo giorno per giorno non inficia la validità dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri se dovuti in favore di ogni parte resistente.
Così deciso in TR addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020486686000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020486686000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 13.05.2024, la società Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 29920230020486686000, notificata il 14.07.2023, scaturita da controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72 per l'anno d'imposta 2019.
La ricorrente lamentava l'errata determinazione delle imposte, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, il difetto di motivazione e l'oscurità nel calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nella legittimità della pretesa azionata.
Altresì, si costituiva in giudizio, con intervento volontario, l'Ente creditore, contestando analiticamente i motivi di ricorso e depositando documentazione a supporto della regolarità dell'iter procedimentale e della correttezza della pretesa tributaria.
All'udienza del 06.02.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla determinazione delle imposte (IVA e IRAP)
Il primo motivo di doglianza, relativo alla presunta difformità tra quanto dichiarato e quanto iscritto a ruolo, risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
La Corte rileva che quanto all'IVA, dalle dichiarazioni annuali depositate, emerge chiaramente che gli importi richiesti coincidono con il saldo e le liquidazioni periodiche (quadri VL e VH) che la stessa società ha dichiarato ma omesso di versare e che, quanto all'IRAP l'operato dell'Ufficio è apparso finanche migliorativo per il contribuente. In ossequio all'art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'Ufficio ha correttamente espunto la quota relativa al saldo 2019, limitando l'iscrizione a ruolo al solo acconto dovuto.
Non vi è dunque alcuna incertezza interpretativa che richiedesse l'emissione di un avviso di accertamento, trattandosi di mera riscossione di somme "autodichiarate".
La ricorrente lamenta, poi, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. L'eccezione
è infondata sia in fatto che in diritto. Sotto il profilo fattuale, l'Ufficio ha depositato le ricevute di consegna PEC che certificano l'avvenuto perfezionamento della notifica degli avvisi bonari presso l'indirizzo digitale della società.
Sotto il profilo giuridico, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
37391/2022), secondo cui l'invio della comunicazione di irregolarità è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie, trattandosi di omessi versamenti di dati contabili certi, la cartella sarebbe legittima anche in assenza di preventivo avviso.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione, si osserva che la cartella di pagamento riporta puntualmente il riferimento ai controlli ex artt. 36-bis e 54-bis, l'anno d'imposta (2019) e il richiamo agli atti presupposti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10858/2021), quando la riscossione segue una liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente stesso, l'obbligo di motivazione è attenuato, poiché il soggetto è già a conoscenza dei presupposti di fatto della pretesa.
La cartella impugnata contiene tutti gli elementi minimi necessari per l'esercizio del diritto di difesa.
Infondato infine, è la contestazione relativa al calcolo degli interessi e alla mancata indicazione del calcolo degli stessi. Sul punto si rileva che essi discendono dalla specifica norma di riferimento (art. 20 D.
P.R. 602/73) e la ricorrente non ha dimostrato eventuali errori di calcolo limitandosi ad una contestazione alquanto generica.
Infatti le indicazioni consentono al contribuente di verificare, mediante semplice operazione aritmetica, la correttezza della somma richiesta e sicuramente la mancata trascrizione analitica del calcolo giorno per giorno non inficia la validità dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri se dovuti in favore di ogni parte resistente.
Così deciso in TR addì 06.02.2026
Il Presidente Il Relatore