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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA infermieri/o.s.s. dipendenti di azienda sanitaria
In nome del Popolo italiano risarcimento danni per omessa fruizione del servizio mensa
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa civile n. 1050/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (avv. Domenico Parte_4 Parte_5 Parte_6
De Angelis)
- ricorrente -
contro
(avv. Alessandro Giuseppe Controparte_1
Cannevale)
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
2.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti indicati in epigrafe si sono rivolti a questo Tribunale, con ricorso depositato il 17.10.2023, per accertare che “…prestano servizio nella sita nel Parte_7
P.O. della , con sede in Controparte_2 CP_2
e che il ricorrente dipendente della presta servizio nella Pt_4 Parte_8 Pt_7
sita nel P.O. della , con sede in Perugia…” e
[...] Persona_1 Controparte_2
per sentire dichiarare la “…mancata fruizione del servizio mensa aziendale, anche con
modalità sostitutive…per ogni turno antimeridiano, pomeridiano, notturno e festivo da costoro
reso, con orario superiore alle sei ore, dai cinque anni antecedenti i rispettivi atti interruttivi della prescrizione…” e, “…previa disapplicazione, in parte qua, del regolamento disciplinante il
servizio mensa adottato dalla con delibera n. 1265/2016, successivamente CP_3
integrato con delibera n. 466/2017, il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla fruizione della mensa
o, in mancanza, alla fruizione del servizio con di modalità sostitutive, per ogni turno di lavoro
antimeridiano, pomeridiano, notturno e festivo da costoro reso con orario superiore alle sei ore,
dai cinque anni antecedenti i rispettivi atti interruttivi della prescrizione ad oggi da ciascuno
dei dipendenti inoltrati ad oggi…”, con conseguente condanna dell' resistente al CP_1
risarcimento dei danni subiti, per ogni turno di lavoro effettivamente reso con orario di lavoro eccedente le sei ore giornaliere, “…nei limiti dei termini prescrizionali…”
“…assumendo a parametro l'importo di € 4,17 risultante dalla differenza tra il costo unitario
fissato per ogni pasto (pari ad €. 5,20) e la quota a carico del personale dipendente, (pari ad €.
10,3 [1,03, ndr]);…” e quantificando le somme dovute come segue “…1)
[...]
€. 4.582,83; 2) €. 4.274,25; 3) €. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4.570,32; 4) €. 5.300,00; 5) €. 4.720,44; 6) Parte_4 Parte_6 Parte_5
€. 2.022,45;” o nella misura diversa ritenuta corretta, oltre accessori. Ha
[...]
chiesto, infine, la pronuncia di una condanna “per il periodo successivo a quello oggetto dei
rispettivi conteggi per ognuno di essi elaborati, e fino alla data di deposito del ricorso, secondo i
criteri sopra indicati;
…”. Hanno riferito di lavorare alle dipendenze della resistente con qualifica di collaboratori professionali sanitari infermieri, con inquadramento nella cat.
D del CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 (oggi professionisti della salute ai sensi del successivo CCNL 2019/2021), ad eccezione di Parte_1
operatrice socio-sanitaria inquadrata nella cat. BS del CCNL 2016/2018, oggi inquadrata dal CCNL 2019/2021 nell'area degli operatori e di prestare la propria attività lavorativa in diversi turni, nella “U.O.C. SPDC dell' ” allocata nel P.O. della Parte_8
, con sede in ad eccezione di Controparte_4 CP_2 Tes_1
, il quale presta servizio nella “U.O. dell' -allocata nel
[...] Pt_7 Parte_8
diverso P.O. della con sede in ”. Dopo avere CP_3 Controparte_5 CP_2
chiarito che presso le unità operative “SPDC” (ndr, servizio psichiatrico diagnosi e cura) lavorano diversi professionisti, dipendenti sia dell che dell Pt_9 [...]
, hanno precisato di lavorare in turni diurni, pomeridiani, Controparte_2
22 notturni e festivi “…senza pausa, con orario di lavoro superiore alle sei ore, da tre a cinque
giorni la settimana per una media di circa 15/20 turni pro capite al mese;
…”. Hanno aggiunto che nel presidio ubicato presso l' è Controparte_2
stato istituito “…il servizio mensa, la cui fruizione è disciplinata dal relativo regolamento
aziendale, adottato con delibera n.ro 1265/2016 della successivamente integrato CP_3
Part dalla delibera n.ro 466/2017;…” ed è stabilito che i dipendenti dell in forza presso il servizio psichiatrico possono fruire di detto servizio, mentre il servizio sostitutivo “…è
invece riconosciuto al solo personale che opera stabilmente in sedi diverse da quella del
[...]
Qualora gli stessi prestino servizio sia nella sede del Controparte_2 Controparte_2
che in sedi esterne, hanno diritto ad usufruire della mensa per i giorni in cui
[...]
operano nella sede centrale e del servizio sostitutivo negli altri giorni. Restano fermi vincoli di
cui al successivo art. 3 circa i costi del pasto per le diverse categorie” e che “…sono ammessi
al servizio mensa al costo ridotto di € 1,03 tutti i lavoratori dipendenti e i dipendenti
Part di cui alle lett. h) del punto 2, il cui orario di lavoro giornaliero sia articolato su
mattina e pomeriggio con una pausa obbligatoria non inferiore ai trenta minuti ed un
rientro pomeridiano di almeno tre ore anche in caso di prestazioni di lavoro
straordinario o per recupero”, mentre – art- 3.5- i dipendenti ospedalieri e i dipendenti
Part di cui alla lett. h) del punto 2 con una diversa articolazione dell'orario di lavoro,
potranno accedere al servizio mensa al costo pieno di €. 4,73 oltre IVA (pari ad €. 5,20)
e, in tutti i casi in cui è previsto l'accesso alla mensa al costo pieno, è possibile richiedere un
menù ridotto al costo di €. 3,00 oltre IVA (pari ad €. 3,30) -art. 3.7-;…”. Hanno precisato che la mensa ospedaliera è aperta dal lunedì al sabato dalle 12,45 alle 14,45 e che è
accessibile solo fuori dall'orario di servizio previa registrazione del tempo di fruizione del servizio. Hanno contestato di essere stati esclusi, in qualità di prestatori di servizio in
modalità a turno per oltre sei ore, dalla fruizione della mensa e del servizio sostitutivo potendovi accedere solo facendosi carico dell'intero costo. Hanno spiegato di operare senza potere interrompere il servizio prestato, non essendo riconosciuto loro, quali turnisti, il diritto di effettuare una pausa (diritto riconosciuto ai soli lavoratori del mattino con rientro pomeridiano) e di rivendicare il diritto alla monetizzazione del servizio mensa agevolato non fruito. Hanno rivendicato di avere diritto alla fruizione
33 della pausa e del servizio mensa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 e delle disposizioni di fonte collettiva applicabili (art. 27 del CCNL 2016-18, art. 43 del CCNL
2019-21, art. 29 del CCNL integrativo del 2001), osservando che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità si è espresso nel senso favorevole al diritto alla pausa e al servizio mensa del personale in turno per oltre sei ore con particolare riferimento alla sentenza n. 32213/2022 della Corte di Cassazione e che la tesi secondo cui questi diritti sarebbero riconosciuti al solo personale che presta attività lavorativa nelle fasce orarie destinate alla consumazione del pasto è priva di fondamento in assenza di elementi espressamente rivolti in tal senso con l'esplicitazione degli orari utili alla fruizione del beneficio. Hanno formulato le conclusioni precedentemente riassunte invocando il risarcimento del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. per l'omessa fruizione del servizio mensa per i turni espletati oltre le sei ore.
2. Costituitasi con memoria depositata il 19.6.2024, l' Controparte_6
1 ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...]
competerebbe all , quale ente presso il quale i ricorrenti Controparte_2
prestano la propria opera, occuparsi di quanto attiene all'erogazione del c.d. buono pasto sostitutivo della fruizione della mensa aziendale, in quanto non si tratta di un emolumento bensì di un'agevolazione di natura assistenziale ed atteso che solo il titolare del potere di organizzazione dell'ambiente di lavoro potrebbe predisporre il servizio mensa. Ha eccepito la carenza di interesse all'accoglimento delle domande afferenti al rapporto di lavoro e luogo di svolgimento del servizio, trattandosi di fatti non contestati. Ha confutato nel merito il fondamento della domanda risarcitoria,
argomentando che le fonti normative richiamate subordinano il diritto alla fruizione del pasto al diritto alla fruizione della pausa, mentre i ricorrenti hanno azionato il primo in carenza del secondo, sostenendo di prestare la propria attività in turni continuativi senza pausa. Ha evidenziato, fra l'altro, che i dipendenti che non fruiscono della pausa ricevono, in base alle disposizioni di fonte collettiva, appositi emolumenti che sono finalizzati a remunerare il disagio subìto e che, di contro, il servizio mensa è
riconosciuto al personale che, attraverso la fruizione della pausa, prolunga la durata
44 della propria giornata lavorativa, visto che il servizio attivo viene in tal modo interrotto per almeno mezz'ora più il tempo necessario a togliere ed indossare la divisa,
affermando che il diritto in discussione è disponibile, sicché “…se gli odierni ricorrenti
hanno avanzato la loro pretesa in termini tali da disgiungerla dall'accertamento e dalla concreta
realizzazione delle condizioni sfavorevoli al lavoratore alle quali è legata dai contratti collettivi
(come dire: eludendo il principio ubi commoda ibi incommoda), il giudice non può
sovrapporre a questa manifestazione di volontà una diversa prospettazione della domanda che
implichi – in teoria anche per il passato, in pratica per il futuro – l'accettazione di quelle
conseguenze sfavorevoli…”. Ha negato che il diritto alla mensa e servizi sostitutivi sussista in capo ai ricorrenti perché questi ultimi non sono titolari del presupposto diritto alla pausa, evidenziando che quest'ultima, regolata dal diritto europeo e dalla normativa interna, è situazione giuridica soggettiva derogabile dalle fonti collettive ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003 ed ha allegato che è stata concretamente derogata,
per quanto interessa nel caso in esame, dai contratti collettivi stipulati per il settore nei periodi 2016-18 e 2019-21, che escludono la pausa per il personale in turno, circostanza spiegabile con l'esigenza di garantire la continuità dell'assistenza al paziente: “…i
frequenti avvicendamenti che sarebbero conseguenza dell'alternanza fra operatori in pausa e
operatori in servizio sarebbero, oltre che insostenibili economicamente dalle aziende sanitarie (se
non a prezzo di una riduzione del numero e delle capacità di accoglienza dei reparti di degenza),
pregiudizievoli per la qualità dell'assistenza, moltiplicando le occasioni di disservizi – anche
gravi – conseguenti ai continui passaggi di consegna, quali la mancata o la doppia
somministrazione di una terapia a un determinato paziente”. Ha precisato che il personale che opera in turni continuativi senza pausa fruisce dell'indennità appositamente coniata, rispettivamente, dagli artt. 86 e 106 dei CCNL 2016-18 e 2019-21 e che, quindi,
è destinatario di uno statuto che tiene conto delle condizioni di lavoro ed è nel complesso migliore di quello del personale amministrativo, sicché, in definitiva
“…l'autonomia collettiva riconosce ad alcuni dipendenti del comparto sanità il diritto alla
pausa e, conseguentemente, il diritto alla fruizione della mensa o del buono-pasto sostitutivo, e
richiede ad altri dipendenti, in ragione delle peculiari esigenze del servizio espletato (nella
specie: l'assistenza diretta al malato), una prestazione lavorativa non interrotta dalla pausa, e
55 quindi più disagevole sul piano psico-fisico, che trova compenso in un trattamento giuridico ed
economico complessivamente più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti che
fruiscono della mensa o del buono-pasto…”. La resistente ha anche eccepito
“l'inammissibilità/infondatezza” della pretesa per indeterminatezza del titolo ed impossibilità di verificarne i presupposti di fatto “…per mancata indicazione delle singole
giornate lavorative nelle quali sarebbe maturato il diritto alla pausa…”, rilevando che i ricorrenti non hanno indicato le giornate in cui hanno prestato servizio in turno, ma solo il numero complessivo di turni prestati in un determinato anno solare senza neppure effettuare le dovute distinzioni relative all'anno 2016, il più risalente di quelli oggetto di richiesta. Ha, quindi, sostenuto che l'interpretazione delle norme collettive suggerita dai ricorrenti dovrebbe, comunque, essere considerata preclusa da esigenze di contabilità pubblica perché confliggerebbe con l'allocazione delle risorse di bilancio che la Regione Umbria ha deciso a monte ed ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. non imputabile al debitore per “effetto
dell'adozione della delibera regionale ostativa all'adempimento”. In via gradata, ha eccepito l'estinzione, per compensazione impropria, del diritto di credito vantato con le somme ricevute a titolo di indennità versate per il disagio del turno espletato in assenza di una pausa. Da ultimo, ribadendo la genericità della pretesa e in assenza di validi atti interruttivi, ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto vantato per le giornate antecedenti al 17.10.2018 e, nel caso di riconoscimento della validità interruttiva dell'intimazione del 2021, ha eccepito l'estinzione per prescrizione con riguardo alle pretese relative all'anno 2016, visto che non risulta indicata dai ricorrenti la parte riferita a giornate precedenti al 15.11.2016.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, anche all'esito di alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti, all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa oralmente dai procuratori
(si fa rinvio al verbale) e, rigettata la richiesta di riunione ad altro procedimento originariamente avanzata dalla resistente, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025 previo scambio di note difensive.
3.1 Nelle note depositate in data 18.11.2025, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che la
è il giusto contraddittore della domanda risarcitoria come si evince dalla CP_7
66 risposta che la stessa ha inviato alla diffida e dalla convenzione stipulata fra la resistente e l che individua quest'ultima come Controparte_2
responsabile ai soli fini igienici, organizzativi ed amministrativi, mentre è l' a CP_7
mantenere la responsabilità di ogni aspetto giuridico-economico del rapporto di lavoro. Ha richiamato il recente precedente n. 485/2025, mediante il quale questo
Tribunale ha riconosciuto che il diritto alla pausa è l'antecedente logico giuridico necessario al riconoscimento del diritto alla mensa e giurisprudenza della Corte
d'Appello di Roma che ha ritenuto che la pausa non è incompatibile con il lavoro a turni, ma rende necessaria solamente una diversa articolazione dell'orario lavorativo e che la non fruibilità in concreto determina la monetizzazione del buono pasto,
soffermandosi sulla persistente vigenza dell'art. 29 del CCNL integrativo del 2001. Ha
contestato l'eccezione di indeterminatezza della pretesa, affermando, in particolare, che
“nel prospetto relativo ai conteggi per ogni ricorrente elaborato, l'anno 2016 sarebbe stato
genericamente indicato, atteso che, in relazione ad ogni singola posizione viene indicata la
decorrenza, coincidente con il mese di aprile 2016, ad eccezione del per il quale la Parte_5
decorrenza coincide con il mese di dicembre 2017…”, aggiungendo che sono stati presi in considerazione “…solo i turni di lavoro con orario superiore alle sei ore, per i turni
antimeridiani, pomeridiani, notturni e festivi, nei limiti dei termini prescrizionali, con
l'indicazione dello specifico mese di decorrenza, e non, genericamente, dell'anno…” e che
“…Nemmeno può ipotizzarsi una generica flessibilità oraria rispetto alle turnazioni che non
consentirebbe la verifica degli orari resi per ogni turno di lavoro, perché tale accertamento si
evince proprio dalla allegazione dei fogli presenza, ove, accanto ad ogni turno di lavoro, non solo
vi è la registrazione delle entrate e delle uscite, (come controparte tenta di fare apparire) ma, nel
prosieguo, giornalmente vi è un'ulteriore distinzione, che, con la dicitura: IO FI -
IO LAVORO - SALDO e MENSA, consente di individuare con precisione, l'entrata,
l'orario di lavoro e l'orario di servizio.”, eccependo che la resistente non ha specificamente contestato i conteggi. Ha negato che l' possa disporre di qualsivoglia margine di CP_7
apprezzamento nel riconoscere il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa ed ha confutato anche l'eccezione di compensazione impropria, osservando che la resistente ha fatto riferimento ad istituti retributivi/indennitari che sono finalizzati a
77 compensare disagi diversi da quello afferente alla pausa oggetto di discussione, ad esempio quello causato dalla maggiore usura psico-fisica provocata dallo svolgimento dell'attività lavorativa di notte e, da ultimo, ha richiamato la recente sentenza n.
25525/2025 con la quale la Suprema Corte ha chiarito che “…chiunque, nel settore
sanitario, lavori più di sei ore ha diritto a consumare un pasto, indipendentemente dalla
tipologia di turno svolto…”, senza che sia ipotizzabile alcuna differenza fra personale turnista e non.
3.2 Nelle note depositate il 21.11.2025, la resistente ha argomentato che nessuna norma imperativa obbliga le aziende sanitarie ad istituire una mensa e, in caso di non fruibilità della stessa, ad erogare al personale un servizio sostitutivo e che l'art. 29 del
CCNL integrativo del 2001 stabilisce che “…l'esercizio del diritto di mensa (con vere e
proprie mense aziendali o con servizi sostitutivi) possa, e non debba, essere istituito dalle
aziende sanitarie, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili…”, rimarcando che il divieto di discriminazione fra lavoratori ricordato dai precedenti riguarda i casi in cui il servizio mensa sia stato istituito, il che non è
accaduto nel caso in esame, perché l ha provveduto in questo senso solo presso CP_7
le sole sedi di Panicale e Città di Castello. Ha criticato i recenti precedenti di questo
Ufficio su identica fattispecie, perché sarebbe stato accordato ai ricorrenti un risarcimento del danno per una ragione (negazione del diritto alla pausa) differente da quella (omesso approntamento del servizio mensa) azionata nei giudizi con conseguente violazione del principio di ultrapetizione. Ha rilevato, sotto altro profilo,
che nessuna delle numerose pronunce di legittimità e di merito esistenti ha affrontato,
con una disamina della giusta ampiezza e profondità, la questione ermeneutica afferente all'intervenuta deroga, da parte del CCNL di settore 2016-18 e di quello successivo, del diritto alla pausa per il personale non dirigente ed ha riproposto e sviluppato la tesi già esposta. Ha sottolineato che il percorso argomentativo seguito dalle pronunce di merito sfavorevoli è differente perché in alcuni casi nega che i turnisti possano fruire della pausa e in altri ipotizza una fruizione nella misura minima di legge di dieci minuti. Ha ribadito che lo statuto del personale turnista è regolato in modo compiuto dagli ultimi due contratti collettivi attraverso istituti retributivi che
88 compensano il maggior disagio della prestazione continuativa espletata in modo complessivamente più favorevole rispetto agli altri dipendenti ai quali, diversamente ed in via esclusiva, è attribuito il diritto alla pausa e il correlato diritto di fruizione della mensa. Ha suggerito una riduzione del risarcimento del danno in relazione alla possibilità che l'inadempienza dell'azienda sia dichiarata rispetto all'omessa fruizione di una pausa di dieci anziché di trenta minuti insistendo per l'estinzione per prescrizione quinquennale del diritto vantato con riferimento alle giornate precedenti il
19.7.2019 (ndr, 17.10.2018).
4. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione passiva.
4.1 Per quanto concerne la prescrizione, oggetto di causa è la domanda dei ricorrenti di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'omessa fruizione, anche in modalità sostitutiva equivalente, del servizio mensa:
considerato che
il c.d. buono pasto ha natura pacificamente assistenziale e non retributiva, non sembra discutibile che il termine applicabile sia quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale correlato a pretese di natura retributiva ex art. 2948 c.c., come affermato dal S.C.: “…il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non
retributiva (Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del
01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori
dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio
la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del
benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla
logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al
meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei
lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione
dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n.
10414 del 06/05/2013), dovendosi osservare – per completezza – che il tema della decorrenza
della prescrizione di tale pretesa non è stato sollevato dalle parti del presente giudizio.” (Cass.,
sez. lavoro, 20250 del 22.7.2024). Ne consegue che, discutendosi di diritti asseritamente maturati nel periodo decorrente dal 2016 al 2021, anche senza soffermarsi sul contenuto
99 delle diffide allegate al ricorso sub doc. 14 e 15, il termine di prescrizione, interrotto quantomeno mediante notifica del ricorso perfezionata il 30.11.2023, non è spirato neppure in parte.
4.2 Per quanto attiene alla legittimazione passiva (recte, al difetto di responsabilità nel merito visto che non si mette in dubbio che la titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio sussista sul piano assertivo), i ricorrenti sono dipendenti della resistente,
sicché è quest'ultima che deve esattamente adempiere gli obblighi che gravano sul datore di lavoro dal punto di vista giuridico-economico e per quanto attiene alla tutela del loro benessere psico-fisico e tale responsabilità non viene meno se questi ultimi,
sulla base di un rapporto regolato da una convenzione, prestano servizio in un ambiente gestito da un terzo, come accaduto nel caso in esame, in cui il personale dipendente dell'azienda sanitaria operante presso l'unità di degenza psichiatrica costituita presso l ha mantenuto il proprio stato Controparte_2
giuridico economico nonostante il quest'ultimo ente abbia assunto la responsabilità
degli aspetti igienici, amministrativi ed organizzativi, ivi compresi gli obblighi di sorveglianza sanitaria (artt. 3 e 6, doc. 2 fasc. res).
4.3 La resistente, nell'ordine che appare logico, ha anche negato di potere rispondere dei danni lamentati perché le risorse destinate alla propria attività e al proprio personale nel bilancio regionale sarebbero state allocate a monte in misura basata su un'interpretazione del dettato delle fonti collettive che esclude i ricorrenti, in quanto lavoratori a turno, dall'erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa,
sicché l'accoglimento della domanda entrerebbe in tensione con la normativa contabile.
Per le stesse considerazioni ha ipotizzato che le obbligazioni eventualmente riconosciute a suo carico dovrebbero considerarsi estinte per impossibilità
sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c. Tali argomentazioni non hanno alcun fondamento, in quanto l'errato stanziamento o distribuzione delle risorse nel bilancio non elide la responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro per obblighi posti a suo carico dalla legge o dalle fonti collettive, anche ai sensi degli artt. 40 e 45 del d.lgs.
165/2001, né rientra fra le cause estintive delle obbligazioni emergenti a suo carico.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
1100 5.1 I ricorrenti, in qualità di infermieri (e nel caso di di operatrice Parte_1
socio sanitaria), si dolgono del fatto che, quali dipendenti in servizio presso le unità di degenza psichiatrica mediante turni continuativi della durata di più di sei ore, non sia riconosciuto loro, anche dalle norme del regolamento della mensa approvate dall'Azienda ospedaliera (art. 3 doc. 34 fasc. ric.), il diritto di fruire della mensa o del servizio sostitutivo in ragione della peculiare articolazione del proprio orario di
servizio: “…k) Inoltre, il personale turnista in servizio nella UO della Pt_7 Parte_10
1, e dunque anche gli odierni ricorrenti, non gode della sospensione dal prestare l'attività
[...]
lavorativa per la pausa, anche per la consumazione del pasto;…. O) Orbene, considerato
che, durante tutti i turni di lavoro sopra specificati, il personale infermieristico turnista è
costantemente dedito alla cura dei pazienti, ed è impossibilitato ad interrompere il proprio
servizio, tanto è vero che nessuno degli odierni istanti ha mai usufruito della pausa,
(per altro tale possibilità non è neppure prevista dal citato atto regolamentare, che la limita ai
soli turni di lavoro mattutini con rientri pomeridiani, escludendo i turnisti) è interesse dei
ricorrenti ottenere il giudiziale riconoscimento della monetizzazione a titolo risarcitorio, per la
mancata fruizione del servizio mensa e di modalità sostitutive (buoni pasto) nei limiti dei
termini prescrizionali, nonché l'accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa per
ogni turno di lavoro prestato superiore alle sei ore, antimeridiano, pomeridiano, notturno e
festivo, evidenziandosi, fin da ora che le disposizioni regolamentari sopra richiamate appaiono
senza ombra di dubbio illegittime, e meritano di essere disapplicate;
…”.
Risulta, dunque, chiaro che il diritto alla fruizione della mensa azionato in questa sede
è stato prospettato come originante, a sua volta, dalla negazione del diritto alla pausa,
che, come si dirà, è uno dei fatti costitutivi del primo e che è stato, in quanto tale e come si evince da quanto sopra riportato, ritualmente allegato dagli interessati, sicché
l'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevata dall'azienda resistente nelle note difensive è infondata.
5.2 Ciò posto, il diritto vantato è regolato – come ogni disposizione afferente allo statuto economico dei dipendenti pubblici c.d. privatizzati – da alcune disposizioni di fonte collettiva. In particolare, l'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del comparto sanità del 20.9.2001 (ancora vigente come si desume dagli artt. 99 del CCNL 2016-18 e 3
1111 del CCNL 2016-21) nella versione modificata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale del S.S.N. per il biennio economico 2008-09,
stabilisce che: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente
con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la
gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta
ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 2. Hanno diritto alla mensa
tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando,
nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione
dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il
consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere
superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei
diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende
indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di
mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di
erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non
possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto
a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è
monetizzabile.”
Se ne evince che, in base al concreto assetto organizzativo e alle risorse di cui dispone,
ciascuna azienda sanitaria può scegliere se mettere a disposizione dei dipendenti il servizio mensa in via diretta o in modalità sostitutiva (c.d. buono pasto), tenendo conto della particolare articolazione dell'orario, dovendo, aversi riguardo a quanto stabilito allo scopo dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ciò posto, l'art. 27, comma 4, del
CCNL 2016-18 (identico all'art. 43 del CCNL 2019-21 dettato per il periodo successivo)
prevede che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il
personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione
del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e
1122 all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione
temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è
inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione
delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere
prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.
g.”.
In tal modo, a tutto il personale sanitario che operi per un orario giornaliero di oltre sei ore, è riconosciuto il diritto di fruire di una pausa e cioè di un intervallo non lavorato finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale fruizione del pasto in base alle disposizioni precedentemente trascritte. In altri termini, il diritto alla fruizione della mensa è strettamente correlato al diritto di effettuare una pausa, in quanto il primo costituisce, in qualche modo, una delle facoltà del secondo. Tale disposizione,
peraltro, è coerente con l'art. 8 del d.lgs. 66/2003 (attuativo delle direttive europee
93/104/CE e 2000/34/CE) che stabilisce che “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda
il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al
fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la
fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo…”.
5.3 Ritiene lo scrivente, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale unanime di legittimità e di merito formatosi in questa materia, che il diritto di fruire di una pausa,
coerentemente con il dettato della fonte primaria di origine europea, sia stato inequivocabilmente attribuito a tutti i lavoratori che prestino servizio per oltre sei ore,
potendosi poi articolare diversamente la durata (nel minimo di legge di dieci minuti piuttosto che nella misura ordinaria di trenta) e la modalità di fruizione anche con riguardo alla peculiare tipologia di orario di servizio del personale: “Le censure sono
1133 entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr.,
da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547
dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono
pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei
dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa
quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta,
presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di
lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione
contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il
collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale
collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del
pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o
meno dell'orario lavorativo….”. (Cass., sez. lavoro, ord. 25525/2025). Fra le molte altre pronunce di tenore analogo pubblicate si richiama, a titolo esemplificativo, “…il motivo
risulta infondato alla stregua dell'orientamento consolidato di questa Corte (vedi, fra le altre:
Cass. n. 5547/2021 emessa nei confronti della medesima ma già Cass. n. Controparte_2
31137/2019) per cui deve ritenersi correttamente interpretata la disposizione contrattuale di cui
all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 nel senso del collegamento del diritto alla
mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in
sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il
limite delle sei ore di lavoro…” (Cass., sez. lavoro, 22478/2024) e “In tema di pubblico
impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere
assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare
le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il
benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero
corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata
all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
1144 generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno
sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni
13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del
comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a
prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del
pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).” (Cass., sez. lavoro,
5547/2021).
5.4 La resistente, cionondimeno, nega che i ricorrenti, operando in turni alternati necessariamente continuativi ai sensi del comma 3, lett. B) dell'art. 26 del CCNL 2016-
18 e cioè privi di interruzione al fine di assicurare la regolarità del servizio di assistenza ai pazienti, abbiano diritto di fruire della pausa, soffermandosi sulla derogabilità di tale situazione giuridica soggettiva appositamente contemplata dall'art. 17 del d.lgs.
66/2003, che si sarebbe inverata nella fattispecie concreta, sia, sul piano letterale,
attraverso l'inserimento nella norma collettiva dell'espressione “non in turno”, sia, sul piano sistematico poiché ai turnisti sono riconosciuti appositi emolumenti, ben più
vantaggiosi del c.d. buono pasto, che esauriscono ogni disagio correlato alla peculiare articolazione dell'orario di servizio. Rifiuta, inoltre, di conformarsi all'orientamento di legittimità richiamato, osservando che la Suprema Corte si è espressa sempre con riferimento a fattispecie antecedenti al CCNL 2016-18 deducendo che quest'ultima fonte avrebbe introdotto, così come il contratto successivo, in soluzione di continuità
con il passato, una deroga al diritto alla pausa per il personale c.d. turnista.
Tale opzione ermeneutica, ad avviso di chi scrive, con ogni cautela dovuta ad una tecnica redazionale che certamente non brilla per chiarezza, non è persuasiva né sul piano letterale né su quello sistematico. Se è vero, infatti, che l'espressione “non in
turno” utilizzata dalle parti sociali nell'art. 27 comma 4 trascritto sopra (e nell'identico art. 43 del contratto successivo) lascia un margine di incertezza, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di merito che ha sostenuto che la stessa non contiene,
come sarebbe stato necessario, un'espressa ed inequivocabile intenzione di derogare al diritto alla pausa ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003, escludendo in via generale ed
1155 astratta tutto il personale che opera in modalità a turno da questo diritto: “…tale
disposizione non ha modificato l'art. 29 del CCNL 20.9.2001 sul diritto alla mensa, al quale la
stesso art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 rinvia. In secondo luogo, la disciplina del citato
art. 27, co. 4, è evidentemente diretta a regolare il diritto dei lavoratori a godere della
pausa all'interno dell'orario di lavoro, escludendo che tale diritto spetti ai lavoratori
turnisti. Ma tale disciplina non ha la finalità di escludere tout court il diritto alla
pausa per i lavoratori turnisti, anche perché, diversamente, la disposizione sarebbe
contraria alla norma di legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) che prevede il diritto alla pausa per
tutti i lavoratori con orario di lavoro giornaliero eccedente il limite si 6 ore
lavorative. In altre parole, le aziende sanitarie, evidentemente per primarie esigenze legate alle
necessità di continuità assistenziale, sono autorizzate a non fare fruire il diritto alla pausa
all'interno del turno, ma non possono disconoscere il diritto dei lavoratori turnisti alla pausa
prevista dalla legge, pausa che in quanto non fruita, origina, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale sull'art. 29, co. 2, CCNL 2001, il diritto al buono pasto
sostitutivo….” (App. Brescia, n. 65 del 17.4.2025, richiamata anche dal precedente n.
485/2025 di questo Ufficio.). Invero, la disposizione in questione sta probabilmente ad indicare, puramente e semplicemente, l'intenzione delle parti sociali di escludere dall'esercizio del diritto alla pausa i lavoratori nel corso del turno tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita ai sensi del comma 3 del già citato art. 27 del CCNL.
Del resto, l'incertezza che l'espressione “non in turno” obiettivamente pone – e che crea il problema, insolubile in questa sede1 di una pausa da fruire al termine del turno e che,
quindi, non costituisce un intervallo fra due periodi lavorati – è superata dall'argomento sistematico, in quanto l'art. 17, primo comma, del d.lgs. 66/2003
ammette che i contratti collettivi possano derogare, nei limiti di interesse, anche l'art. 8,
ma il successivo comma 4 precisa che: “…Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione
1166 che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata…”2 e non risulta che il contratto collettivo abbia accordato riposi compensativi (come ad esempio quelli previsti dagli artt. 28, 29 e 31 del CCNL) o misure protettive differenti né indicazioni diverse provengono dalla resistente. Neppure è condivisibile l'assunto della resistente
– posto a fondamento anche dell'eccezione di compensazione impropria che va parimenti disattesa – secondo il quale le parti sociali avrebbero inteso chiaramente escludere i turnisti dalla pausa, visto che hanno attribuito loro degli emolumenti che sono finalizzati proprio a remunerare esaustivamente i disagi causati dalla particolare articolazione dell'orario. Invero, le indennità destinate ai turnisti in base agli artt. 86
del CCNL 2016-18 e 106 del CCNL 2019 sono state coniate nell'ottica di remunerare il disagio causato da una modalità di articolazione dell'orario che comporta l'alternanza continua dei momenti della giornata in cui i lavoratori devono rendere la loro prestazione, (compreso il lavoro notturno) che è modalità molto più usurante e difficoltosa per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto ad un orario stabile (come si evince ad esempio dal fatto che l'art. 86 comma 3 citato subordina l'erogazione dell'indennità ad un'effettiva rotazione nei turni disponibili) e non hanno alcun rapporto con la negazione della fruizione della pausa di cui si discute.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va rilevato che non risulta
specificamente contestato dalla resistente, che avrebbe potuto e dovuto eventualmente fornire nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., una differente prospettazione in punto di fatto anche alla luce dei cartellini di presenza e dei cedolini prodotti dai ricorrenti (che contengono dati sufficienti allo scopo a prescindere di quelli che sono già in possesso dell'Ausl 1), che i ricorrenti hanno prestato servizio, per il periodo 2016-2021, in turni di oltre sei ore senza potere fruire della mensa né ottenere il buono pasto secondo i dati contenuti alle pagg. 14 e ss. dell'atto introduttivo della lite.
Va da sé che per ognuno dei turni indicati, a ciascun ricorrente compete, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 4,17, pari alla differenza fra il costo convenzionale
1177 unitario del pasto per € 5,20 e la quota a carico del dipendente pari ad € 1,03 (€ 5,20-
1,03 = 4,17) sulla base dei valori indicati nel regolamento adottato dall
[...]
e al disposto del comma 4 del pluricitato art. 29 del contratto Controparte_2
integrativo del 2001.
Da ultimo, la prospettazione gradata della resistente di riduzione del danno risarcibile in base ad una durata della pausa che si ipotizza non superiore al minimo di dieci minuti non è accoglibile sia perché, come s'è detto, non è oggetto di questo giudizio il diritto alla pausa e non può quindi pronunciarsi in ordine alle modalità di fruizione dello stesso sia perché il danno da ristorare ha natura patrimoniale ed è integrato dall'impossibilità di fruire del servizio mensa o, in alternativa, di un buono pasto sostitutivo e non deve, dunque, essere ragguagliato al dimensionamento, maggiore o inferiore, della pausa riconosciuta.
In base alle considerazioni tutte sin qui esposte, a ciascun ricorrente spettano, a titolo di risarcimento danni per omessa fruizione della mensa, le seguenti somme:
- n. 1099 turni x 4,17 = € 4.582,83; Pt_1
- n. 1025 turni, x 4,17 = € 4.274,25; Parte_2
- n. 1096 turni, x 4,17 = € 4.570,32; Pt_3
- Censini n. 1271 turni, x 4,17 = € 5.300,00;
- n. 485 turni x 4,17 = € 2.022,45; Parte_5
- n. 1132 turni x 4,17 = € 4.720,44. Pt_6
Essendo infondata, per quanto già esposto, l'eccezione di compensazione perché le indennità di turno e, a maggior ragione le indennità correlate al lavoro notturno sono corrisposte per soddisfare esigenze diverse dal ristoro correlato all'omessa fruizione della mensa, in accoglimento del ricorso, la resistente va condannata a versare ai ricorrenti gli importi indicati sopra, relativi alla pretesa di risarcimento danni vantata nel periodo 2016-21, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dall'esigibilità
di ciascuna voce di credito al saldo. Nulla può essere disposto in questa sede per il periodo successivo sino al deposito dell'atto introduttivo della lite, potendo la pretesa
1188 essere vagliata nei limiti in cui i presupposti costitutivi fattuali oltre che giuridici ai sensi dell'art. 414 c.p.c. sono stati ritualmente veicolati in causa.
7. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.
(scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna la resistente a versare a ciascuno dei ricorrenti, per il titolo di cui in parte motiva, le seguenti somme, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
maturato dall'esigibilità di ciascuna voce di credito al saldo:
- ad € 4.582,83; Parte_1
- ad , € 4.274,25; Parte_2
- a , € 4.570,32; Parte_3
- a , € 5.300,00; Parte_4
- a € 2.022,45; Parte_5
- a , € 4.720,44; Parte_6
- condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che qui si liquidano unitariamente e complessivamente nell'importo di € 118,50 per C.U.
versato ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Marco OR
1199 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella quale i ricorrenti non hanno azionato il diritto alla pausa che viene in questione solo come fatto costitutivo del diritto alla mensa con un rilievo limitato alla sua esistenza e non alle modalità ed ai termini della sua fruizione. 2 Si tratta di una condizione identica a quella prescritta dall'art. 18, comma 3, della direttiva UE 4.11.2003,
n. 88 e che, a sua volta, ricalca la previsione dell'art. 17, comma 3 della direttiva CE 104/1993 modificata dalla successiva direttiva 104/2000 UE e recepita dalla fonte interna citata nel testo.
In nome del Popolo italiano risarcimento danni per omessa fruizione del servizio mensa
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa civile n. 1050/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (avv. Domenico Parte_4 Parte_5 Parte_6
De Angelis)
- ricorrente -
contro
(avv. Alessandro Giuseppe Controparte_1
Cannevale)
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
2.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti indicati in epigrafe si sono rivolti a questo Tribunale, con ricorso depositato il 17.10.2023, per accertare che “…prestano servizio nella sita nel Parte_7
P.O. della , con sede in Controparte_2 CP_2
e che il ricorrente dipendente della presta servizio nella Pt_4 Parte_8 Pt_7
sita nel P.O. della , con sede in Perugia…” e
[...] Persona_1 Controparte_2
per sentire dichiarare la “…mancata fruizione del servizio mensa aziendale, anche con
modalità sostitutive…per ogni turno antimeridiano, pomeridiano, notturno e festivo da costoro
reso, con orario superiore alle sei ore, dai cinque anni antecedenti i rispettivi atti interruttivi della prescrizione…” e, “…previa disapplicazione, in parte qua, del regolamento disciplinante il
servizio mensa adottato dalla con delibera n. 1265/2016, successivamente CP_3
integrato con delibera n. 466/2017, il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla fruizione della mensa
o, in mancanza, alla fruizione del servizio con di modalità sostitutive, per ogni turno di lavoro
antimeridiano, pomeridiano, notturno e festivo da costoro reso con orario superiore alle sei ore,
dai cinque anni antecedenti i rispettivi atti interruttivi della prescrizione ad oggi da ciascuno
dei dipendenti inoltrati ad oggi…”, con conseguente condanna dell' resistente al CP_1
risarcimento dei danni subiti, per ogni turno di lavoro effettivamente reso con orario di lavoro eccedente le sei ore giornaliere, “…nei limiti dei termini prescrizionali…”
“…assumendo a parametro l'importo di € 4,17 risultante dalla differenza tra il costo unitario
fissato per ogni pasto (pari ad €. 5,20) e la quota a carico del personale dipendente, (pari ad €.
10,3 [1,03, ndr]);…” e quantificando le somme dovute come segue “…1)
[...]
€. 4.582,83; 2) €. 4.274,25; 3) €. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4.570,32; 4) €. 5.300,00; 5) €. 4.720,44; 6) Parte_4 Parte_6 Parte_5
€. 2.022,45;” o nella misura diversa ritenuta corretta, oltre accessori. Ha
[...]
chiesto, infine, la pronuncia di una condanna “per il periodo successivo a quello oggetto dei
rispettivi conteggi per ognuno di essi elaborati, e fino alla data di deposito del ricorso, secondo i
criteri sopra indicati;
…”. Hanno riferito di lavorare alle dipendenze della resistente con qualifica di collaboratori professionali sanitari infermieri, con inquadramento nella cat.
D del CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 (oggi professionisti della salute ai sensi del successivo CCNL 2019/2021), ad eccezione di Parte_1
operatrice socio-sanitaria inquadrata nella cat. BS del CCNL 2016/2018, oggi inquadrata dal CCNL 2019/2021 nell'area degli operatori e di prestare la propria attività lavorativa in diversi turni, nella “U.O.C. SPDC dell' ” allocata nel P.O. della Parte_8
, con sede in ad eccezione di Controparte_4 CP_2 Tes_1
, il quale presta servizio nella “U.O. dell' -allocata nel
[...] Pt_7 Parte_8
diverso P.O. della con sede in ”. Dopo avere CP_3 Controparte_5 CP_2
chiarito che presso le unità operative “SPDC” (ndr, servizio psichiatrico diagnosi e cura) lavorano diversi professionisti, dipendenti sia dell che dell Pt_9 [...]
, hanno precisato di lavorare in turni diurni, pomeridiani, Controparte_2
22 notturni e festivi “…senza pausa, con orario di lavoro superiore alle sei ore, da tre a cinque
giorni la settimana per una media di circa 15/20 turni pro capite al mese;
…”. Hanno aggiunto che nel presidio ubicato presso l' è Controparte_2
stato istituito “…il servizio mensa, la cui fruizione è disciplinata dal relativo regolamento
aziendale, adottato con delibera n.ro 1265/2016 della successivamente integrato CP_3
Part dalla delibera n.ro 466/2017;…” ed è stabilito che i dipendenti dell in forza presso il servizio psichiatrico possono fruire di detto servizio, mentre il servizio sostitutivo “…è
invece riconosciuto al solo personale che opera stabilmente in sedi diverse da quella del
[...]
Qualora gli stessi prestino servizio sia nella sede del Controparte_2 Controparte_2
che in sedi esterne, hanno diritto ad usufruire della mensa per i giorni in cui
[...]
operano nella sede centrale e del servizio sostitutivo negli altri giorni. Restano fermi vincoli di
cui al successivo art. 3 circa i costi del pasto per le diverse categorie” e che “…sono ammessi
al servizio mensa al costo ridotto di € 1,03 tutti i lavoratori dipendenti e i dipendenti
Part di cui alle lett. h) del punto 2, il cui orario di lavoro giornaliero sia articolato su
mattina e pomeriggio con una pausa obbligatoria non inferiore ai trenta minuti ed un
rientro pomeridiano di almeno tre ore anche in caso di prestazioni di lavoro
straordinario o per recupero”, mentre – art- 3.5- i dipendenti ospedalieri e i dipendenti
Part di cui alla lett. h) del punto 2 con una diversa articolazione dell'orario di lavoro,
potranno accedere al servizio mensa al costo pieno di €. 4,73 oltre IVA (pari ad €. 5,20)
e, in tutti i casi in cui è previsto l'accesso alla mensa al costo pieno, è possibile richiedere un
menù ridotto al costo di €. 3,00 oltre IVA (pari ad €. 3,30) -art. 3.7-;…”. Hanno precisato che la mensa ospedaliera è aperta dal lunedì al sabato dalle 12,45 alle 14,45 e che è
accessibile solo fuori dall'orario di servizio previa registrazione del tempo di fruizione del servizio. Hanno contestato di essere stati esclusi, in qualità di prestatori di servizio in
modalità a turno per oltre sei ore, dalla fruizione della mensa e del servizio sostitutivo potendovi accedere solo facendosi carico dell'intero costo. Hanno spiegato di operare senza potere interrompere il servizio prestato, non essendo riconosciuto loro, quali turnisti, il diritto di effettuare una pausa (diritto riconosciuto ai soli lavoratori del mattino con rientro pomeridiano) e di rivendicare il diritto alla monetizzazione del servizio mensa agevolato non fruito. Hanno rivendicato di avere diritto alla fruizione
33 della pausa e del servizio mensa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 e delle disposizioni di fonte collettiva applicabili (art. 27 del CCNL 2016-18, art. 43 del CCNL
2019-21, art. 29 del CCNL integrativo del 2001), osservando che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità si è espresso nel senso favorevole al diritto alla pausa e al servizio mensa del personale in turno per oltre sei ore con particolare riferimento alla sentenza n. 32213/2022 della Corte di Cassazione e che la tesi secondo cui questi diritti sarebbero riconosciuti al solo personale che presta attività lavorativa nelle fasce orarie destinate alla consumazione del pasto è priva di fondamento in assenza di elementi espressamente rivolti in tal senso con l'esplicitazione degli orari utili alla fruizione del beneficio. Hanno formulato le conclusioni precedentemente riassunte invocando il risarcimento del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. per l'omessa fruizione del servizio mensa per i turni espletati oltre le sei ore.
2. Costituitasi con memoria depositata il 19.6.2024, l' Controparte_6
1 ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...]
competerebbe all , quale ente presso il quale i ricorrenti Controparte_2
prestano la propria opera, occuparsi di quanto attiene all'erogazione del c.d. buono pasto sostitutivo della fruizione della mensa aziendale, in quanto non si tratta di un emolumento bensì di un'agevolazione di natura assistenziale ed atteso che solo il titolare del potere di organizzazione dell'ambiente di lavoro potrebbe predisporre il servizio mensa. Ha eccepito la carenza di interesse all'accoglimento delle domande afferenti al rapporto di lavoro e luogo di svolgimento del servizio, trattandosi di fatti non contestati. Ha confutato nel merito il fondamento della domanda risarcitoria,
argomentando che le fonti normative richiamate subordinano il diritto alla fruizione del pasto al diritto alla fruizione della pausa, mentre i ricorrenti hanno azionato il primo in carenza del secondo, sostenendo di prestare la propria attività in turni continuativi senza pausa. Ha evidenziato, fra l'altro, che i dipendenti che non fruiscono della pausa ricevono, in base alle disposizioni di fonte collettiva, appositi emolumenti che sono finalizzati a remunerare il disagio subìto e che, di contro, il servizio mensa è
riconosciuto al personale che, attraverso la fruizione della pausa, prolunga la durata
44 della propria giornata lavorativa, visto che il servizio attivo viene in tal modo interrotto per almeno mezz'ora più il tempo necessario a togliere ed indossare la divisa,
affermando che il diritto in discussione è disponibile, sicché “…se gli odierni ricorrenti
hanno avanzato la loro pretesa in termini tali da disgiungerla dall'accertamento e dalla concreta
realizzazione delle condizioni sfavorevoli al lavoratore alle quali è legata dai contratti collettivi
(come dire: eludendo il principio ubi commoda ibi incommoda), il giudice non può
sovrapporre a questa manifestazione di volontà una diversa prospettazione della domanda che
implichi – in teoria anche per il passato, in pratica per il futuro – l'accettazione di quelle
conseguenze sfavorevoli…”. Ha negato che il diritto alla mensa e servizi sostitutivi sussista in capo ai ricorrenti perché questi ultimi non sono titolari del presupposto diritto alla pausa, evidenziando che quest'ultima, regolata dal diritto europeo e dalla normativa interna, è situazione giuridica soggettiva derogabile dalle fonti collettive ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003 ed ha allegato che è stata concretamente derogata,
per quanto interessa nel caso in esame, dai contratti collettivi stipulati per il settore nei periodi 2016-18 e 2019-21, che escludono la pausa per il personale in turno, circostanza spiegabile con l'esigenza di garantire la continuità dell'assistenza al paziente: “…i
frequenti avvicendamenti che sarebbero conseguenza dell'alternanza fra operatori in pausa e
operatori in servizio sarebbero, oltre che insostenibili economicamente dalle aziende sanitarie (se
non a prezzo di una riduzione del numero e delle capacità di accoglienza dei reparti di degenza),
pregiudizievoli per la qualità dell'assistenza, moltiplicando le occasioni di disservizi – anche
gravi – conseguenti ai continui passaggi di consegna, quali la mancata o la doppia
somministrazione di una terapia a un determinato paziente”. Ha precisato che il personale che opera in turni continuativi senza pausa fruisce dell'indennità appositamente coniata, rispettivamente, dagli artt. 86 e 106 dei CCNL 2016-18 e 2019-21 e che, quindi,
è destinatario di uno statuto che tiene conto delle condizioni di lavoro ed è nel complesso migliore di quello del personale amministrativo, sicché, in definitiva
“…l'autonomia collettiva riconosce ad alcuni dipendenti del comparto sanità il diritto alla
pausa e, conseguentemente, il diritto alla fruizione della mensa o del buono-pasto sostitutivo, e
richiede ad altri dipendenti, in ragione delle peculiari esigenze del servizio espletato (nella
specie: l'assistenza diretta al malato), una prestazione lavorativa non interrotta dalla pausa, e
55 quindi più disagevole sul piano psico-fisico, che trova compenso in un trattamento giuridico ed
economico complessivamente più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti che
fruiscono della mensa o del buono-pasto…”. La resistente ha anche eccepito
“l'inammissibilità/infondatezza” della pretesa per indeterminatezza del titolo ed impossibilità di verificarne i presupposti di fatto “…per mancata indicazione delle singole
giornate lavorative nelle quali sarebbe maturato il diritto alla pausa…”, rilevando che i ricorrenti non hanno indicato le giornate in cui hanno prestato servizio in turno, ma solo il numero complessivo di turni prestati in un determinato anno solare senza neppure effettuare le dovute distinzioni relative all'anno 2016, il più risalente di quelli oggetto di richiesta. Ha, quindi, sostenuto che l'interpretazione delle norme collettive suggerita dai ricorrenti dovrebbe, comunque, essere considerata preclusa da esigenze di contabilità pubblica perché confliggerebbe con l'allocazione delle risorse di bilancio che la Regione Umbria ha deciso a monte ed ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. non imputabile al debitore per “effetto
dell'adozione della delibera regionale ostativa all'adempimento”. In via gradata, ha eccepito l'estinzione, per compensazione impropria, del diritto di credito vantato con le somme ricevute a titolo di indennità versate per il disagio del turno espletato in assenza di una pausa. Da ultimo, ribadendo la genericità della pretesa e in assenza di validi atti interruttivi, ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto vantato per le giornate antecedenti al 17.10.2018 e, nel caso di riconoscimento della validità interruttiva dell'intimazione del 2021, ha eccepito l'estinzione per prescrizione con riguardo alle pretese relative all'anno 2016, visto che non risulta indicata dai ricorrenti la parte riferita a giornate precedenti al 15.11.2016.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, anche all'esito di alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti, all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata discussa oralmente dai procuratori
(si fa rinvio al verbale) e, rigettata la richiesta di riunione ad altro procedimento originariamente avanzata dalla resistente, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025 previo scambio di note difensive.
3.1 Nelle note depositate in data 18.11.2025, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che la
è il giusto contraddittore della domanda risarcitoria come si evince dalla CP_7
66 risposta che la stessa ha inviato alla diffida e dalla convenzione stipulata fra la resistente e l che individua quest'ultima come Controparte_2
responsabile ai soli fini igienici, organizzativi ed amministrativi, mentre è l' a CP_7
mantenere la responsabilità di ogni aspetto giuridico-economico del rapporto di lavoro. Ha richiamato il recente precedente n. 485/2025, mediante il quale questo
Tribunale ha riconosciuto che il diritto alla pausa è l'antecedente logico giuridico necessario al riconoscimento del diritto alla mensa e giurisprudenza della Corte
d'Appello di Roma che ha ritenuto che la pausa non è incompatibile con il lavoro a turni, ma rende necessaria solamente una diversa articolazione dell'orario lavorativo e che la non fruibilità in concreto determina la monetizzazione del buono pasto,
soffermandosi sulla persistente vigenza dell'art. 29 del CCNL integrativo del 2001. Ha
contestato l'eccezione di indeterminatezza della pretesa, affermando, in particolare, che
“nel prospetto relativo ai conteggi per ogni ricorrente elaborato, l'anno 2016 sarebbe stato
genericamente indicato, atteso che, in relazione ad ogni singola posizione viene indicata la
decorrenza, coincidente con il mese di aprile 2016, ad eccezione del per il quale la Parte_5
decorrenza coincide con il mese di dicembre 2017…”, aggiungendo che sono stati presi in considerazione “…solo i turni di lavoro con orario superiore alle sei ore, per i turni
antimeridiani, pomeridiani, notturni e festivi, nei limiti dei termini prescrizionali, con
l'indicazione dello specifico mese di decorrenza, e non, genericamente, dell'anno…” e che
“…Nemmeno può ipotizzarsi una generica flessibilità oraria rispetto alle turnazioni che non
consentirebbe la verifica degli orari resi per ogni turno di lavoro, perché tale accertamento si
evince proprio dalla allegazione dei fogli presenza, ove, accanto ad ogni turno di lavoro, non solo
vi è la registrazione delle entrate e delle uscite, (come controparte tenta di fare apparire) ma, nel
prosieguo, giornalmente vi è un'ulteriore distinzione, che, con la dicitura: IO FI -
IO LAVORO - SALDO e MENSA, consente di individuare con precisione, l'entrata,
l'orario di lavoro e l'orario di servizio.”, eccependo che la resistente non ha specificamente contestato i conteggi. Ha negato che l' possa disporre di qualsivoglia margine di CP_7
apprezzamento nel riconoscere il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa ed ha confutato anche l'eccezione di compensazione impropria, osservando che la resistente ha fatto riferimento ad istituti retributivi/indennitari che sono finalizzati a
77 compensare disagi diversi da quello afferente alla pausa oggetto di discussione, ad esempio quello causato dalla maggiore usura psico-fisica provocata dallo svolgimento dell'attività lavorativa di notte e, da ultimo, ha richiamato la recente sentenza n.
25525/2025 con la quale la Suprema Corte ha chiarito che “…chiunque, nel settore
sanitario, lavori più di sei ore ha diritto a consumare un pasto, indipendentemente dalla
tipologia di turno svolto…”, senza che sia ipotizzabile alcuna differenza fra personale turnista e non.
3.2 Nelle note depositate il 21.11.2025, la resistente ha argomentato che nessuna norma imperativa obbliga le aziende sanitarie ad istituire una mensa e, in caso di non fruibilità della stessa, ad erogare al personale un servizio sostitutivo e che l'art. 29 del
CCNL integrativo del 2001 stabilisce che “…l'esercizio del diritto di mensa (con vere e
proprie mense aziendali o con servizi sostitutivi) possa, e non debba, essere istituito dalle
aziende sanitarie, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili…”, rimarcando che il divieto di discriminazione fra lavoratori ricordato dai precedenti riguarda i casi in cui il servizio mensa sia stato istituito, il che non è
accaduto nel caso in esame, perché l ha provveduto in questo senso solo presso CP_7
le sole sedi di Panicale e Città di Castello. Ha criticato i recenti precedenti di questo
Ufficio su identica fattispecie, perché sarebbe stato accordato ai ricorrenti un risarcimento del danno per una ragione (negazione del diritto alla pausa) differente da quella (omesso approntamento del servizio mensa) azionata nei giudizi con conseguente violazione del principio di ultrapetizione. Ha rilevato, sotto altro profilo,
che nessuna delle numerose pronunce di legittimità e di merito esistenti ha affrontato,
con una disamina della giusta ampiezza e profondità, la questione ermeneutica afferente all'intervenuta deroga, da parte del CCNL di settore 2016-18 e di quello successivo, del diritto alla pausa per il personale non dirigente ed ha riproposto e sviluppato la tesi già esposta. Ha sottolineato che il percorso argomentativo seguito dalle pronunce di merito sfavorevoli è differente perché in alcuni casi nega che i turnisti possano fruire della pausa e in altri ipotizza una fruizione nella misura minima di legge di dieci minuti. Ha ribadito che lo statuto del personale turnista è regolato in modo compiuto dagli ultimi due contratti collettivi attraverso istituti retributivi che
88 compensano il maggior disagio della prestazione continuativa espletata in modo complessivamente più favorevole rispetto agli altri dipendenti ai quali, diversamente ed in via esclusiva, è attribuito il diritto alla pausa e il correlato diritto di fruizione della mensa. Ha suggerito una riduzione del risarcimento del danno in relazione alla possibilità che l'inadempienza dell'azienda sia dichiarata rispetto all'omessa fruizione di una pausa di dieci anziché di trenta minuti insistendo per l'estinzione per prescrizione quinquennale del diritto vantato con riferimento alle giornate precedenti il
19.7.2019 (ndr, 17.10.2018).
4. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione passiva.
4.1 Per quanto concerne la prescrizione, oggetto di causa è la domanda dei ricorrenti di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'omessa fruizione, anche in modalità sostitutiva equivalente, del servizio mensa:
considerato che
il c.d. buono pasto ha natura pacificamente assistenziale e non retributiva, non sembra discutibile che il termine applicabile sia quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale correlato a pretese di natura retributiva ex art. 2948 c.c., come affermato dal S.C.: “…il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non
retributiva (Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del
01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori
dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio
la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del
benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla
logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al
meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei
lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione
dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n.
10414 del 06/05/2013), dovendosi osservare – per completezza – che il tema della decorrenza
della prescrizione di tale pretesa non è stato sollevato dalle parti del presente giudizio.” (Cass.,
sez. lavoro, 20250 del 22.7.2024). Ne consegue che, discutendosi di diritti asseritamente maturati nel periodo decorrente dal 2016 al 2021, anche senza soffermarsi sul contenuto
99 delle diffide allegate al ricorso sub doc. 14 e 15, il termine di prescrizione, interrotto quantomeno mediante notifica del ricorso perfezionata il 30.11.2023, non è spirato neppure in parte.
4.2 Per quanto attiene alla legittimazione passiva (recte, al difetto di responsabilità nel merito visto che non si mette in dubbio che la titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio sussista sul piano assertivo), i ricorrenti sono dipendenti della resistente,
sicché è quest'ultima che deve esattamente adempiere gli obblighi che gravano sul datore di lavoro dal punto di vista giuridico-economico e per quanto attiene alla tutela del loro benessere psico-fisico e tale responsabilità non viene meno se questi ultimi,
sulla base di un rapporto regolato da una convenzione, prestano servizio in un ambiente gestito da un terzo, come accaduto nel caso in esame, in cui il personale dipendente dell'azienda sanitaria operante presso l'unità di degenza psichiatrica costituita presso l ha mantenuto il proprio stato Controparte_2
giuridico economico nonostante il quest'ultimo ente abbia assunto la responsabilità
degli aspetti igienici, amministrativi ed organizzativi, ivi compresi gli obblighi di sorveglianza sanitaria (artt. 3 e 6, doc. 2 fasc. res).
4.3 La resistente, nell'ordine che appare logico, ha anche negato di potere rispondere dei danni lamentati perché le risorse destinate alla propria attività e al proprio personale nel bilancio regionale sarebbero state allocate a monte in misura basata su un'interpretazione del dettato delle fonti collettive che esclude i ricorrenti, in quanto lavoratori a turno, dall'erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa,
sicché l'accoglimento della domanda entrerebbe in tensione con la normativa contabile.
Per le stesse considerazioni ha ipotizzato che le obbligazioni eventualmente riconosciute a suo carico dovrebbero considerarsi estinte per impossibilità
sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c. Tali argomentazioni non hanno alcun fondamento, in quanto l'errato stanziamento o distribuzione delle risorse nel bilancio non elide la responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro per obblighi posti a suo carico dalla legge o dalle fonti collettive, anche ai sensi degli artt. 40 e 45 del d.lgs.
165/2001, né rientra fra le cause estintive delle obbligazioni emergenti a suo carico.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
1100 5.1 I ricorrenti, in qualità di infermieri (e nel caso di di operatrice Parte_1
socio sanitaria), si dolgono del fatto che, quali dipendenti in servizio presso le unità di degenza psichiatrica mediante turni continuativi della durata di più di sei ore, non sia riconosciuto loro, anche dalle norme del regolamento della mensa approvate dall'Azienda ospedaliera (art. 3 doc. 34 fasc. ric.), il diritto di fruire della mensa o del servizio sostitutivo in ragione della peculiare articolazione del proprio orario di
servizio: “…k) Inoltre, il personale turnista in servizio nella UO della Pt_7 Parte_10
1, e dunque anche gli odierni ricorrenti, non gode della sospensione dal prestare l'attività
[...]
lavorativa per la pausa, anche per la consumazione del pasto;…. O) Orbene, considerato
che, durante tutti i turni di lavoro sopra specificati, il personale infermieristico turnista è
costantemente dedito alla cura dei pazienti, ed è impossibilitato ad interrompere il proprio
servizio, tanto è vero che nessuno degli odierni istanti ha mai usufruito della pausa,
(per altro tale possibilità non è neppure prevista dal citato atto regolamentare, che la limita ai
soli turni di lavoro mattutini con rientri pomeridiani, escludendo i turnisti) è interesse dei
ricorrenti ottenere il giudiziale riconoscimento della monetizzazione a titolo risarcitorio, per la
mancata fruizione del servizio mensa e di modalità sostitutive (buoni pasto) nei limiti dei
termini prescrizionali, nonché l'accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa per
ogni turno di lavoro prestato superiore alle sei ore, antimeridiano, pomeridiano, notturno e
festivo, evidenziandosi, fin da ora che le disposizioni regolamentari sopra richiamate appaiono
senza ombra di dubbio illegittime, e meritano di essere disapplicate;
…”.
Risulta, dunque, chiaro che il diritto alla fruizione della mensa azionato in questa sede
è stato prospettato come originante, a sua volta, dalla negazione del diritto alla pausa,
che, come si dirà, è uno dei fatti costitutivi del primo e che è stato, in quanto tale e come si evince da quanto sopra riportato, ritualmente allegato dagli interessati, sicché
l'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevata dall'azienda resistente nelle note difensive è infondata.
5.2 Ciò posto, il diritto vantato è regolato – come ogni disposizione afferente allo statuto economico dei dipendenti pubblici c.d. privatizzati – da alcune disposizioni di fonte collettiva. In particolare, l'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del comparto sanità del 20.9.2001 (ancora vigente come si desume dagli artt. 99 del CCNL 2016-18 e 3
1111 del CCNL 2016-21) nella versione modificata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale del S.S.N. per il biennio economico 2008-09,
stabilisce che: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente
con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la
gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta
ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 2. Hanno diritto alla mensa
tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando,
nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione
dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il
consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere
superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei
diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende
indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di
mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di
erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non
possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto
a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è
monetizzabile.”
Se ne evince che, in base al concreto assetto organizzativo e alle risorse di cui dispone,
ciascuna azienda sanitaria può scegliere se mettere a disposizione dei dipendenti il servizio mensa in via diretta o in modalità sostitutiva (c.d. buono pasto), tenendo conto della particolare articolazione dell'orario, dovendo, aversi riguardo a quanto stabilito allo scopo dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ciò posto, l'art. 27, comma 4, del
CCNL 2016-18 (identico all'art. 43 del CCNL 2019-21 dettato per il periodo successivo)
prevede che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il
personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione
del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e
1122 all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione
temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è
inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione
delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere
prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.
g.”.
In tal modo, a tutto il personale sanitario che operi per un orario giornaliero di oltre sei ore, è riconosciuto il diritto di fruire di una pausa e cioè di un intervallo non lavorato finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale fruizione del pasto in base alle disposizioni precedentemente trascritte. In altri termini, il diritto alla fruizione della mensa è strettamente correlato al diritto di effettuare una pausa, in quanto il primo costituisce, in qualche modo, una delle facoltà del secondo. Tale disposizione,
peraltro, è coerente con l'art. 8 del d.lgs. 66/2003 (attuativo delle direttive europee
93/104/CE e 2000/34/CE) che stabilisce che “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda
il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al
fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la
fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo…”.
5.3 Ritiene lo scrivente, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale unanime di legittimità e di merito formatosi in questa materia, che il diritto di fruire di una pausa,
coerentemente con il dettato della fonte primaria di origine europea, sia stato inequivocabilmente attribuito a tutti i lavoratori che prestino servizio per oltre sei ore,
potendosi poi articolare diversamente la durata (nel minimo di legge di dieci minuti piuttosto che nella misura ordinaria di trenta) e la modalità di fruizione anche con riguardo alla peculiare tipologia di orario di servizio del personale: “Le censure sono
1133 entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr.,
da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547
dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono
pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei
dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa
quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta,
presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di
lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione
contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il
collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale
collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del
pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o
meno dell'orario lavorativo….”. (Cass., sez. lavoro, ord. 25525/2025). Fra le molte altre pronunce di tenore analogo pubblicate si richiama, a titolo esemplificativo, “…il motivo
risulta infondato alla stregua dell'orientamento consolidato di questa Corte (vedi, fra le altre:
Cass. n. 5547/2021 emessa nei confronti della medesima ma già Cass. n. Controparte_2
31137/2019) per cui deve ritenersi correttamente interpretata la disposizione contrattuale di cui
all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 nel senso del collegamento del diritto alla
mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in
sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il
limite delle sei ore di lavoro…” (Cass., sez. lavoro, 22478/2024) e “In tema di pubblico
impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere
assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare
le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il
benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero
corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata
all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
1144 generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno
sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni
13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del
comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a
prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del
pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).” (Cass., sez. lavoro,
5547/2021).
5.4 La resistente, cionondimeno, nega che i ricorrenti, operando in turni alternati necessariamente continuativi ai sensi del comma 3, lett. B) dell'art. 26 del CCNL 2016-
18 e cioè privi di interruzione al fine di assicurare la regolarità del servizio di assistenza ai pazienti, abbiano diritto di fruire della pausa, soffermandosi sulla derogabilità di tale situazione giuridica soggettiva appositamente contemplata dall'art. 17 del d.lgs.
66/2003, che si sarebbe inverata nella fattispecie concreta, sia, sul piano letterale,
attraverso l'inserimento nella norma collettiva dell'espressione “non in turno”, sia, sul piano sistematico poiché ai turnisti sono riconosciuti appositi emolumenti, ben più
vantaggiosi del c.d. buono pasto, che esauriscono ogni disagio correlato alla peculiare articolazione dell'orario di servizio. Rifiuta, inoltre, di conformarsi all'orientamento di legittimità richiamato, osservando che la Suprema Corte si è espressa sempre con riferimento a fattispecie antecedenti al CCNL 2016-18 deducendo che quest'ultima fonte avrebbe introdotto, così come il contratto successivo, in soluzione di continuità
con il passato, una deroga al diritto alla pausa per il personale c.d. turnista.
Tale opzione ermeneutica, ad avviso di chi scrive, con ogni cautela dovuta ad una tecnica redazionale che certamente non brilla per chiarezza, non è persuasiva né sul piano letterale né su quello sistematico. Se è vero, infatti, che l'espressione “non in
turno” utilizzata dalle parti sociali nell'art. 27 comma 4 trascritto sopra (e nell'identico art. 43 del contratto successivo) lascia un margine di incertezza, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di merito che ha sostenuto che la stessa non contiene,
come sarebbe stato necessario, un'espressa ed inequivocabile intenzione di derogare al diritto alla pausa ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003, escludendo in via generale ed
1155 astratta tutto il personale che opera in modalità a turno da questo diritto: “…tale
disposizione non ha modificato l'art. 29 del CCNL 20.9.2001 sul diritto alla mensa, al quale la
stesso art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 rinvia. In secondo luogo, la disciplina del citato
art. 27, co. 4, è evidentemente diretta a regolare il diritto dei lavoratori a godere della
pausa all'interno dell'orario di lavoro, escludendo che tale diritto spetti ai lavoratori
turnisti. Ma tale disciplina non ha la finalità di escludere tout court il diritto alla
pausa per i lavoratori turnisti, anche perché, diversamente, la disposizione sarebbe
contraria alla norma di legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) che prevede il diritto alla pausa per
tutti i lavoratori con orario di lavoro giornaliero eccedente il limite si 6 ore
lavorative. In altre parole, le aziende sanitarie, evidentemente per primarie esigenze legate alle
necessità di continuità assistenziale, sono autorizzate a non fare fruire il diritto alla pausa
all'interno del turno, ma non possono disconoscere il diritto dei lavoratori turnisti alla pausa
prevista dalla legge, pausa che in quanto non fruita, origina, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale sull'art. 29, co. 2, CCNL 2001, il diritto al buono pasto
sostitutivo….” (App. Brescia, n. 65 del 17.4.2025, richiamata anche dal precedente n.
485/2025 di questo Ufficio.). Invero, la disposizione in questione sta probabilmente ad indicare, puramente e semplicemente, l'intenzione delle parti sociali di escludere dall'esercizio del diritto alla pausa i lavoratori nel corso del turno tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita ai sensi del comma 3 del già citato art. 27 del CCNL.
Del resto, l'incertezza che l'espressione “non in turno” obiettivamente pone – e che crea il problema, insolubile in questa sede1 di una pausa da fruire al termine del turno e che,
quindi, non costituisce un intervallo fra due periodi lavorati – è superata dall'argomento sistematico, in quanto l'art. 17, primo comma, del d.lgs. 66/2003
ammette che i contratti collettivi possano derogare, nei limiti di interesse, anche l'art. 8,
ma il successivo comma 4 precisa che: “…Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione
1166 che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata…”2 e non risulta che il contratto collettivo abbia accordato riposi compensativi (come ad esempio quelli previsti dagli artt. 28, 29 e 31 del CCNL) o misure protettive differenti né indicazioni diverse provengono dalla resistente. Neppure è condivisibile l'assunto della resistente
– posto a fondamento anche dell'eccezione di compensazione impropria che va parimenti disattesa – secondo il quale le parti sociali avrebbero inteso chiaramente escludere i turnisti dalla pausa, visto che hanno attribuito loro degli emolumenti che sono finalizzati proprio a remunerare esaustivamente i disagi causati dalla particolare articolazione dell'orario. Invero, le indennità destinate ai turnisti in base agli artt. 86
del CCNL 2016-18 e 106 del CCNL 2019 sono state coniate nell'ottica di remunerare il disagio causato da una modalità di articolazione dell'orario che comporta l'alternanza continua dei momenti della giornata in cui i lavoratori devono rendere la loro prestazione, (compreso il lavoro notturno) che è modalità molto più usurante e difficoltosa per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto ad un orario stabile (come si evince ad esempio dal fatto che l'art. 86 comma 3 citato subordina l'erogazione dell'indennità ad un'effettiva rotazione nei turni disponibili) e non hanno alcun rapporto con la negazione della fruizione della pausa di cui si discute.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va rilevato che non risulta
specificamente contestato dalla resistente, che avrebbe potuto e dovuto eventualmente fornire nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., una differente prospettazione in punto di fatto anche alla luce dei cartellini di presenza e dei cedolini prodotti dai ricorrenti (che contengono dati sufficienti allo scopo a prescindere di quelli che sono già in possesso dell'Ausl 1), che i ricorrenti hanno prestato servizio, per il periodo 2016-2021, in turni di oltre sei ore senza potere fruire della mensa né ottenere il buono pasto secondo i dati contenuti alle pagg. 14 e ss. dell'atto introduttivo della lite.
Va da sé che per ognuno dei turni indicati, a ciascun ricorrente compete, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 4,17, pari alla differenza fra il costo convenzionale
1177 unitario del pasto per € 5,20 e la quota a carico del dipendente pari ad € 1,03 (€ 5,20-
1,03 = 4,17) sulla base dei valori indicati nel regolamento adottato dall
[...]
e al disposto del comma 4 del pluricitato art. 29 del contratto Controparte_2
integrativo del 2001.
Da ultimo, la prospettazione gradata della resistente di riduzione del danno risarcibile in base ad una durata della pausa che si ipotizza non superiore al minimo di dieci minuti non è accoglibile sia perché, come s'è detto, non è oggetto di questo giudizio il diritto alla pausa e non può quindi pronunciarsi in ordine alle modalità di fruizione dello stesso sia perché il danno da ristorare ha natura patrimoniale ed è integrato dall'impossibilità di fruire del servizio mensa o, in alternativa, di un buono pasto sostitutivo e non deve, dunque, essere ragguagliato al dimensionamento, maggiore o inferiore, della pausa riconosciuta.
In base alle considerazioni tutte sin qui esposte, a ciascun ricorrente spettano, a titolo di risarcimento danni per omessa fruizione della mensa, le seguenti somme:
- n. 1099 turni x 4,17 = € 4.582,83; Pt_1
- n. 1025 turni, x 4,17 = € 4.274,25; Parte_2
- n. 1096 turni, x 4,17 = € 4.570,32; Pt_3
- Censini n. 1271 turni, x 4,17 = € 5.300,00;
- n. 485 turni x 4,17 = € 2.022,45; Parte_5
- n. 1132 turni x 4,17 = € 4.720,44. Pt_6
Essendo infondata, per quanto già esposto, l'eccezione di compensazione perché le indennità di turno e, a maggior ragione le indennità correlate al lavoro notturno sono corrisposte per soddisfare esigenze diverse dal ristoro correlato all'omessa fruizione della mensa, in accoglimento del ricorso, la resistente va condannata a versare ai ricorrenti gli importi indicati sopra, relativi alla pretesa di risarcimento danni vantata nel periodo 2016-21, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dall'esigibilità
di ciascuna voce di credito al saldo. Nulla può essere disposto in questa sede per il periodo successivo sino al deposito dell'atto introduttivo della lite, potendo la pretesa
1188 essere vagliata nei limiti in cui i presupposti costitutivi fattuali oltre che giuridici ai sensi dell'art. 414 c.p.c. sono stati ritualmente veicolati in causa.
7. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.
(scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna la resistente a versare a ciascuno dei ricorrenti, per il titolo di cui in parte motiva, le seguenti somme, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
maturato dall'esigibilità di ciascuna voce di credito al saldo:
- ad € 4.582,83; Parte_1
- ad , € 4.274,25; Parte_2
- a , € 4.570,32; Parte_3
- a , € 5.300,00; Parte_4
- a € 2.022,45; Parte_5
- a , € 4.720,44; Parte_6
- condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che qui si liquidano unitariamente e complessivamente nell'importo di € 118,50 per C.U.
versato ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Marco OR
1199 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella quale i ricorrenti non hanno azionato il diritto alla pausa che viene in questione solo come fatto costitutivo del diritto alla mensa con un rilievo limitato alla sua esistenza e non alle modalità ed ai termini della sua fruizione. 2 Si tratta di una condizione identica a quella prescritta dall'art. 18, comma 3, della direttiva UE 4.11.2003,
n. 88 e che, a sua volta, ricalca la previsione dell'art. 17, comma 3 della direttiva CE 104/1993 modificata dalla successiva direttiva 104/2000 UE e recepita dalla fonte interna citata nel testo.