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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13018 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice DA CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 30811 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'Avv. Alessandra ADONE, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_1 fine di sentire accertare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge n.
18/80 e la conseguente condanna dell alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 interessi legali.
A fondamento della domanda, esponeva che, con ricorso iscritto in data 19 luglio 2024 (R.G. n.
27816/2024), aveva adito il Tribunale di Roma per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c.; che, il CTU nominato, Dott. , aveva certificato la sussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 giugno 2024; che il giudice designato rendeva il decreto di omologa in data 27 marzo 2025; che, pertanto aveva provveduto alla notifica del provvedimento giudiziale all in data 28 marzo 2025 e all'inoltro del modulo AP70, CP_1 tramite patronato EPAS, il 15 aprile 2025, per richiedere la liquidazione delle prestazioni;
che, nonostante l'avvenuto riconoscimento giudiziale del diritto e il decorso abbondante del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5 c.p.c., l aveva omesso la liquidazione di quanto dovuto. CP_1
Si è costituito in giudizio l , chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Deduceva che, successivamente al deposito del ricorso giudiziale, l'Ufficio competente aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che, in particolare, con provvedimento del 28 settembre
2025, l aveva disposto la liquidazione dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza CP_1 riconosciuta in omologa e l'erogazione di tutti gli importi dovuti, inclusi gli arretrati e gli interessi legali, con data valuta 20 ottobre 2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
DA CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice DA CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 30811 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'Avv. Alessandra ADONE, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_1 fine di sentire accertare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge n.
18/80 e la conseguente condanna dell alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 interessi legali.
A fondamento della domanda, esponeva che, con ricorso iscritto in data 19 luglio 2024 (R.G. n.
27816/2024), aveva adito il Tribunale di Roma per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c.; che, il CTU nominato, Dott. , aveva certificato la sussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 giugno 2024; che il giudice designato rendeva il decreto di omologa in data 27 marzo 2025; che, pertanto aveva provveduto alla notifica del provvedimento giudiziale all in data 28 marzo 2025 e all'inoltro del modulo AP70, CP_1 tramite patronato EPAS, il 15 aprile 2025, per richiedere la liquidazione delle prestazioni;
che, nonostante l'avvenuto riconoscimento giudiziale del diritto e il decorso abbondante del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5 c.p.c., l aveva omesso la liquidazione di quanto dovuto. CP_1
Si è costituito in giudizio l , chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Deduceva che, successivamente al deposito del ricorso giudiziale, l'Ufficio competente aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che, in particolare, con provvedimento del 28 settembre
2025, l aveva disposto la liquidazione dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza CP_1 riconosciuta in omologa e l'erogazione di tutti gli importi dovuti, inclusi gli arretrati e gli interessi legali, con data valuta 20 ottobre 2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
DA CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2