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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6105/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce 89030 Condofuri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3604 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3604 BIS IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 4.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi da SOGERT SpA per conto del Comune di Condofuri, relativi a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 1.874,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità degli atti impugnato, svolgendo dettagliate argomentazioni, in fatto e in diritto. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Con successiva nota, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, dal momento che gli atti impositivi impugnati erano stati rettificati, in accoglimento delle sue ragioni.
In data 16.1.2026 si costituiva SOGERT SpA, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente parte ricorrente nulla replicava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte del ricorrente.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi da SOGERT SpA, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6105/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce 89030 Condofuri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3604 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3604 BIS IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 4.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi da SOGERT SpA per conto del Comune di Condofuri, relativi a IMU per l'anno 2020, per un valore di causa di €. 1.874,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità degli atti impugnato, svolgendo dettagliate argomentazioni, in fatto e in diritto. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Con successiva nota, depositata in data 25.11.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, dal momento che gli atti impositivi impugnati erano stati rettificati, in accoglimento delle sue ragioni.
In data 16.1.2026 si costituiva SOGERT SpA, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente parte ricorrente nulla replicava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte del ricorrente.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento descritti in epigrafe emessi da SOGERT SpA, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.